Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29248 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29248 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
sul ricorso 15833/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
NOME, RAGIONE_SOCIALE in Fallimento;
– intimati – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Ammistratore Delegato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 756/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 da COGNOME NOME;
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME, amministratore della società RAGIONE_SOCIALE ha acquistato in leasing (un finanziamento traslativo) una imbarcazione da diporto al prezzo di 274.997, 64 euro.
2.L’acquisto è stato mediato dal sig. NOME COGNOME che ha prospettato al COGNOME la possibilità di farsi cedere la barca dalla società RAGIONE_SOCIALE, ora fallita, che all’epoca ne aveva il godimento in leasing, dunque subentrando a quest’ultima nel rapporto di finanziamento.
2.1.L’operazione si è conclusa e l’import o è stato finanziato dalla RAGIONE_SOCIALE, nel senso che quest’ultima ha consentito il subentro, salva una rideterminazione del prezzo, della durata e del riscatto.
2.2.- Successivamente, e previo consenso della RAGIONE_SOCIALE , il COGNOME ha ceduto il contratto alla società, di sua amministrazione, RAGIONE_SOCIALE.
2.3.- Se non che il COGNOME ha appreso, dopo la stipula del leasing, che il bene non aveva solo un precedente proprietario- la RAGIONE_SOCIALE, di cui si è detto- bensì un altro ancora, ed ha comunque scoperto che la barca presentava difetti e carenze di manutenzione che hanno comportato una spesa rilevante (oltre 40 mila euro) per la sistemazione necessaria a poterla utilizzare.
2.4.- Egli ha dunque sospeso il pagamento ( rectius , lo ha fatto la sua società) 3.-A fronte di ciò, la finanziatrice RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento in unica soluzione della somma finanziata. Alla ingiunzione si sono opposti sia il COGNOME che la RAGIONE_SOCIALE, e sono stati chiamati in giudizio la RAGIONE_SOCIALE ed il mediatore NOME COGNOME.
3.1.- Il Tribunale di Treviso ha dichiarato improponibile la domanda verso RAGIONE_SOCIALE, che nel frattempo era fallita, e l’ha rigettata nel merito per il resto, assumendo intanto che la RAGIONE_SOCIALE non poteva fare l’eccezione di inadempimento ad A-leasing in quanto cessionaria del contratto, e che comunque l’esistenza di un precedente proprietario in più, o di un passaggio di proprietà in più, non era vizio tale da incidere sulla qualità della cosa oggetto di vendita. Inoltre, non c’era stata alcuna violazione dell’obbligo di correttezza nella
omissione di tale passaggio, ed infine le maggiori spese addotte dal COGNOME per sistemare la barca non erano state provate.
3.2.- Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Venezia.
4.-Ricorrono per Cassazione sia RAGIONE_SOCIALE che NOME COGNOME. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE e memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che
5.-Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 1409 c.c..
Il Tribunale, in primo grado, con valutazione confermata dalla Corte di Appello, aveva ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del contratto di leasing (il cedente era il suo amministratore COGNOME) non poteva sollevare l’eccezione di inadempimento, e che comunque tale eccezione era infondata in quanto aveva ad oggetto la circostanza che vi era stato un utilizzatore in più, dunque un passaggio di proprietà in più: ed era infondata in quanto quella circostanza non incideva sulle qualità del bene, nel senso che non lo rendeva cosa diversa né ne diminuiva il valore.
La ricorrente contesta questa ricostruzione. Essi sostengono che innanzitutto il cessionario può opporre al ceduto tutte le eccezioni che può proporre il cedente, con esclusione di quelle riguardano strettamente il rapporto di cessione, e quelle sulle qualità della cosa venduta non fanno parte di quest’ultimo.
In secondo luogo contesta la tesi secondo cui l ‘esistenza di più passaggi di proprietà non incide sulla qualità del bene compravenduto, e dunque non giustifica una eccezione di inadempimento.
6.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 1375 c.c.
Secondo la ricorrente la circostanza di avere taciuto l’esistenza di plurimi precedenti passaggi di proprietà ha costituito comportamento contrario a correttezza, poiché il finanziatore e il venditore avrebbero dovuto informare il concessionario di tutte le circostanze rilevanti dell’affare, compreso il fatto che vi fosse un proprietario in più tra quelli precedenti.
E la violazione dell’obbligo di correttezza costituisce inadempimento e genera responsabilità contrattuale.
I motivi, per la connessione logica che presentano, possono considerarsi unitariamente.
Essi sono inammissibili.
Infatti, la ratio della decisione impugnata è duplice: ossia, da un lato, sta nel ritenere che nella omessa informazione n on v’è stata violazione di correttezza , e nel ritenere che l’esistenza di un precedente passaggio di proprietà in più non incide sulla qualità del bene; ma, per altro verso, sta anche nell’accertamento del fatto che quel passaggio di proprietà in più non ha di fatto influito sul valore del bene e che tale circostanza era nota al COGNOME.
Questo accertamento- che il prezzo di vendita dell’ imbarcazione non ne ha risentito e che comunque ‘gli appellanti (non) hanno allegato né tanto meno hanno provato, che il passaggio di proprietà in più del quale essi erano stati tenuti all’oscuro avesse determinato una diminuzione del valore dell’imbarcazione’ (p.12) – questo accertamento, si ripete, è un accertamento in fatto che qui non può essere messo in discussione.
Seguono (p. 13) le ragioni che hanno indotto la Corte di Appello ad escludere che quella circostanza possa avere inciso sul valore del bene.
Questo accertamento, qui come si è detto non sindacabile, incide sulla ratio decidendi , in quanto anche ad ammettere ch e l’avere taciuto quella circostanza costituisca comportamento contrario a correttezza, ed anche ad ammettere che la relativa eccezione può essere fatta dal cessionario del contratto, resta il fatto che per poter avere rilievo, quella circostanza, ossia per poter incidere sulle qualità del bene venduto, deve aver comportato una diminuzione del prezzo, che invece è rimasta indimostrata nel giudizio di merito.
7.- Con il terzo motivo la ricorrente prospetta omessa decisione su una domanda.
Assume di avere chiesto il risarcimento dei danni consistenti nella spesa affrontata per dover riparare l’imbarcazione o comunque renderla utilizzabile.
Ritengono che né il giudice di primo, né quello di secondo grado, se non con una lapidaria affermazione, hanno preso in considerazione quella domanda. O
meglio: l’hanno ritenuta sfornita di prova, quando invece erano stati depositati documenti atti a dimostrare la spesa sostenuta.
In realtà si tratta più che di una censura di omessa pronuncia, di quella di omesso esame di un fatto.
La pronuncia infatti c’è , come ammettono gli stessi ricorrenti: la Corte di merito a pagina 13 ribadisce che correttamente il Tribunale ha ritenuto sfornita di prova la domanda, e non ha ammesso la CTU in quanto meramente esplorativa (da questo punto di vista, i ricorrenti contestano alla Corte la circostanza che la richiesta di CTU non è stata rigettata, essendosi invece il Tribunale riservato la decisione: resta evidente che non averla ammessa costituisce implicito rigetto).
Il motivo è inammissibile.
Si traduce nella censura ad un giudizio sulle prove, sulla loro sufficienza a dimostrare il danno subito.
Ovviamente la circostanza che la ricorrente ha depositato documentazione di spese, che riporta nel corso del ricorso, è ininfluente, non essendo dato di capire in che termini quella documentazione è stata depositata ed illustrata nei giudizi di merito, ossia a supporto di quale argomento.
Si allega soltanto che era stata depositata, il che ovviamente non basta a consentire una censura, nei limiti ammessi nel giudizio di legittimità, quanto alla sua valutazione da parte dei giudici di merito.
8.- Con il quarto motivo la ricorrente prospetta violazione dell’articolo 183 c.p.c.
In sostanza la ricorrente, con le memorie di 183 c.p.c., ha introdotto una domanda di annullamento del contratto per dolo.
Il Tribunale l’ha ritenuta tardiva, in quanto domanda nuova, e la Corte di Appello ha condiviso questo giudizio.
Sostiene la ricorrente che la domanda non può dirsi nuova, in quanto nella esposizione del fatto era stato operato il riferimento al comportamento fraudolento delle controparti, con la conseguenza che l’avere espressamente richiesto l’annullamento per dolo altro non ha comportato che una precisazione di quel fatto già introdotto, e dunque una semplice modifica della domanda e non già introduzione di una nuova.
Il motivo è inammissibile.
In realtà la ratio decidendi è duplice.
Da un lato, la Corte di Appello ritiene nuova la domanda e quindi inammissibile, ma, per altro verso, la valuta comunque, posto che ritiene che ‘ nel giudizio di primo grado gli appellanti… non hanno provato che senza il preteso raggiro….. non si sarebbero determinati all’acquisto’ ed aggiunge che comunque le conseguenze della condotta assunta come tr uffaldina non sono ‘addebitabili alla società appellata, con la quale gli appellanti avevano direttamente concordato le condizioni del l oro subentro nel contratto di leasing’ (p. 15).
Quest ‘ultima ratio qui non è contestata, e del resto costituisce l’esit o di un accertamento in fatto (che non vi sia stata prova dell ‘ incidenza del dolo) censurabile solo per difetto di motivazione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
Non è a farsi lugo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 6000,00 euro, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13 .
Roma 10.7.2023