Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14376 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4606/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente all’incidentale- nonché contro RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente all’incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2287/2021 depositata il 06/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.- La società RAGIONE_SOCIALE ha preso in locazione finanziaria un immobile da ristrutturare, sito in Padova, ed acquistato originariamente da RAGIONE_SOCIALE, cui è subentrata poi RAGIONE_SOCIALE: l’immobile è stato poi concesso in godimento alla società RAGIONE_SOCIALE che vi ha svolto attività commerciale.
Ma è subito insorta controversia, in quanto l’utilizzatrice, la RAGIONE_SOCIALE, ha riscontrato irregolarità edilizie, che hanno poi provocato una sanzione da parte del Comune di Padova, oltre alla dichiarazione di inagibilità: irregolarità che hanno indotto la RAGIONE_SOCIALE a sospendere il pagamento del canone.
La concedente ha dunque agito in giudizio con due domande, l’una subordinata all’altra: con la prima, la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la risoluzione di diritto, essendosi avvalsa della clausola risolutiva espressa; con la seconda, in subordine, ha chiesto la risoluzione per inadempimento atteso il mancato pagamento dei canoni.
1.2.- Il Tribunale ha accolto la domanda subordinata, ritenendo che, seppure l’immobile presentasse delle difformità edilizie, la utilizzatrice continuava tuttavia ad usarlo, ma senza pagare il canone, e dunque doveva ritenersi inadempiente.
Questa decisione è stata oggetto di due distinti appelli: della concedente, da un lato, e delle due utilizzatrici (la RAGIONE_SOCIALE e la sub concessionaria) dall’altro.
Riunite le due impugnazioni, la Corte di appello ha rigettato l’appello principale, confermando la decisione di primo grado.
Ricorrono per cassazione sia la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE con due motivi di ricorso, sia la RAGIONE_SOCIALE con ricorso incidentale basato su due motivi, illustrati da memoria.
Motivi della decisione.
2.- Il ricorso principale.
2.1.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.
Ritengono le due ricorrenti che la decisione di appello ha omesso di decidere su una questione da loro espressamente posta, sin dal primo grado, e sotto forma di eccezione: quella dell’inadempimento della controparte.
In particolare, la due utilizzatrici avevano eccepito che l’immobile non era in regola con le norme edilizie e che dunque ciò consentiva loro di sospendere il pagamento dei canoni, con la conseguenza che non poteva pronunciarsi risoluzione per loro inadempimento.
Inoltre eccepiscono di avere espressamente proposto l’eccezione di inadempimento in primo grado.
Allegano di aver posto la questione in primo grado, dove il Tribunale ha ritenuto di non doverla affrontare, ritenendola assorbita da altro argomento, e di averla quindi riproposta in appello dove il giudice di secondo grado, tuttavia, ha omesso di deciderla.
Il giudice di appello avrebbe dovuto quindi statuire in ordine alla validità del contratto (per via delle irregolarità amministrative), alla risoluzione dello stesso per impossibilità sopravvenuta, e sul conseguente inadempimento della concedente: quest’ultima, come già detto, aveva proposto eccezione di inadempimento proprio a cagione delle inadempienze della controparte. Denunciano poi l’omessa pronuncia sul motivo di appello della contraddittorietà della motivazione del Tribunale in relazione tanto al mancato pagamento di un’indennità per l’occupazione, sia perché mai richiesta sia perché i canoni nono sono equivalenti a tale indennità, quanto nel ritenere impregiudicate le possibili rivendicazioni risarcitorie dell’utilizzatrice, le quali sarebbe invece precluse dall’effetto di giudicato implicito sulla validità del contratto una volta accertato l’inadempimento ai sensi dell’art. 1453.
Il motivo è fondato. Ricorre l’omessa pronuncia sulle ragioni di impugnazione evidenziate. Non può ritenersi che ricorra una pronuncia implicita per incompatibilità, perché per un verso non c’è l’esclusivo riconoscimento della responsabilità del concedente, risultando confermata la sentenza di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, per l’altro non vi è un riconoscimento della responsabilità dell’utilizzatore, avendo avuto ad oggetto la motivazione esclusivamente il profilo di responsabilità della concedente; peraltro il motivo di appello aveva ad oggetto l’invalidità del contratto, la quale precedeva la fase esecutiva dell’adempimento, ed un’inadempienza della concedente asseritamente precedente quella dell’utilizzatore, tale quindi da non consentire la conferma della sentenza di primo grado
2.2.Il secondo motivo prospetta contraddittorietà della motivazione.
Ritengono le ricorrenti che vi sia contraddizione tra l’accertamento dell’abuso edilizio e del fatto che andasse addebitato alla concedente , da un lato, e la diversa decisione, dall’altro, di accogliere comunque la domanda di quest’ultima.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.
3.- Il ricorso incidentale.
E’ basato su due motivi.
3.1.- Con il primo si denuncia omesso esame di un fatto risultante dal contratto di RAGIONE_SOCIALE, e cioè del fatto che, in base a tale contratto, la utilizzatrice si era obbligata non solo a manlevare la concedente da danni verso terzi, ma altresì rinunciava a far valere diritti o eccezioni in caso di irregolarità amministrative ed edilizie, e mancanza di qualità del bene.
Il motivo è fondato.
La ricorrente incidentale dimostra che il contratto, da cui risultano quegli impegni, era allegato agli atti ed era stato depositato, con ciò intendendo che la relativa questione era stata fatta valere, era
dunque diventata una questione controversa sulla quale correva l’obbligo ai giudici di merito di esaminarla , obbligo non assolto. Resta ferma la necessità di valutazione, da parte del giudice del merito, delle clausole in questione dal punto di vista dell’art. 1229 c.c.
3.2.- Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta anche esso omesso esame di un fatto controverso e rilevante, vale a dire la questione della imputabilità esclusiva delle difformità alla utilizzatrice, piuttosto che alla concedente. Sostiene infatti la ricorrente incidentale che le difformità edilizie dell’immobile erano da attribuirsi esclusivamente alla utilizzatrice,
al contrario di quanto sostenuto dalla sentenza impugnata.
Il motivo è inammissibile.
Sotto l’apparenza di un omesso esame mira a ribaltare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito, secondo cui (pp. 5-6) la concedente si è ingerita nella gestione del bene, o comunque ha omesso i controlli dovuti, con la conseguenza che risponde lei delle difformità realizzate: fondato o meno che sia questo accertamento, è stato fatto in questi termini, e dunque esiste, e non è caratterizzato dall’omesso esame della imputabilità della difformità, e costituisce accertamento in fatto non censurabile qui.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione, e dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale.
Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 29/04/2024.