Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25485 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25485 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24210/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ;
Oggetto: Somministrazione –
Fornitura di calcestruzzo –
Eccezione ex art. 1460 c.c.
-intimata –
CC 17.06.2025
Ric. n. 24210/2022
Pres NOME COGNOME
Est. I. COGNOME
avverso la sentenza n. 294/2022 della Corte d’appello di PALERMO, pubblicata in data 23 febbraio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
il Tribunale di Agrigento con sentenza n.1525/2017 accoglieva l ‘o pposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo n. 730/2014 con cui RAGIONE_SOCIALE aveva intimato il pagamento dell’importo di € 23.336,72 a titolo corrispettivo per la fornitura di calcestruzzo, oltre alle spese di protesto cambiario e di acquisto dei titoli cambiari, riducendone l’ammontare a ll’importo di € 15.200,32, oltre interessi di mora decorrenti dalla emissione del decreto ingiuntivo, condannandola al pagamento del minor importo e alle spese di lite;
la Corte d’appello di Palermo con la sentenza qui impugnata ha parzialmente accolto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE revocando il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e confermando nel resto la sentenza di prime cure, con parziale compensazione delle spese tra le parti in ragione di 1/3 e condannando la società appellante a rifondere all’appellata il residuo delle spese del giudizio d’appello ;
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi d’impugnazione; sebbene intimata, non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
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Ric. n. 24210/2022
Pres NOME COGNOME
Est. I. COGNOME
1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia la ‘ violazione dell ‘ art 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 1460 c.c.’ e chiede che la Corte di legittimità (eventualmente esercitando il potere correttivo indicato dalla costante giurisprudenza per l’ipotesi di erronea sussunzione del vizio) ‘ di dichiarare la nullità della sentenza gravata da ricorso per avere la stessa inosservato (e, comunque, inapplicato) ‘ gli artt. 91 e segg. e 1460 e segg. del codice di rito; in particolare, contesta che sia mancato il ‘ bilanciamento tra l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE in merito alla mancata consegna della idonea documentazione in grado di confortare il prosieguo dei lavori ‘ e evidenzia che non fosse onere della società ricorrente Lucas dimostrare che la mancanza di detta documentazione l’avrebbe privata della certificazione antisismica e insiste nell’eccezione di in esatto adempimento sollevata, stante che la mancata consegna della documentazione necessaria per ottenere la certificazione sismica ha posto la società ricorrente nell’impossibilità , di fatto, di proseguire i lavori e in quella, di diritto, di non pagare per l’omessa consegna ;
1.1. il primo motivo è inammissibile;
nonostante la formale denuncia di un vizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 1460 c.c. , il motivo nella sostanza invoca la nullità della sentenza impugnata con riferimento al bilanciamento operato dalla Corte d’appello tra l’ adempimento richiesto dalla società RAGIONE_SOCIALE e l’eccezione di inesatto adempimento opposta dalla società Lucas e tende ad una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità;
ebbene, la stessa prospettazione della doglianza proposta dalla società ricorrente, oltre che generica, è diretta non già a dimostrare che le affermazioni in diritto contenute nella
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Est. I. Ambrosi sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, ma in realtà ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dai Giudici di merito, essendo finalizzata ad un’inammissibile diversa ricostruzione dei fatti;
vale in proposito richia mare l’indirizzo di questa Corte che in tema di contratti a prestazioni corrispettive ha ritenuto necessaria la sussistenza di un duplice requisito posto a presupposto dell’esercizio dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; per un verso, la sussis tenza dell’inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass. Sez. 1, 8/7/2024 n. 18587; Cass. Sez. 3, 29/1/2021 n. 2154), che integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass. Sez. 3, 17/7/2023, n. 20719; Cass. Sez. 2, 22/11/2016 n. 23759); per l’altro , la sussistenza della buona fede in senso oggettivo, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all’interesse della controparte e, quindi, valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass. Sez. 2, 28/12/2023 n. 36295; Cass. Sez. 2, 14986 del 28/05/2021; Cass. Sez. 2, 3/7/2000, n. 8880);
per vero, la Corte d’appello ha in modo piano e adeguato spiegato che, nel caso di specie, la effettuata comparazione dei rispettivi e reciproci comportamenti alla luce del principio di buona fede aveva dimostrato che il rifiuto di RAGIONE_SOCIALE di adempiere all’obbligazione di pagamento (in una prima fornitura integralmente e in una seconda parzialmente) fosse restato privo di giustificazione;
precisamente, la Corte d’appello palermitana ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE aveva solo adombrato «(“la mancata
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Est. I. Ambrosi consegna dei provini di fatto vizia l’intera fornitura”, pag. 4 dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), ma non anche comprovato l’inutilizzabilità della fornitura di calcestruzzo entro l’appalto per la costruzione di un edificio di civile abitazione in località INDIRIZZO ad Agrigento per il quale era stata ordinata. In particolare, non ha dimostrato. e per vero neppure allegato, che il direttore dei lavori. il quale è tenuto ex lege (artt. 11.2.2. e 11.2.8 dell’allegato unico al d.m. 14.1.2008) a compiere verifiche di accettazione del calcestruzzo che si sommano (senza escluderle) a quelle, sopra richiamate, gravanti sul produttore, abbia rifiutato la fornitura e che sia stato necessario approvvigionarsi altrove di materiale conforme a legge e alla revisioni progettuali per sopperire alle carenze di quello fornito dall’appellata o che sia stato negato, in tutto o in parte, all’appellante, appaltatore dei lavori di costruzione dell’edifìcio, il diritto al pagamento del corrispettivo per l’appalto o che gli siano state applicate penali» (pag. 9-10 della sentenza impugnata);
pertanto, la censura attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499);
2. con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la ‘violazione dell’art. 91 e segg. c.p.c. e 112 c.p.c. ‘ ; assume la
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ricorrente che la Corte d’appello avrebbe violato la disciplina prevista per le spese di lite con precipuo riferimento alle spese del primo grado, sussistendo la reciproca soccombenza;
2.1. Inammissibile anche il secondo motivo di ricorso;
giova il richiamo alla regola più volte enunciata da questa Corte secondo cui in materia di disciplina delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge che si verifica qualora le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce, difatti, una facoltà discrezionale del giudice di merito, al cui prudente apprezzamento è rimessa la valutazione della ricorrenza delle condizioni per disporla, e – in virtù di un principio non in contrasto con una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 91 e 92 c.p.c. – è sottratta all’obbligo di specifica motivazione, senza che, per questo, la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, a meno che non sia sorretta da ragioni palesemente illogiche, ossia tali da inficiare per la loro inconsistenza lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Cass. sez. 1, 8/09/2005 n. 17953, cfr. inoltre, da ultimo, Cass. Sez. 3, 20/05/2025 n. 13383);
3. il ricorso va dichiarato inammissibile;
Non luogo a provvedere in merito alle spese del presente giudizio di legittimità non avendo svolto controparte difese.
Per questi motivi
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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Est. I. COGNOME previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME