Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30534 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30534 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
Oggetto: regolamento di competenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26019/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, tutti rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
resistente
–
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa
intimato –
RAGIONE_SOCIALE
intimato –
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Venezia, depositata il 25 ottobre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per regolamento di competenza avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Venezia, depositata il 10 settembre 2024, che ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, in favore del Tribunale Verona, a decidere sulle loro domande, cui la interveniente RAGIONE_SOCIALE aveva aderito, di: accertamento della nullità delle operazioni di acquisto di azioni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in l.c.a. e del sottostante, collegato, finanziamento, per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2358 cod . civ. o comunque per violazione degli art. 2637 e 2368 cod. civ. e della nullità della transazione intercorsa tra le parti in data 5 luglio 2 016 per violazione dell’art. 1972 c od. civ.; ritrasferimento, in favore della banca, delle azioni acquistate in esecuzione di tali operazioni e lo scorporo dall’importo dovuto alla banca in forza di un (successivo) finanziamento ricevuto delle somme relative al predetto finanziamento illecito (quantificate in euro 888.082,00); imputazione di quanto versato al pagamento del successivo finanziamento lecito, sino alla concorrenza degli importi effettivamente destinati a soddisfare esigenze della società di famiglia, pari ad 1.761.918,00; accertamento, anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., quale cessionaria del l’originario finanziamento, che l’importo di euro 615.000,00, ricevuto dalla banca in esecuzione della transazione asseritamente nulla, fosse comunque dichiarato di loro spettanza, quale acconto sulla pretesa restituzione del l’ importo di tale finanziamento;
-la sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa ritenendo che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, la causa non rientrasse nell’ambito di quelle devolute alla competenza della Sezione specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale adito, per cui dovevano trovare applicazione gli
ordini criteri di riparto di competenza previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. che conducevano all’individuazione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE quale foro competente;
ha, invece, tenuta ferma la propria competenza, sia pure escludendo la competenza della Sezione specializzata in materia di imprese, con riferimento alle domande proposte nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in difetto di relativa eccezione da parte di quest’ultima;
il ricorso è affidato a un motivo;
la RAGIONE_SOCIALE deposita scrittura difensiva concludendo per l ‘accoglimento del regolamento di competenza;
le altre parti intimate non spiegano alcuna difesa;
i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo i ricorrenti denunciato la violazione degli artt. 19, 20, 28, 29, 33, 38 e 103 cod. proc. civ., per aver il Tribunale dichiarato la propria incompetenza per territorio rispetto alle domande proposte dalla liquidazione coatta amministrativa pur in presenza di una eccezione incompleta in quanto non formulata anche con riferimento ai criteri di cui agli artt. 28 e 29 cod. proc. civ. e alla insussistenza dei presupposti per il ricorso al foro del simultaneus processus, stante la partecipazione al giudizio di altro convenuto concorrente;
-deducono, altresì , che quand’anche dovesse ritenersi che l’incompetenza del giudice adito sia stata sollevata anche in relazione al foro esclusivo previsto nella transazione del 5 luglio 2016, tale eccezione risultava del pari incompleta in quanto priva dell’allegazione della insussistenza del criterio di competenza di cui a ll’art. 33 cod. proc. civ.;
il motivo è inammissibile;
deve rilevarsi che gli attori hanno evocato in giudizio i convenuti dinanzi al Tribunale di Venezia, quale sede della Sezione specializzata
in materia di imprese territorialmente competente, specificando che la competenza della Sezione specializzata era invocata «ex art.3 D. Legs.vo n°168/2003 n°2, lettera A, in relazione al presupposto della illecita costituzione di un rapporto societario e delle relative conseguenze»;
orbene, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l ‘ incompetenza l ‘ onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento subisce un ‘ eccezione ove, come nel caso in esame, parte attrice indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l ‘ onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall ‘ attore (cfr. Cass. 5 marzo 2024, n. 5817; Cass. 18 giugno 2019, n. 16284);
ne consegue che la allegazione della estraneità della causa alle materie attribuite competenza della Sezione specializzata in materia di impresa di Venezia rispetta l’onere previsto dall’art. 38, primo comma, cod. proc. civ.;
in ogni caso, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, ma non anche in relazione all’assenza di un foro convenzionale esclusivo idoneo a radicare la competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 28 cod. proc. civ.;
con riferimento, poi, alla necessità che, vertendosi in un caso di cumulo soggettivo, l’eccezione di incompetenza sia formulata anche con riferimento all’altro convenuto, si osserva che la liquidazione coatta amministrative risulta aver contestato la sussistenza della competenza della adita Sezione specializzata in relazione al complesso delle domande proposte dagli attori e, dunque, con allegazione specifica che
interessa anche alla posizione del concorrente convenuto;
-per le suesposte considerazioni ricorso per regolamento di competenza non può essere accolto;
le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso per regolamento di competenza inammissibile; rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese del regolamento di competenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2025.
Il Presidente