Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34341 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34341 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16756-2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETÀ ITALIANA PER LE CONDOTTE RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il DECRETO n. 1476/2022 del TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 1/6/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 6/11/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME ha proposto opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria della RAGIONE_SOCIALE chiedendo di
esservi ammesso per la somma complessiva di €. 522.693,43, oltre interessi, di cui € . 289.104,31 per emolumenti maturati quale dipendente con qualifica di dirigente ed € . 233.589,12 per compensi relativi allo svolgimento dell ‘ incarico di presidente del consiglio di gestione.
1.2. Il giudice delegato, conformandosi alla definitiva proposta dei commissari straordinari, ha integralmente escluso il credito dallo stato passivo sul rilievo che ‘… l ‘ eccezione di inadempimento … sollevata dall’ organo commissariale sulla base di evidenze documentali allo stato valutabili solo in termini di fumus ‘ ‘ appare qualificata ‘ ‘ non spettando peraltro la valutazione di merito in ordine alla fondatezza … nella presente sede ‘.
1.3. NOME COGNOME ha proposto opposizione allo stato passivo chiedendo l ‘ ammissione: – per il trattamento retributivo, contributivo e previdenziale maturato nel periodo dal 6/8/2018 al 26/10/2018 (ossia nel corso della procedura di amministrazione straordinaria), con appostamento in prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; – per il trattamento retributivo, contributivo e previdenziale per il periodo dall ‘ 8/1/2018 sino al 5/8/2018 incluso (ossia nel corso della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale), con appostamento in prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; – per il compenso maturato quale presidente del consiglio di gestione, per il periodo dal giorno 8/1/2018 sino al giorno 13/3/2018 incluso (ossia nel corso della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale), con appostamento in prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; – per il di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale maturato per il periodo sino al giorno 7/1/2018 incluso (ossia quello precedente il deposito della domanda di
concordato preventivo), con appostamento in prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; – per il compenso maturato quale presidente del consiglio di gestione per il periodo sino al giorno 7/1/2018 incluso (ossia quello precedente il deposito della domanda di concordato preventivo), con collocazione in prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c..
1.4. I commissari straordinari della procedura si sono costituiti in giudizio, chiedendo, per quanto rileva, di ‘ … rigettare integralmente il ricorso ex adverso proposto …’, e, ‘ previo accertamento dell ‘ ammontare dei compensi percepiti dal ricorrente al predetto titolo nel periodo in cui rivestiva nel contempo la carica di Presidente del Consiglio di Gestione, dichiarare che detti compensi … sono stati percepiti in assenza di giusta causa …’, dispo nendo ‘ la compensazione del credito della società opposta nei confronti del ricorrente al predetto titolo, per quantità corrispondente, con il credito del ricorrente che sarà eventualmente accertato nei confronti della società opposta … ‘.
1.5. Il Tribunale dopo aver escluso la fondatezza dell ‘ eccezione d ‘ inadempimento sollevata dai commissari straordinari, ha parzialmente accolto l ‘ opposizione, affermando la spettanza dei compensi derivanti dalla qualità di presidente del consiglio di gestione e, per altro verso, la fondatezza dell ‘ eccezione di compensazione proposta in via subordinata dai commissari straordinari, così dichiarando l ‘ estinzione del credito vantato dall ‘ opponente in qualità di presidente del consiglio di gestione.
1.6. Il Tribunale, invece, ha rigettato l ‘ opposizione proposta quanto ai crediti da lavoro dipendente nonché la domanda riconvenzionale proposta dai commissari straordinari.
1.7. Il Tribunale, in particolare, dopo aver affermato che, in linea di principio, il rapporto di lavoro dipendente con qualifica dirigenziale può coesistere in capo allo stesso soggetto con l ‘ incarico di presidente del consiglio di gestione della stessa società datrice di lavoro, a condizione, tuttavia, che si accerti, da una parte, ‘ l ‘ oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico ‘, e, dall ‘ altra parte, ‘ la ricorrenza della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale ‘ , ha, tra l ‘ altro, rilevato che, nel caso in esame, l ‘ opponente, pur avendo prodotto copiosa documentazione a riprova dell ‘ esistenza del proprio rapporto di lavoro dipendente sin dal 2001 nonché della quantificazione della retribuzione, ha totalmente omesso anche solo di dedurre quali mansioni gli fossero state attribuite in aggiunta a quelle già sue proprie in qualità di presidente del consiglio di gestione, nonché i fattori idonei ad assurgere ad indici della subordinazione propria di tale rapporto.
