Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27166 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27166 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16015/2023 R.G. proposto da:
NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona di NOME COGNOME, Condirettore Dirigente -Head of Risk Management (già responsabile della Direzione Crediti e Rischi di RAGIONE_SOCIALE) , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
–
e sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona di NOME COGNOME, Condirettore Dirigente -Head of Risk Management (già responsabile della Direzione Crediti e Rischi di RAGIONE_SOCIALE) , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente incidentale- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4208/2023, depositata e notificata il 12/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 17433/2019, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda revocatoria di RAGIONE_SOCIALE, creditrice di euro 3.062.520,65 in linea capitale, in forza del decreto ingiuntivo n. 46303/2013, nei confronti di NOME COGNOME, costituitosi fideiussore della RAGIONE_SOCIALE, per effetto del contratto stipulato in data 18.12.2009, in relazione alle obbligazioni assunte dalla garantita per effetto dell’ammissione, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in data 10.07.2013, alla procedura di Amministrazione Straordinaria, con contestuale declaratoria dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di Roma, e, per l’effetto, dichiarava inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 cod.civ., l’atto costitutivo del fondo patrimoniale nel quale NOME COGNOME e NOME
NOME, la moglie, avevano fatto confluire il loro patrimonio immobiliare.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4208/2023, depositata e notificata il 12/06/2023, ha rigettato l’impugnazione proposta dal COGNOME e dalla COGNOME ed ha confermato la pronuncia di primo grado.
I coniugi COGNOME ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi, illustrati con memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, basato su unico motivo, corredato di memoria.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo i ricorrenti in via principale denunziano «Nullità e/o vizio della sentenza e/o del procedimento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 29 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2 c.p.c.».
Oggetto di censura è il rigetto del motivo di appello con cui i ricorrenti avevano sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, denunziando il fatto che il tribunale si fosse pronunciato nel merito, anziché accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale ‘per essere competente quello di Milano’, foro esclusivo convenzionalmente scelto dalle parti, cancellare la causa dal ruolo e rimetterla al Tribunale di Milano, assumendo erroneamente la tardiva proposizione dell’eccezione, perché sollevata con la comparsa dell’1.10.2014, depositata lo stesso giorno della prima udienza di trattazione.
La corte territoriale ha rigettato il motivo, richiamando e confermando la sentenza resa dal tribunale e, in aggiunta, rilevando l’assenza di ‘un generale patto derogatorio alla competenza’, in quanto il patto di deroga riguardava ‘unicamente le controversie relative all’adempimento della fidejussione rilasciata
dal sig. COGNOME a favore della debitrice principale, mentre l’azione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE riguardava la diversa revocatoria di un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal proprio debitore’.
I ricorrenti deducono che, trattandosi di ‘foro esclusivo stabilito per accordo delle parti’ (art. 28 cod.proc.civ.), l’eccezione di incompetenza non andava incontro alle preclusioni stabilite dall’art. 38 cod.proc.civ., essendo l’eccezione del foro territoriale esclusivo stabilito per accordo delle parti rilevabile anche d’ufficio.
Aggiungono che la clausola relativa alla competenza avrebbe dovuto essere ‘interpretata quale deroga alla competenza ordinaria’, anche per l’azione revocatoria, secondo il richiamato principio di diritto di Cass. 31/03/2017, n. 8548, essendo l’azione revocatoria fondata sull’esistenza del vincolo fideiussorio.
Il motivo è infondato.
La statuizione della corte territoriale si è articolata in più rationes decidendi : oltre ad aver confermato la statuizione del tribunale che aveva ritenuto decaduti gli odierni appellanti dalla facoltà di eccepire l’incompetenza territoriale, ha anche ritenuto infondata nel merito l’eccezione.
Costituisce ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum , per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbe il gravame dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo
funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata ( ex multis , v. Cass. 26/02/2024, n. 5102).
A tal riguardo è sufficiente rilevare che l’ incompetenza per territorio -fuori dai casi di incompetenza territoriale inderogabile ex art. 28 cod.proc.civ. (ipotesi nella specie non ricorrente) -va eccepita a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta purchè tempestivamente depositata sicché la relativa eccezione non può essere utilmente formulata in caso di costituzione tardiva, come pacificamente avvenuto nel caso qui in decisione. (Cass. 12/01/2021, n. 286).
La statuizione impugnata resiste, dunque, alle censure del ricorrente.
Al secondo e al terzo motivo i ricorrenti hanno rinunciato con la memoria depositata il 2 settembre 2025, atteso che l’ordinanza n. 19719/2023 ha reso definitiva la condanna del COGNOME al pagamento di somme a favore di RAGIONE_SOCIALE, dimostrando inequivocabilmente la carenza di interesse al loro scrutinio.
Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione alla totale omessa pronuncia, da parte della corte territoriale, sulla domanda ritualmente proposta in via di appello incidentale volta a ottenere la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado conformemente ai criteri di cui al D.M. vigente in materia ed al valore effettivo della controversia. Il tribunale aveva condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifonderle le spese del giudizio, liquidandole nella somma complessiva di euro 7.458,00, di cui euro 1.476,07 per spese, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge, ai sensi dell’art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di euro 520.000,00.
Gli errori che venivano imputati, in sede di giudizio di impugnazione, al tribunale erano tre: a) il primo riferito al valore complessivo della controversia, indicato in euro 520.000,00,
mentre l’obbligazione pecuniaria portata dal titolo esecutivo in possesso della comparente, e dedotto in causa, era pari ad oltre euro 3.000.000,00; b) il secondo relativo alla disposta applicazione dei valori minimi di tabella «laddove l’attività difensiva svolta, la complessità degli argomenti trattati e l’impegno professionale difensivo profuso giustificavano, quanto meno, l’applicazione dei compensi medi per le singole fasi del giudizio»; c) il terzo per aver riconosciuto, e liquidato, solo le fasi di studio, introduttiva, e conclusionale, senza tener conto alcuno della fase istruttoria, in relazione alla quale erano state pacificamente redatte e depositate tutte e tre le memorie autorizzate (1°-2°-3°) previste dall’art. 183 cod.proc.civ, 6° comma, cod.proc.civ..
Il ricorso incidentale è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
E’ evidente la mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad uno specifico e determinato capo della domanda, il quale configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’art. 112 cod.proc.civ.: intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 24/05/2007, n. 12084; Cass. 11/04/2017, n. 9263).
All’accoglimento dell’unico motivo formulato con il ricorso incidentale consegue l’accoglimento dello stesso.
Dell’impugnata sentenza, rigettato il ricorso principale, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’ Appello di Roma, che in diversa composizione procederà al non compiuto esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME