Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20497 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20497 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2570/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME ( -) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
COGNOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1566/2020 depositata il 07/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i fatti sono così riassunti nella sentenza impugnata: «Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 459/16, ha deciso,
rigettandole integralmente con conseguente condanna anche alle spese di lite, le domande, proposte originariamente mediate ricorso ex art 702 bis cpc, da COGNOME COGNOME e dal nipote, in quanto figlio della sorella NOME, NOME NOME (per il tramite del loro rappresentante COGNOME) nonché dall’altro nipote, in quanto figlio del fratello premorto NOME, NOME COGNOME nato nel 1947. Tale iniziativa giudiziaria ha fatto seguito ad un pregresso contenzioso avente la divisione dell’asse ereditario di COGNOME NOME NOME e della moglie NOME COGNOME composto da una serie di fabbricati e di terreni di cui in seguito meglio si dirà. Il giudizio divisorio e la conseguente azione di rendiconto dei frutti erano stati promossi , nell’oramai lontano 1998, da uno dei sei figli dei defunti, COGNOME NOME.
Nel giudizio che ne è scaturito, anche a seguito dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (tra cui gli acquirenti di due fabbricati siti in INDIRIZZO INDIRIZZO e INDIRIZZO), è stato definito dal Tribunale di Avezzano con due distinte sentenze.
Con la prima non definitiva, avente n. 931/2003, il Tribunale marsicano ha, in accoglimento dell’eccezione riconvenzionale di usucapione spiegata dagli altri eredi (anche per rappresentazione), escluso dei terreni e dei fabbricati (nel numero totale di 11) dall’asse ereditario rimettendo la causa sul ruolo per le operazioni di divisione.
Tale pronunzia è stata confermata sia in appello (sentenza n. 243/09) che in Cassazione (sentenza n. 17730/2011) ed in tal modo è stato definitivamente risolto l’unico vero motivo di contrasto rappresentato dalla qualificazione, in diritto, della questione dell’usucapione se cioè come mera eccezione (soluzione
adottata dal primo giudice e confermata anche dalla S.C.) oppure domanda riconvenzionale (ipotesi esclusa così da comportare il rigetto dell’unico motivo del ricorso per cassazione connesso alla mancata notifica della stessa nei confronti degli altri litisconsorti necessari).
Nella pendenza dei due altri gradi di giudizio, il giudizio di divisione è stato istruito, mediante l’espletamento di una CTU, e definito con altra sentenza, sempre del Tribunale di Avezzano, avente n. 152/07, non impugnata e quindi passata in giudicato, che ha in estrema sintesi accertato quanto segue: a) l’apertura della successione di COGNOME NOME NOME e della moglie NOME COGNOME; b) la ripartizione dall’asse ereditario in sei quote corrispondenti ai sei figli ed ai loro discendenti subentrati per rappresentazione; c) l’attribuzione di tre quote, costituite dai beni descritti nella CTU, a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME COGNOME; d) l’assegnazione delle restanti quote mediante sorteggio da effettuarsi alla data del 27 giugno 2007; e) obbligo di COGNOME NOME e di COGNOME NOME di provvedere al rimborso dei frutti.
Con il ricorso ex art 702 bis cpc, COGNOME, COGNOME NOME (quale avente causa della defunta COGNOME NOME a sua figlia dei de quibus) e COGNOME NOME del 1947 (nella veste di erede del defunto padre NOME) hanno richiesto che il Tribunale, alla luce degli sviluppi del giudizio a cui si è fatto riferimento, accertasse la proprietà degli (undici) immobili esclusi dalla comunione in accoglimento della eccezione riconvenzionale di usucapione; ponesse a carico degli eredi l’obbligo di restituire le somme ricavate dalle (tre) vendite avvenute prima dello scioglimento della comunione ereditaria; condannasse al pagamento dei frutti per il periodo successivo ( e quindi a partire dal 2008) alla sentenza n.
152/07; disponesse procedersi alle operazioni di sorteggio; condannasse COGNOME NOME alla restituzione in favore del fratello NOME dell’immobile attribuito alla sorella, nel frattempo deceduta, NOME che lo aveva designato proprio erede testamentario.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, le precedenti pronunzie non avevano precluso la possibilità di fare accertare la titolarità della proprietà in capo ai coeredi anche di quei beni immobili che erano stati esclusi dall’asse ereditario.
In sede prima memoria ex art 183 cpc, all’esito del disposto mutamento del rito, i ricorrenti hanno emendato una delle domande nel senso che la quota ereditaria assegnata a COGNOME NOME deve ritenersi in comunione ivi compresa l’area cimiteriale e salvo il legato in favore di COGNOME NOME con obbligo per i coeredi di provvedere al rimborso delle spese sostenute da COGNOME.