1.8. Il Tribunale, quindi, ha ritenuto l ‘ insussistenza del credito azionato dall ‘ opponente in forza del dedotto rapporto di lavoro subordinato come dirigente.
1.9. Il Tribunale ha, dunque, esaminato l ‘ eccezione d ‘ inadempimento sollevata dai commissari straordinari sul rilievo che l ‘ opponente fosse pienamente responsabile dello stato di dissesto e di insolvenza che aveva colpito la società opposta e che la documentazione in loro possesso conteneva le prove delle negligenze gestorie imputabili agli amministratori delle società del gruppo e, dunque, tra gli altri, all ‘ opponente: e l ‘ ha ritenuta infondata sul rilievo che le contestazioni mosse dai commissari straordinari non risultano ‘ sufficientemente specifiche da permettere di escludere in toto il diritto al compenso maturato dall ‘ opponente in relazione ai periodi
indicati ‘ e non sono, dunque, idonee a paralizzare il diritto al compenso per i periodi sopra indicati.
1.10. Ed infatti, ha osservato il Tribunale: – alcune delle operazioni contestate dai commissari non solo sono state specificamente contestate dall ‘ opponente in merito alla loro convenienza per la società, ma nemmeno risultano poste in essere negli anni 2017-2018, in relazione ai quali l ‘ istante chiede la corresponsione degli emolumenti (come nel caso del contratto di leasing concluso dalla società con RAGIONE_SOCIALE nell ‘ anno 2010 e integrato nel 2013 e ai contratti di fornitura di servizi di gestione amministrativa conclusi dapprima con RAGIONE_SOCIALE, nell ‘ anno 2010, e, successivamente, nel 2015, con la subentrata RAGIONE_SOCIALE); – altre operazioni, non specificate con sufficienti riferimenti dai commissari, sono state, invece, adeguatamente giustificate dall ‘ opponente in sede di comparsa conclusionale (come i servizi resi in merito all ‘immobile denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e a quello sito in Roma, INDIRIZZO nonché alla causale del bonifico effettuato dalla filiale Monterotondo, in data 19/9/2017, a titolo di pagamento ai fornitori); -l ‘opponente, inoltre, ha dedotto ‘ la natura fisiologica, nell ‘ ambito del consolidamento, delle dinamiche che generano crediti infragruppo, ad esempio per rimborsi IRAP e/o crediti Iva al fine di chiarire il mancato rimborso, da parte della controllante RAGIONE_SOCIALE, dell ‘ importo di euro 14.460.550,00, spettante a Condotte in ragione di contratti di cessione di crediti IVA ‘; – l ‘ opposto, dal suo canto, non ha ‘ specificamente chiarito come il mancato rimborso del credito possa dirsi direttamente correlato ad una mala gestio dell ‘ opponent e ‘; – le specifiche contestazioni dei commissari in merito ad alcune operazioni incaute attribuibili al presidente del consiglio di gestione, la cui contrarietà all ‘ interesse della società emerge ictu oculi , e non
certo in ragione di un opinabile giudizio di convenienza economica , sono rimaste, invece, ‘ prive di qualsiasi avversa deduzione difensiva ‘ .
1.11. Si tratta, in particolare, delle operazioni di factoring commesse in frode agli istituti bancari con conseguente ampia esposizione debitoria nei confronti degli stessi, essendo emersa ‘ una serie di operazioni anomale .., a partire dal dicembre 2016 ‘, costituenti una ‘ chiara evidenza dell ‘ incapacità di Condotte di continuare ad adempiere agli impegni finanziari assunti, e quindi, della situazione di illiquidità finanziaria della Società ‘ .
1.12. Tuttavia, ha osservato il Tribunale, sebbene sia risultato che: – la società RAGIONE_SOCIALE abbia posto in essere una serie di inadempimenti contrattuali venendo meno all ‘ obbligo di rimborsare al factor gli incassi ricevuti dai clienti su linee di anticipo fattura per 59,359 EUR/Mln tra il dicembre 2016 e l ‘ aprile 2018, così come riscontrato dalla Funzione Finanza della RAGIONE_SOCIALE ‘ , ed ‘ abbia ricevuto decreti ingiuntivi per 75,4 EUR/Mln provenienti dai due principali Factor …’; -il consiglio di gestione (nel quale l ‘ opponente ricopriva il ruolo di responsabile della ‘ funzione Finanza ‘ ) sia risultato, sulla base dei verbali, essere stato informato di tali problematiche soltanto a partire dal febbraio 2018, quando, a seguito della riunione del consiglio di sorveglianza svoltasi nella medesima data, i consiglieri hanno discusso dei mancati rimborsi verso i principali istituti di Factor , conferendo mandato alla Funzione di Internal Audit di verificare eventuali violazioni a norme e procedure; – a fronte di una prospettazione tanto circostanziata, nessuna confutazione difensiva è stata avanzata dall ‘ opponente, il quale, infatti, si è limitato ad asserire che ‘ appare arduo comprendere il senso della censura, in assenza di specificazione di quali fossero le
procedure contrattuali dell ‘ impresa pretesamente violate ‘, ciò che, invece, è difficilmente sostenibile stante la compiutezza dei dati esposti a tale riguardo nella relazione sulle cause d ‘ insolvenza e negli scritti difensivi della parte opposta.
1.13. Nondimeno, ha osservato il Tribunale, tutto ciò ‘ non appare sufficiente ad escludere, per ciò solo, la spettanza dei compensi dovuti al Presidente del Consiglio di Gestione in ragione dell ‘ espletamento del suo incarico ‘: -‘ il ruolo dell ‘ opponente nell ‘ ambito della Società risultava, infatti, caratterizzato da notevole complessità per articolazione e numero di funzioni ‘, come ‘ riconosciuto dagli stessi Commissari Straordinari, i quali, in sede di comparsa di risposta, riportano, a titolo esemplificativo, i suoi incarichi (tra questi, rientravano, la responsabilità delle funzioni di Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo; la responsabilità della funzione commerciale e delle attività in concessione; la facoltà di effettuare operazioni bancarie e finanziarie, quali sottoscrizione di finanziamenti a breve e lungo termine senza limiti di importo; la facoltà di effettuare operazioni straordinarie fino ad euro 30.000.000,00; poteri a firma singola attinenti alla gestione finanziaria e straordinaria della Società) ‘ ; -‘ le sia pur gravi prospettazioni dei Commissari Straordinari in ordine alla mala gestio dell ‘ odierno opponente non risultino ‘ , pertanto, ‘ idonee a paralizzare radicalmente la sua pretesa creditoria, fondata su un rapporto con la società di natura contrattuale, a sua volta caratterizzato da prestazioni di elevata complessità e a contenuto diversificato, sì da comprendere comportamenti per la stessa dannosi, ma senza esaurirsi nel loro espletamento ‘.
1.14. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che l ‘ eccezione d ‘ inadempimento proposta dai commissari opposti in via principale doveva essere, di conseguenza, rigettata e che
l ‘ opponente, per l ‘ attività svolta quale presidente del consiglio di gestione, aveva, per l ‘ effetto, maturato il diritto a percepire il relativo compenso.
1.15. Sennonché, ha proseguito il Tribunale , ‘ una volta accertata l ‘ incompatibilità del rapporto di lavoro dell ‘ opponente con la sua qualifica di Presidente del Consiglio di Gestione …, non può che accogliersi l ‘ eccezione di compensazione, sollevata da parte convenuta in via subordinata, tra il credito derivante dagli emolumenti spettanti all ‘ opponente e il controcredito azionato dalla procedura per le restituzioni a questa spettanti in ragione di quanto indebitamente versato, negli anni, a titolo di retribuzione del medesimo soggetto come lavoratore subordinato ‘, trattandosi, in effetti, di un ‘ credito certo ed esigibile ‘ oltre che ‘ di facile e pronta liquidazione ai sensi dell ‘ art. 1243, comma 2, c.c .’.
1.16. Risulta, infatti, che: – l ‘ opponente ha percepito come dirigente della società, sin dall ‘ anno 2001, una retribuzione lorda, comprensiva di stipendio base e superminimo, la quale, almeno dal maggio 2013, è stata indebitamente cumulata con il compenso da amministratore; – quanto percepito negli anni dall ‘ opponente, corrispondente al valore del controcredito riconosciuto alla procedura, è, peraltro, di certo superiore al credito per il quale questi chiede l ‘ ammissione al passivo; – il controcredito è, dunque, prontamente liquidabile, almeno nella misura sufficiente a quella necessaria a paralizzare la pretesa dell ‘ opponente, dichiarandone, pertanto, l ‘ estinzione.
1.17. Il Tribunale, infine, ha ritenuto che ‘ la complessità della controversia e la reciproca soccombenza tra le parti giustifica (va) , ai sensi dell ‘ art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite ‘.
1.18. NOME COGNOME con ricorso notificato il 2/7/2022, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione del decreto, assumendone e documentandone la comunicazione in data 3/6/2022.
1.19. La RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale chiedendo, per un motivo, la cassazione del decreto.
1.20. Il ricorrente, a sua volta, ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale della controricorrente.
1.21. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente principale, lamentando l ‘ omesso esame di fatti decisivi per la controversia e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha accolto l ‘ eccezione di compensazione sollevata dai commissari sul rilievo che l ‘ opponente non aveva dimostrato né il contenuto della propria attività dirigenziale, né il suo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell ‘ organo di amministrazione della società, e che, di conseguenza, il rapporto di lavoro subordinato tra quest ‘ ultima e l ‘ opponente, essendo incompatibile con quello di amministratore della stessa società, non era, in realtà, sussistente, omettendo, tuttavia, di considerare gli ‘ elementi di fatto … indiscutibilmente emergenti dalla documentazione in atti ‘ e ‘ decisivi ai fini del riscontro di entrambi i presupposti richiamati ‘ .
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1243 e 2033 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha accolto
l ‘ eccezione di compensazione sollevata dai commissari in ragione del controcredito restitutorio dallo stesso accertato, senza, tuttavia, considerare che tale credito era contestato e non era stato accertato in via definitiva, laddove, al contrario, al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2099 e 2033 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il rapporto dirigenziale dell ‘ opponente doveva essere considerato incompatibile con il contemporaneo svolgimento dell ‘ incarico amministrativo e che la prova della compatibilità dovesse essere fornita dallo stesso opponente, senza, tuttavia, considerare che l ‘ esistenza di un controcredito alla restituzione delle retribuzioni medio tempore percepite dall ‘ opponente non richiede semplicemente di accertare l ‘ incompatibilità del rapporto di lavoro con quello di amministratore ma anche di appurare, con onere a carico di chi solleva l ‘ eccezione, che i rapporti intercorsi tra le parti non possano inquadrarsi in altre fattispecie, idonee a giustificare in ogni caso la percezione di redditi.
2.4. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2099 c.c. e 56 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di ammissione per le retribuzioni maturate quale dipendente della società senza considerare che le retribuzioni sono state richieste anche per il periodo successivo alla cessazione della sua carica di presidente del consiglio di gestione e che tali crediti, quali crediti verso la
massa, non sono suscettibili di essere compensati con il preteso controcredito restitutorio, derivante dall ‘ asserita percezione di indebiti emolumenti, maturato prima dell ‘ inizio della procedura.
2.5. Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 56 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha integralmente accolto l ‘ eccezione di compensazione proposta dai commissari, senza, tuttavia, considerare che il credito maturato a titolo di emolumenti per l ‘ attività professionale svolta in funzione e occasione del concordato preventivo con continuità aziendale nel periodo dall ‘ 8/1/2018 sino al 13/3/2018, è un credito maturato nei confronti della massa, perché sorto successivamente alla presentazione della domanda di concordato, e che non è, quindi, possibile, a norma dell ‘ art. 56 l.fall., la compensazione di tale credito con il presunto controcredito concorsuale derivante dall ‘ indebita percezione, in epoca anteriore alla procedura concorsuale, di retribuzioni e altri emolumenti come dirigente.
2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell ‘ art. 360 n. 3, c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale, in ragione della complessità della procedura e della reciproca soccombenza tra le parti, ha deciso di procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti, laddove, al contrario, una volta preso atto dell ‘ ammissibilità dell ‘ intero credito dell ‘ opponente, avrebbe dovuto condannare la procedura all ‘ integrale refusione delle spese di lite in conformità al principio di soccombenza.
2.7. Con l ‘ unico motivo di ricorso incidentale, la società controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione
degli artt. 2409undecies c.c. e 2392 c.c. nonché dell ‘ art. 115 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l ‘ eccezione d ‘ inadempimento sollevata dai commissari straordinari ed ha, pertanto, accertato la sussistenza in capo all ‘ opponente di un credito, maturato a titolo di compenso per l ‘ attività di presidente del consiglio di gestione della società, sul rilievo che le sia pur gravi e circostanziate prospettazioni dei commissari in ordine alla mala gestio dell ‘ opponente non erano idonee a paralizzare radicalmente la sua pretesa creditoria in quanto fondata sull ‘ esecuzione di prestazioni di elevata complessità e a contenuto diversificato, omettendo, tuttavia, di considerare che: – la diligenza mostrata dall ‘ amministratore nell ‘ apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all ‘ operazione da intraprendere è senz ‘ altro suscettibile di valutazione da parte del giudice; – la parte opposta aveva, in effetti, dedotto in giudizio il compimento di una serie di operazioni, rimaste incontestate, che hanno portato al dissesto della società e che sono tutte imputabili alle scelte gestorie operate dall ‘ opponente; – il Tribunale, pertanto, doveva senz ‘ altro valutare la diligenza mostrata nell ‘ apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi alle operazioni intraprese dall ‘ opponente e quindi, l ‘ omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità; tutte le operazioni rappresentate da RAGIONE_SOCIALE non sono assolutamente connotate da liceità, razionalità, congruità e attenzione, a cui opponente, in qualità di amministratore della società, doveva attenersi.
2.8. Il ricorso incidentale è fondato, con assorbimento del ricorso principale e di tutti i suoi motivi.
2.9. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che l ‘ eccezione di inadempimento proposta dai commissari doveva essere rigettata e che l ‘ opponente, per l ‘ attività svolta quale presidente del consiglio di gestione, aveva, di conseguenza, maturato il diritto al relativo compenso, limitandosi, in sostanza, ad affermare che, a fronte delle ‘ prestazioni di elevata complessità e a contenuto diversificato’ eseguite dall ‘ opponente e d el ‘ ruolo ‘ svolto dallo stesso ‘nell’ ambito della Società ‘, ‘ caratterizzato da notevole complessità per articolazione e numero di funzioni ‘, ‘ le sia pur gravi prospettazioni dei Commissari Straordinari in ordine alla mala gestio dell ‘ odierno opponente ‘ non erano ‘ idonee a paralizzare radicalmente la sua pretesa creditoria ‘.
2.10. Il Tribunale, tuttavia, ha, in tal modo, erroneamente omesso di considerare, così cadendo nel vizio di falsa applicazione delle norme invocate dalla controricorrente, come in precedenza indicate, il principio, che questa Corte ha ripetutamente affermato (e di recente ribadito: Cass. n. 2350 del 2024; Cass. n. 2400 del 2024), secondo cui, nel giudizio conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dall ‘ amministratore della società poi fallita (o, come nel caso in esame, assoggettata ad amministrazione straordinaria) al compenso asseritamente maturato nei confronti della stessa, il curatore del fallimento (o i commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria) della società committente è legittimato a sollevare l ‘ eccezione d ‘ inadempimento (anche nel caso in cui si fosse prescritta la corrispondente azione: art. 95, comma 1°, l.fall.) secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale: vale a dire con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la negligente (o incompleta o inesatta) esecuzione, ad opera dell ‘ istante, della prestazione gestoria dallo stesso dovuta,
restando, per contro, a carico di quest ‘ ultimo l ‘ onere di dimostrare, a fronte delle circostanze dedotte e provate dall ‘ opposto, di aver, invece, esattamente adempiuto per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione fattuale nella quale è intervenuto con la propria opera.
2.11. In tema di prova dell ‘ inadempimento di un ‘ obbligazione, infatti, il creditore che agisca per l ‘ adempimento (oltre che per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno) deve soltanto provare in giudizio la fonte del suo diritto (e cioè, nel contratto a prestazioni corrispettive, la stipula del contratto e l ‘ esecuzione della sua prestazione) ed il termine di scadenza della relativa pretesa, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell ‘ inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell ‘ onere della prova del fatto estintivo dell ‘ altrui pretesa, costituito dall ‘ avvenuto (ed esatto) adempimento (Cass. SU n. 13533 del 2001).
2.12. Si tratta, peraltro, di un criterio di riparto dell ‘ onere della prova applicabile anche al caso in cui, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, il debitore convenuto si avvalga, com ‘ è accaduto nel caso in esame, dell ‘ eccezione d ‘ inadempimento di cui all ‘ art. 1460 c.c., poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l ‘ altrui inadempimento (o inesatto adempimento) alle obbligazioni a sua volte assunte dal creditore (di cui deve dedurre e dimostrare il fatto costitutivo), spettando, per contro, a chi ha agito in giudizio l ‘ onere di provare di aver esattamente adempiuto alle stesse (Cass. SU n. 13533 del 2001; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 826 del 2015; Cass. n. 3527 del 2021).
2.13. Del resto, se l ‘ obbligo di pagare la remunerazione ‘ si pone in rapporto di dipendenza diretta con il corretto espletamento delle funzioni determinate dalla legge e dal contratto sociale ‘, appare, allora, evidente che ‘ il pagamento del compenso non può ontologicamente restare indifferente alle possibili anomalie nell ‘ adempimento dei relativi obblighi di fonte eterodeterminata, dovendosi perciò escludere ogni preteso automatismo nel suo riconoscimento ‘ (cfr. Cass. n. 29252 del 2021, in motiv.).
2.14. Nel caso in cui il preteso creditore (come l ‘ amministratore della società assoggettata a fallimento ovvero ad amministrazione straordinaria) proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell ‘ esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l ‘ ammissione, la procedura opposta, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può, di conseguenza, sollevare, per paralizzarne in tutto o in parte l ‘ accoglimento, l ‘ eccezione di totale o parziale inadempimento (o d ‘ inesatto adempimento) da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali (e cioè, com ‘ è accaduto nel caso in esame, l ‘ inosservanza del dovere di gestire gli affari sociali secondo la diligenza richiesta dalla natura dell ‘ incarico e dalla specifiche competenze possedute), con il solo onere di allegare l ‘ inadempimento (o l ‘ inesatto adempimento) dell ‘ amministratore istante ai doveri inerenti alla carica ricoperta (artt. 2392, comma 1°, e 2409undecies , comma 1°, c.c.): come, in particolare, quello di aver compiuto le dedotte (e dimostrate) scelte gestorie senza aver seguito le cautele, proceduto alle verifiche e raccolto le informazioni normalmente e preventivamente richieste, in ragione delle circostanze del singolo caso (che ha l ‘ onere di provare con tutti i mezzi a tal fine utilizzabili), per le scelte del tipo di quelle dallo stesso operate.
2.15. Spetta, per contro, all ‘ amministratore istante, a fronte delle scelte gestorie dedotte e dimostrate in giudizio dalla procedura opposta, il compito di provare il fatto estintivo del dovere gestorio asseritamente inadempiuto, e cioè di aver esattamente agito con la diligenza professionale dallo stesso esigibile in relazione alla situazione concreta.
2.16. Questa Corte, al riguardo, ha ripetutamente affermato che se, in linea di principio, la società (o, in caso di fallimento, il curatore) non può contestare all ‘ amministratore di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, trattandosi di una valutazione che attiene alla discrezionalità imprenditoriale e non può, dunque, essere fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, e che il giudizio sulla diligenza dell ‘ amministratore nell ‘ adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica (Cass. n. 3409 del 2013), resta, nondimeno, il fatto che l ‘ insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella correttezza del procedimento decisionale seguito per l ‘ assunzione delle stesse, che sono, dunque, imputabili all ‘ amministratore che l ‘ ha compiute, a titolo d ‘ inadempimento contrattuale a norma degli artt. 2392 e 2476 c.c., tutte le volte in cui quest ‘ ultimo non abbia adottato le cautele, svolto le verifiche e raccolto le informazioni preventive che di norma sono richieste per il compimento di una scelta di quel tipo (cfr. Cass. n. 2172 del 2023; conf., Cass. n. 15470 del 2017).
2.17. Né, d ‘ altra parte, può rilevare, come ha invece ritenuto il Tribunale, al fine di escludere la fondatezza della sollevata eccezione d ‘ inadempimento, la dichiarata complessità
delle prestazioni che la società aveva affidato all ‘ opponente quale amministratore della società, dall ‘ opponente.
2.18. L ‘ art. 2236 c.c., infatti, nel caso (nella specie, tuttavia, non accertato in fatto) in cui la prestazione (non sia semplicemente complessa ‘ per articolazione e numero di funzioni’ ma, più specificamente) implichi ‘ la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ‘ , limita al dolo o alla grave colpa soltanto l ‘ esperibilità dell ‘ azione di risarcimento dei danni ad opera della società committente: non anche la proponibilità da parte della stessa dell ‘ eccezione d ‘ inadempimento nei confronti del prestatore di lavoro professionale (come, in ipotesi, il suo amministratore) che chieda la sua condanna al pagamento del compenso asseritamente maturato e che ha, come visto, l ‘ onere di provare l ‘esatto adempimento, ‘ con la conseguenza che la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non vale come criterio di ripartizione dell ‘ onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando al professionista la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il generale favor per il creditore danneggiato cui l ‘ ordinamento è informato (Cass. 15732/2018, 16254/2012) ‘ ( Cass. SU n. 42093 del 2021, in motiv., punto 60).
2.19. E neppure rileva il fatto che, in ipotesi, non sia (ancora) emersa l ‘ (eventuale) dannosità delle violazioni contestate all ‘ amministratore.
2.20. L’ eccezione d ‘ inadempimento non è, infatti, subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell ‘ inadempimento (e, a fortiori , la sua dannosità) è un requisito specificamente previsto
dalla legge per la risoluzione (e, rispettivamente, per l ‘ azione di risarcimento), con la conseguenza che il creditore (nei limiti della buona fede: Cass. n. 12719 del 2021, in motiv.) può avvalersi dell ‘ eccezione d ‘ inadempimento anche nel caso d ‘ inadempimento non grave e, soprattutto, non dannoso (Cass. n. 18587 del 2024, in motiv.).
2.21. Resta, comunque, fermo che: -trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica (nei quali l ‘ esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo), il sinallagma, alla cui tutela è preposto il rimedio ex art. 1460 c.c., dev ‘ essere considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni, con la conseguenza che l ‘ eccezione d ‘ inadempimento pu ò essere sollevata unicamente rispetto alla prestazione corrispondente a quella richiesta all ‘ eccipiente, restando escluse, ai sensi dell ‘ art. 1458, primo comma, c.c., le prestazioni che siano state già (correttamente) eseguite (Cass. n. 29252 del 2021, in motiv.); – quand ‘ anche l ‘ amministratore sia (come nel caso di specie) cessato dall ‘ incarico, persiste l ‘ interesse della societ à (o del curatore del relativo fallimento) a rifiutare il pagamento del compenso, facendo appunto valere l ‘ eccezione ex art. 1460 c.c. con riguardo alle prestazioni non correttamente eseguite, sia pure limitatamente al corrispettivo maturato nello specifico periodo di riferimento per il quale sussistano i lamentati inadempimenti (Cass. n. 29252 del 2021, in motiv.).
2.22. Il decreto impugnato non si è attenuto al principio esposto e si espone, come tale, alle censure correttamente svolte dalla ricorrente incidentale.
Il ricorso incidentale dev ‘ essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l ‘ effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Roma che, in differente
composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
4. Il ricorso principale è, invece, assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale; cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima