Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5071 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5071 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13744/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione NOME COGNOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al ricorso,
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale condizionato- contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore NOME COGNOME domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura a margine del controricorso con ricorso incidentale condizionato, -controricorrente e ricorrente incidentale condizionata avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di n.3830/2019 depositata il 20.9.2019.
MILANO Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.2.2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificata il 24.9.2018, la RAGIONE_SOCIALE riassumeva il giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Milano, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 3421/1998, a suo tempo opposto, con cui il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla predetta società il pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE del saldo del corrispettivo (£ 120.000.000) per la fornitura di merci, sulla scorta di della fattura del 26.5.1994, solo parzialmente onorata dall’acquirente.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE dopo avere visto respinta in primo grado la sua opposizione, basata sull’asserita annullabilità del contratto di fornitura per dolo determinante ed in subordine sull’inadempimento della controparte, con sentenza confermata in appello, ma poi cassata con rinvio, e nuovamente respinta l’opposizione nel primo giudizio di rinvio, con sentenza cassata dalla sentenza n. 13034/2018 di questa Corte, che aveva definitivamente escluso il dolo determinante, imponendo una nuova valutazione dell’eccezione di inadempimento anche alla luce del documento della fornitrice del 10.9.1993, domandava l’accoglimento dell’eccezione di inadempimento del contratto stipulato tra le due società, per non avere RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, fornito beni conformi alle caratteristiche tecnologiche essenziali dei terminali radio ricompresi nella fornitura (mancanza della velocità di
trasmissione di 9600 Bps), con condanna della medesima alla restituzione di quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la società appellata, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ribadendo che la controparte non poteva opporre, in contrasto con gli obblighi di buona fede, l’eccezione di inadempimento relativamente alla fornitura ricevuta di terminali radio, che aveva da tempo rivenduto a terzi, incassandone il corrispettivo, senza ricevere reclami o richieste di risoluzione per insufficiente velocità di trasmissione dei terminali radio.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3830/2019 del 18/20.9.2019, accoglieva parzialmente l’opposizione per inadempimento contrattuale e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che la società opposta avesse fornito la prova dell’adempimento soltanto per due dei trentotto terminali radio forniti e per i beni di genere diverso ricompresi nella fornitura; in parziale accoglimento delle pretese dell’appellata, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento a titolo di corrispettivo della minor somma di € 5.561,35.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso principale a questa Corte, articolato su tre motivi, e la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1460 e 1362 cod. civ.. La Corte territoriale nel ritenere provata, in quanto non contestata, la circostanza che
soltanto 2 dei 38 terminali radio ricompresi nella fornitura fossero conformi alle specifiche richieste (velocità di trasmissione di 9600 Bps), avrebbe erratamente applicato l’art. 115 c.p.c., atteso che oggetto di contestazione della ricorrente non era stata la velocità di trasmissione dei terminali, bensì l’oggetto dell’obbligazione concordata dalle parti, che avrebbe ricompreso terminali radio con velocità di 4800 Bps e con la superiore velocità di 9600 Bps solo per alcuni determinati utenti finali (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) a seguito di specifica richiesta della fornitrice.
Il motivo é inammissibile, in quanto in contrasto col carattere chiuso del giudizio di rinvio in punto di accertamento dei fatti nelle ipotesi, come quella in esame, in cui la seconda cassazione disposta da questa Corte con la sentenza n. 13034 del 24.5.2018, é avvenuta per violazione di legge, al fine di consentire una valutazione dell’eccezione di inadempimento, sollevata dalla originaria opponente, perché 36 dei 38 terminali radio che le erano stati forniti (oggetto della fattura del 26.5.1994) non presentavano la velocità di trasmissione di 9600 Bps, considerata sulla base della lettera del 10.9.1993, come una qualità essenziale dei terminali radio, che tenesse conto anche di quella lettera, pretende di considerare, come oggetto della fornitura in contestazione, 38 terminali radio con velocità di trasmissione 4800 Bps, anziché con velocità 9600 Bps.
2) Col secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il Giudice a quo avrebbe omesso di esaminare la pacifica ed incontestata rivendita, da parte della RAGIONE_SOCIALE a terzi subacquirenti, dei terminali radio oggetto di contestazione, con correlativo incasso del prezzo, e senza contestazioni dei subacquirenti, circostanza che escluderebbe la sussistenza della
buona fede di cui all’art. 1460, comma 2° cod. civ. e che paralizzerebbe l’eccezione di inadempimento.
3) Col terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ. La Corte territoriale, malgrado specifica richiesta di RAGIONE_SOCIALE sul punto, avrebbe omesso di esaminare la condotta tenuta dalla società appellante sotto il profilo della buona fede rilevante ai sensi dell’art. 1460, comma 2° cod. civ. La ricorrente espone che la RAGIONE_SOCIALE aveva sollevato l’eccezione di inadempimento per la prima volta solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la corresponsione del prezzo della fornitura, senza tuttavia domandare l’adempimento o la risoluzione del contratto, attesa l’avvenuta rivendita dei beni oggetto di contestazione a terzi, dai quali la predetta aveva ricevuto il pagamento integrale del prezzo di vendita.
Il secondo ed il terzo motivo, attinenti entrambi al profilo dell’asserito difetto di buona fede della RAGIONE_SOCIALE, che non sarebbe stato valutato dalla Corte d’Appello, nel ritenere dalla stessa opponibile l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. per i 36 terminali radio ad essa forniti dalla RAGIONE_SOCIALE e privi della velocità di trasmissione essenziale di 9600 Bps, nonostante gli stessi fossero stati rivenduti a terzi dalla RAGIONE_SOCIALE senza ricevere contestazioni, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
L’istituto previsto dall’art. 1460 cod. civ. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l’eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell’ idem sentire comune (in tal senso da ultimo Cass. 28.12.2023 n. 36295).
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che ‘ per stabilire in concreto se l’eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte’ ( ex multis Cass. 28.12.2023 n.36295; Cass. 4.2.2009 n. 2720; Cass. 10.11.2003 n. 16822).
Nella specie la Corte d’Appello ha ritenuto che non sia stata dimostrata dalla attuale ricorrente la riferibilità degli interventi di adeguamento della velocità di trasmissione di 9600 Bps di 36 dei 38 terminali radio ricompresi nella fornitura oggetto di causa, nonostante tale velocità di trasmissione costituisse una qualità essenziale della quale la RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato in sede di opposizione il mancato conseguimento, e benché la fornitrice si fosse impegnata ad adeguare i terminali radio a 4800 Bps forniti, provvedendovi però solo per 2 dei 38 terminali forniti, e data l’importanza oggettiva di tale inadempimento rispetto all’entità della fornitura, ha ritenuto implicitamente giustificata, in relazione all’equilibrio delle prestazioni contrattuali, l’eccezione di inadempimento sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, che non può essere sminuita nella sua fondatezza in ragione del fatto che l’attuale controricorrente é comunque riuscita a rivendere a terzi i terminali radio.
4) Quanto al controricorso con ricorso incidentale condizionato, la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., la violazione degli artt. 1218, 1460 e 1375 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.. La resistente denuncia l’illogicità della motivazione della Corte territoriale, la quale avrebbe erroneamente ritenuto che l’adempimento cui era tenuta la RAGIONE_SOCIALE fosse limitato all’obbligo di adeguare i restanti terminali alla superiore velocità promessa, laddove l’obbligazione originaria, rimasta ugualmente inadempiuta, aveva già ad oggetto la consegna di tutti i terminali alla velocità di 9800 Bps, come emergeva dalla documentazione versata in atti. Inoltre, la Corte d’Appello di Milano avrebbe omesso di esaminare la questione dell’incommerciabilità dei beni per difetto dell’omologazione imposta da normativa sopravvenuta, nonché di pronunciarsi sulla richiesta di ammissione di CTU ai fini della verifica della conformità dei beni venduti alla luce dei nuovi requisiti previsti dalla legge.
Il ricorso incidentale condizionato deve ritenersi assorbito per effetto della reiezione del ricorso principale.
Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, respinge il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 7.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Il Presidente
NOME COGNOME