In giudizio si sono costituiti dapprima COGNOME NOME del 1965 e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME ed NOME e successivamente, una volta disposta l’integrazione del contraddittorio, anche COGNOME del 1963, figlia di NOME, e COGNOME del 1965 figlia di NOME che hanno insistito per l’inammissibilità delle domande e comunque, seppur in via meramente subordinata, per la loro infondatezza nel merito. quote in forza della sentenza n. 152/07 delegando, all’esito del passaggio in giudicato della decisione emessa, il Notaio.
In estrema sintesi, il primo giudice ha ritenuto coperto dal precedente giudicato le questioni relative all’accertamento della proprietà degli immobili esclusi dall’asse ereditario dei de quibus nonché alla restituzione dei frutti.
A supporto di tale opzione ha evidenziato altresì l’esistenza di un rapporto di continenza tra la divisione di beni e l’accertamento della loro proprietà in capo ai condividenti.
Il Tribunale ha poi aggiunto che la restituzione delle somme derivanti dalle vendite si scontra con il fatto che trattasi di atti inefficaci nei confronti dei condividenti.
Priva di interesse è stata ritenuta la domanda di restituzione dell’immobile assegnato a COGNOME NOME potendosi utilizzare, per far valere le proprie ragioni da parte degli eredi di COGNOME NOME, la sentenza emessa nel giudizio di divisione.
Avverso la sentenza n. 459/16 e la suddetta ordinanza, hanno tempestivamente proposto appello COGNOME, COGNOME Andrea, COGNOME Andrea del 1947 articolato sui seguenti sei motivi: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del principio del ne bis in idem per aver il primo giudice dichiarato l’inammissibilità della domanda di accertamento dei soggetti proprietari degli immobili indicati nella sentenza n. 931/03 del Tribunale di Avezzano; b) difetto di motivazione in ordine al rigetto della domanda relativa alla restituzione dei frutti percepiti dal terreno di Ortucchio; c) difetto della motivazione nella parte in cui è stata rigettata la domanda di restituzione delle somme percepite dalle vendite degli immobili (due fabbricati ed un terreno) prima dello scioglimento della comunione; d) difetto di motivazione sulla domanda riguardante i beni relitti di COGNOME NOME; e) violazione degli articoli 789 e 791 c.p.c. per aver subordinato l’inizio delle operazioni di sorteggio al passaggio in giudicato della sentenza; f) omessa pronunzia sui documenti tardivamente prodotti dalle controparti con la terza memoria istruttoria ai sensi dell’art. 183 comma VI cpc n. 3).
Gli appellati hanno eccepito l’inammissibilità del gravame (ai sensi dell’art. 348 bis, cpc) deducendone l’infondatezza nel merito ed insistendo quindi per la condanna delle controparti al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 cpc.
Soltanto in via subordinata, hanno insistito per l’accoglimento delle istanze istruttorie già formulate nel corso del giudizio di primo grado
Rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, il giudizio di appello è stato istruito mediante l’acquisizione delle produzioni documentali e del fascicolo d’ufficio del primo grado».
L’appello è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appello dell’Aquila, che ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla preclusione derivante dal giudicato conseguente all’accoglimento dell’eccezione di usucapione.
Per la cassazione della sentenza emessa in sede di gravame, COGNOME, in rappresentanza di COGNOME e di NOME COGNOME quale avente causa di COGNOME NOME, e COGNOME NOME (n. 16/7/1947), in rappresentanza di NOME COGNOME hanno è stato proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, con la quale hanno dichiarato di rinunziare al quarto motivo di ricorso.
COGNOME NOME NOME, COGNOME in qualità di figli ed eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME in qualità di figlie ed eredi di COGNOME NOME, hanno resistito con controricorso, depositando anche la memoria.
Ritenuto che il primo motivo, nel censurare la decisione, sostiene che l’accoglimento dell’eccezione di usucapione, a suo tempo proposta nell’originario giudizio di divisione fra gli eredi COGNOME
aveva solo comportato l’esclusione dei beni, oggetto della stessa eccezione, dalla divisione, fermo il diritto degli eredi di ottenere l’accertamento della loro comproprietà in un diverso giudizio. In questo senso, la causa presenta questioni di diritto di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., che potrebbero interferire anche con soluzioni assunte su questioni analoghe dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., n. 25454/2013, in tema di esclusione del litisconsorzio necessario nella causa fra condomini, quando uno dei condomini agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene e il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un’apposita domanda riconvenzionale con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato). Pertanto, appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda