Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29010 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29010 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
sul ricorso 11590/2024 proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
–
ricorrente
–
contro
BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 497/2024 depositata il 22/03/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre a questa Corte onde sentir cassare, sulla base di due motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso la Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo RAGIONE_SOCIALE -mentre non hanno svolto attività processuale la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME -l’epigrafata sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona ne ha respinto l’appello avverso sentenza del locale tribunale resa in rigetto dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il precetto di pagamento notificatogli nella sua veste di fideiussore di un contratto di mutuo.
Riguardo al proposto ricorso il presidente ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’articolo 380bis cod. proc. civ.:
« 3. Il primo mezzo denuncia: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 183 C.P.C. V COMMA e 1957 CC, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C. ».
Il secondo mezzo denuncia: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1186 e 1456 CC, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C. ».
Dopodiché con il ricorso per cassazione il ricorrente propone querela di falso.
– Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato.
4.1. – È manifestamente infondato il primo mezzo.
È cosa nota che l’eccezione di inosservanza del termine di cui all’articolo 1957 è un’eccezione in senso proprio che, come tale, il convenuto deve proporre in limine (di recente Cass. n. 8023 del 25/03/2024). Nel caso di specie, dunque, avendo la banca creditrice intimato precetto di pagamento, sulla base di un pregresso titolo, nei confronti dell’odierno ricorrente, in qualità di fideiussore, egli avrebbe dovuto formulare l’eccezione in sede dell’opposizione a precetto da lui spiegata. È del tutto fuor di luogo la pretesa di far scivolare il termine per la formulazione dell’eccezione allo spirare del primo termine di cui all’articolo 183 c.p.c., per l’ovvia considerazione che la proposizione dell’eccezione non può essere affatto considerata quale conseguenza della difesa svolta dalla banca, nell’affermare di aver comunicato all’interessato la decadenza dal beneficio del termine del debitore principale. Del tutto correttamente, dunque, l’eccezione è stata giudicata preclusa poiché tardivamente formulata tanto in primo quanto in secondo grado.
4.2. – È inammissibile il secondo mezzo.
Esso non ha nulla a che vedere con il significato e la portata applicativa delle norme sostanziali richiamate in rubrica, ma mette in discussione un accertamento di fatto, quello concernente la ricezione della raccomandata riferita alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine del debitore principale.
4.3. – La querela di falso (concernente un atto del processo di merito: la cartolina a.r. relativa alla comunicazione della decadenza dal termine) non può essere ovviamente proposta dinanzi al giudice di legittimità.
Nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, atteso che l’impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. costituisce, una volta accertata la falsità dell’atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendosi dare luogo, nello stesso giudizio di cassazione, ad una mera declaratoria di « invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito » (Cass. N. 10402 del 27/04/2017).».
la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
E’ stata quindi fissata l’odierna udienza in camera di consiglio.
Ha depositato memorie solo parte ricorrente.
All’esito dell’odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.
Né in questo vi è motivo di rivedere le conclusioni a cui è pervenuta la proposta alla luce delle considerazioni esternate nella memoria ricorrente, atteso che la stessa si sostanzia in una contestazione generica ed intrinsecamente tautologica di dette conclusioni, senza evidenziare, cioè, alcun profilo di criticità oggettivamente valutabile nel senso di un loro ripensamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell’articolo 380bis, comma 3, cod. proc. civ. l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamente determinata in favore della controparte; b) di
un’ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delle ammende, somme che si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché dell’ulteriore somma di euro 5600,00, a norma dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, della somma di euro 2.500,00 Euro, a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 17.9.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME