Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6090 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6090 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1399/2023 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in SASSARI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di SASSARI n. 37/2019 depositato il 12/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Sassari, con decreto del 26.5.2022, ha rigettato l’opposizione proposta NOME Ugo COGNOME avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo del credito di € 19.865,70, vantato quale corrispettivo per l’attività professionale svolta a favore della fallita, consistita nella redazione di stime di immobili e per l’attività di ricerca ed estrazione di visure ed ispezioni ipotecarie.
Il tribunale ha, in primo luogo, evidenziato che, se poteva ritenersi provata l’esistenza del contratto avente ad oggetto la stima degli immobili in proprietà della Coinsar, nessuna prova era stata fornita in ordine alla quantificazione del corrispettivo, non essendo opponibili, in quanto privi di data certa, la proposta contrattuale e ed il preventivo di spesa. Inoltre, il Ciuti non aveva proposto domanda subordinata, né aveva dedotto alcunchè che consentisse di determinare il compenso secondo le tariffe professionali o gli usi. In ogni caso, ha ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela – che aveva lamentato che il professionista aveva redatto una perizia inesatta ed inadeguata – la quale , a sostegno di tale eccezione, aveva, altresì, dedotto circostanze (non ammissione del concordato, stima immobili sproporzionata rispetto alle verifiche effettuate dai commissari, non commerciabilità dell’immobile sito in Monastir) che non erano state contestate dal Ciuti.
Il Tribunale di Sassari ha, inoltre, osservato che, una volta che il curatore aveva eccepito l’inadempimento o l’inesatto adempimento -essendo sufficiente in tal senso invocare l’esito nefasto della
procedura poi sfociata in fallimento -sul professionista ricadrà l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento, fornendo la prova che la sua condotta fosse stata conforme al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione.
Tale prova non era stata fornita dall’opponente, con conseguente rigetto dell’opposizione.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1460 cod. civ..
Espone il ricorrente che l’oggetto dell’incarico dallo stesso ricevuto di redigere le perizie di tutti gli immobili della società poi fallita era privo di alcun riferimento alla predisposizione del piano concordatario.
Inoltre, il giudice di merito aveva accolto l’eccezione di inadempimento formulata dal fallimento benché apodittica e priva di riscontri certi, invertendo in maniera ingiustificata l’onere della prova posto a carico del professionista.
Con riferimento alle visure, il ricorrente aveva dimostrato di aver fornito dati oggettivi e incontrovertibili, con la conseguenza che nessun inadempimento poteva essergli addebitato.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2233 comma 1° c.c..
Lamenta il ricorrente l’erronea applicazione della norma sopra indicata, atteso che la ritenuta (non condivisa) opponibilità del preventivo non costituiva elemento ostativo alla quantificazione del suo corrispettivo. In particolare, il giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla determinazione del compenso sulla base dell’ attività dallo stesso svolta.
Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente, presentano concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza.
Il Tribunale di Sassari ha rigettato l’opposizione ex art. 98 L.F. sulla base di una doppia ratio decidendi :
il ricorrente non aveva fornito nessuna prova in ordine alla quantificazione del corrispettivo, non essendo opponibili, in quanto privi di data certa, la proposta contrattuale e il preventivo di spesa, né aveva dedotto alcunché che consentisse di determinare il compenso secondo le tariffe professionali o gli usi;
in ogni caso, era fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, che aveva lamentato che il professionista aveva redatto una perizia inesatta ed inadeguata.
Le censure svolte dal ricorrente nei confronti di questa seconda ratio decidendi sono infondate.
Va osservato che del tutto erronea è l’affermazione secondo cui il giudice di merito, nell’accogliere l’eccezione di inadempimento, avrebbe invertito l’onere della prova posto a carico del professionista.
Ove un professionista di una società fallita proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l’ammissione, il Fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzarne l’accoglimento in tutto o in parte, l’eccezione di totale o parziale inadempimento o d’inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali, e ciò in applicazione dei principi in tema di onere della prova nell’adempimento delle obbligazioni (nei contratti a prestazioni corrispettive) enunciati da questa Corte a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 13533/2001 (conf. n. 8615/2006, n. 15659/2011, n. 826/2015, n. 98/2019).
Pertanto, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, è onere del professionista fornire la prova dell’esatto adempimento.
Nel caso di specie, la curatela, per paralizzare la pretesa del COGNOME, ha eccepito il grave inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, per avere quest’ultimo redatto una perizia inesatta ed inadeguata. Il Tribunale, nell’accogliere tale eccezione, ha, peraltro, osservato, che le circostanze dedotte dalla curatela a sostegno di tale eccezione (stime di immobili sproporzionate rispetto alle verifiche effettuate dai Commissari, non commerciabilità dell’immobile sito in Monastir, etc.) non erano state contestate.
Il ricorrente, che non ha contraddetto in questa sede tale rilievo, non ha neppure dedotto che dinnanzi al giudice di merito avesse eventualmente fornito elementi per dimostrare il proprio esatto adempimento, essendosi limitato solo a lamentare, erroneamente, l’intervenuta inversione dell’onere della prova disposta dal provvedimento.
Accertata allora l’infondatezza delle censure alla seconda ratio decidendi , è orientamento consolidato di questa Corte che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’infondatezza delle censure mosse ad una rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (tra le molte, Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 12.2.2025