Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1149 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1149 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2837/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME
-intimati-
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TIVOLI n. 234/2019 depositato il 15/12/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali membri del collegio sindacale di RAGIONE_SOCIALE, hanno chiesto l’ammissione del loro credito professionale allo stato passivo della procedura concorsuale, domanda che è stata esclusa per assenza di prova dello svolgimento della prestazione.
Il Tribunale di Tivoli, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., ha accolto l’opposizione, rigettando l’eccezione di inadempimento dell’Amministrazione straordinaria . Ha ritenuto il giudice dell’opposizione che , una volta eseguita interamente la prestazione da parte del sindaco, alla società fosse consentito unicamente procedere con l’azione di responsabilità e ottenere la liquidazione del risarcimento del danno al fine di eccepire la compensazione con il credito del professionista.
Propone ricorso per cassazione l’ Amministrazione straordinaria, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il creditore COGNOME, il quale deposita memoria tardiva; gli altri due creditori intimati non si sono costituiti in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1460, 2403 e 2407 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che l’ Amministrazione straordinaria non avrebbe potuto spiegare eccezione di inadempimento in relazione ai crediti dei membri del collegio sindacale, salvo che -trattandosi di prestazione già eseguita -avesse proposto azione di responsabilità nei loro confronti. Osserva parte ricorrente che il giudice dell’opposizione non è entrato nel merito dell’eccezione di inadempimento, limitandosi a dichiararla non applicabile, trattandosi di eccezione
relativa a prestazione di controparte interamente eseguita. Sotto questo profilo, il ricorrente evidenzia che il debitore mantiene l’interesse a paralizzare la pretesa creditoria anche in caso di inadempimento definitivo della parte inadempiente a rapporto concluso . Evidenzia, inoltre, come l’esercizio dell’autotutela privata nei confronti della parte inadempiente evita il processualmente più dispendioso promuovimento di un ‘ azione di responsabilità.
Il ricorso è fondato. Ove il creditore agisca per l’adempimento, il debitore convenuto (obbligato) può avvalersi dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. e in questo caso potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento (Cass., Sez. U., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010). Si tratta di una autotutela contrattuale che attiene alla fase esecutiva del rapporto (Cass., n. 16917/2019), esercitabile in luogo del più gravoso esercizio di azioni che derivano dal contratto, finalizzata a paralizzare la pretesa altrui (Cass., n. 23345/2009).
La limitazione dell’eccezione di inadempimento alle prestazioni da eseguire con esclusione di quelle eseguite concerne i contratti in cui le prestazioni risultino economicamente scindibili, caso in cui l’eccezione in oggetto può paralizzare le sole prestazioni non eseguite (Cass., n. 9311/2017; Cass., n. 11469/1991), « ma sempre con esclusione dei casi in cui anche le prestazioni eseguite non abbiano soddisfatto le ragioni del creditore o non siano conformi al contratto, situazione in cui la parte può comunque rifiutare il pagamento a fronte di un’irregolare esecuzione del rapporto (Cass. 10383/1998; Cass. 2753/1989; Cass. 7169/1995; Cass. 1566/1971; Cass. 2632/1966)» (Cass., n. 4225/2022).
Con specifico riferimento al caso di specie, « questa Corte ha ripetutamente affermato (e di recente ribadito: Cass. n. 2350 del 2024; Cass. n. 2400 del 2024)» che nel giudizio volto al riconoscimento di un credito derivante dal diritto del creditore a un
2837/2024 R.G.
compenso nei confronti di una società dichiarata fallita o ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, «il curatore del fallimento (o i commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria) della società committente è legittimato a sollevare l’eccezione d’inadempimento (…) secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale: vale a dire con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la negligente (o incompleta o inesatta) esecuzione, ad opera dell’istante, della prestazione gestoria dallo stesso dovuta, restando, per contro, a carico di quest’ultimo l’onere di dimostrare, a fronte delle circostanze dedotte e provate dall’opposto, di aver, invece, esattamente adempiuto per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione fattuale nella quale è intervenuto con la propria opera» (Cass., n. 34341/2024).
Pertanto, a fronte dell’opposizione con la quale il sindaco di una società fallita si dolga della mancata ammissione allo stato passivo del credito relativo al compenso maturato nei confronti dell’ente, la procedura fallimentare (o l’Amministrazione straordinaria) può (e deve) legittimamente sollevare l’eccezione di inadempimento del sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali (Cass., n. 2343/2024), costituendo l’eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento eccezione riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 cod. civ., finalizzata a paralizzare l’ammissione allo stato passivo del credito contestato (Cass., n. 29252/2021; Cass., n. 18587/2024).
Nella specie, l’organo commissariale, a fronte della domanda di ammissione allo stato passivo dei sindaci , ha eccepito l’inesatto adempimento in relazione alla prestazione da loro svolta, per cui il giudice dell’opposizione aveva l’onere di esaminare l’eccezione riconvenzionale. Il decreto impugnato non ha fatto corretta
applicazione dei suddetti principi e va cassato con rinvio per esame dell’eccezione di inadempimento. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10/12/2025.
Il Presidente