Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14677 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3793/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Sarzana (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del suo amministratore unico NOME COGNOME, e COGNOME NOMENOME rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia no presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrenti contro
RAGIONE_SOCIALE (quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE), con sede in Modena, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, sc. B, int. INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 2512/2019, della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, pubblicata in data 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
24/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con contratto stipulato il 7 dicembre 2006, RAGIONE_SOCIALE concesse ad RAGIONE_SOCIALE un mutuo fondiario di € 600.000,00 garantito da ipoteca su alcuni immobili ubicati nel Comune di Bosa (NU), tra cui un fabbricato multipiano in relazione al quale era già stato presentato un progetto, assentito dalla competente Amministrazione, finalizzato alla sua integrale ristrutturazione e trasformazione in una Residenza Turistico Alberghiera. Si costituì fideiussore, tra gli altri, NOME COGNOME.
1.1. L’Istituto mutuante non erogò la somma in un’unica soluzione ed integralmente, bensì con versamenti rateali (in numero di sei), dal mese di gennaio a quello di settembre 2007, e limitatamente all’importo di € 579.000,00 (trattenendo l’importo, mai corrisposto, di € 21.000,00); al contempo, fece partire, dal mese di giugno 2007, un piano di rimborso in ‘preammortamento’ con rate semestrali di interessi. Le rate successive alla prima furono alcune pagate in ritardo ed altre mai pagate da RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE. In data 5 aprile 2012, l’Istituto predetto comunicò la revoca di ogni affidamento e domandò la restituzione della somma erogata di € 579.000,00, oltre al pagamento di € 65.793,97 per rate scadute, e, dunque, il complessivo importo di € 644.793,97.
1.1.2. La relativa ragione creditoria venne ceduta, poi, ad RAGIONE_SOCIALE che, rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE, chiese ed ottenne, dal Tribunale di Livorno, un decreto ingiuntivo contro RAGIONE_SOCIALE e la COGNOME per i l complessivo importo di € 650.042,55 (rispetto a quello sopra indicato era stato aggiunto il pagamento di una rata scaduta successivamente alla comunicazione della revoca dell’affidamento).
1.2. Con sentenza del 25/28 novembre 2016, n. 1450, il medesimo tribunale, accogliendo l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. promossa dagli ingiunti, revocò il menzionato decreto e respinse la domanda di risoluzione contrattuale formulata da RAGIONE_SOCIALE, intervenuta quale cessionaria del credito nel corso del giudizio.
Pronunciando sul gravame proposto da quest’ultima contro questa decisione, l’adita Corte di appello di Firenze, con sentenza del 9 luglio/21 ottobre 2019, n. 2512, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE e la COGNOME, lo accolse e, per l’effetto, i n totale riforma delle statuizioni di primo grado: i ) dichiarò la risoluzione del mutuo fondiario suddetto; ii ) condannò RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in solido tra loro, al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., della somma di € 650.042,55 , oltre interessi moratori come previsti nel decreto ingiuntivo opposto e spese relative al procedimento monitorio come liquidate in decreto; iii ) condannò NOME COGNOME a rifondere a RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE l’importo di € 3.277,68, con interessi in misura legale dalla data del pagamento fino al saldo; iv ) rigettò la domanda di RAGIONE_SOCIALE proposta ex art. 96 cod. proc. civ.; v ) condannò RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado.
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame formulata dagli appellati ex art. 342 cod. proc. civ., ritenne, « in forza del principio processuale della ragione più liquida » di poter esaminare prioritariamente i motivi di appello (quinto e sesto) con i quali era stata lamenta una erronea applicazione dell’art. 1460 cod. civ., « trattandosi di motivi idonei, se accolti, a definire il giudizio ». Osservò, in particolare, che: i ) « Il primo quesito che potrebbe porsi è se l’obbligo di frazionare il mutuo e l’ipoteca su richiesta del mutuatario rientri nel sinallagma contrattuale del mutuo, risposta che potrebbe essere influenzata dalla natura che si voglia attribuire al mutuo fondiario rispetto al mutuo ordinario poiché, ove l’obbligo previsto dall’art. 39 T.U. bancario dovesse essere letto come obbligazione che, pur trovando come presupposto
l’esistenza di un contratto di mutuo fondiario, sarebbe da ritenersi estranea alla causa contrattuale del contratto di mutuo, nessuna eccezione di inadempimento potrebbe trovare fondamento nella violazione della norma suddetta, per la quale viene previsto dal T.U. la possibilità di chiederne un adempimento in forma specifica che, ovviamente, non esclude una eventuale azione risarcitoria. Ma, anche volendo ritenere che non debba essere posto un problema di applicabilità dell’art. 1460 c.c. qualora si dovesse ritenere assente l’elemento della corrispettività riguardo alla prestazione che si assume inadempiuta, la valutazione del Tribunale di Livorno in merito alla accoglibilità della eccezione di inadempimento proposta con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo non può essere condivisa »; ii ) « Nei contratti con prestazioni corrispettive, , ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma »; iii ) «, come evidenziato da parte appellante, senza alcuna smentita ad opera degli appellati, RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto, con successive erogazioni (l’ultima in data 7/9/2007) la somma di Euro 579.000,00, rispetto a quella maggiore prevista nel contratto di mutuo di Euro 600.000,00 e ha pagato rate di ammortamento per interessi per complessivi Euro 63.562,48, senza provvedere alla restituzione del capitale mutuato, ciò che porta a formulare il giudizio di comparazione sotteso all’art. 1460 c.c., tenuto conto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto, in senso sfavorevole alle appellate »; iv ) « Del pari non condivisibile è il giudizio formulato dal Tribunale in punto alla buona fede dell’eccipiente. . Nel caso di specie in nessuna occasione, come si ricava dalle numerose missive intervenute tra le parti, successivamente alla
data nella quale sarebbe stata formulata la richiesta di frazionamento, RAGIONE_SOCIALE giustificava il proprio il ritardo e poi inadempimento nel pagamento delle rate con il mancato ottenimento del frazionamento, ma anzi aveva sempre fornito un resoconto delle iniziative imprenditoriali progettate per adempiere correttamente alle rate scadute e in scadenza. In conclusione, del tutto legittimamente il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. aveva intimato la risoluzione del contratto di mutuo e ingiunto il pagamento delle rate scadute e del capitale mutuato, pagamento al quale devono essere condannate RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in solido tra loro, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, cessionario del credito ingiunto da RAGIONE_SOCIALE, somma da aumentarsi di interessi moratori e spese nella misura indicata in decreto ingiuntivo ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, qualificandosi procuratrice speciale della « società RAGIONE_SOCIALE».
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) con conseguente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in riferimento all’applicazione dell’art. 1460, comma 1, c.c. ». Si contesta alla corte distrettuale di aver effettuato il ‘ giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma ‘, omettendo completamente l’esame dei seguenti fatti, asseritamente decisivi ed oggetto di discussione tra le parti: i ) l’avere chiesto, la mutuataria RAGIONE_SOCIALE, l’1 agosto 2008, il frazionamento del mutuo e correlativamente dell’ipoteca, successivamente sollecitando questa
fondamentale prestazione della banca mutuante il 13 ottobre 2008; ii ) alla data (29 ottobre 2008) in cui la banca avrebbe dovuto provvedere ad effettuare il frazionamento richiestole, risultava per tabulas che RAGIONE_SOCIALE avesse ritardato il pagamento solo della terza rata di preammortamento in scadenza al 30 giugno 2008, per € 19.989,49, nel rispetto di quanto permetteva in materia di credito fondiario l’art. 40, comma 2, T.U.B. Infatti , la seconda rata di preammortamento del 31 dicembre 2007 era stata versata il 21 maggio 2008, mentre le rate successive, dalla quarta del 31 dicembre 2008, erano venute a scadenza dopo il grave inadempimento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dal 29 ottobre 2008, per l’omesso frazionamento. Assumono le ricorrenti che « L’esame di questi fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti avrebbe sicuramente condotto, in una corretta valutazione comparativa, ad evidenziare che RAGIONE_SOCIALE ha subito, con il negato frazionamento, un reiterato grave inadempimento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE cronologicamente iniziato in epoca antecedente agli inadempimenti di RAGIONE_SOCIALE. . Ma soprattutto conferma l’oggettiva ben maggiore rilevanza e gravità del reiterato inadempimento da ottobre 2008 della banca mutuante nel non effettuare il dovuto fra zionamento del mutuo e dell’ipoteca, in quanto oggettivamente preclusivo per la vendita delle unità immobiliari, e quindi fonte per l’imprenditore società mutuataria contraente debole, che ha ristrutturato gli immobili anche a fini commerciali di vendita, di uno squilibrio finanziario, che ha poi condizionato in negativo gli adempimenti di RAGIONE_SOCIALE per i successivi pagamenti della rate »;
II) « Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) con conseguente omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, in riferimento all’applicazione dell’art. 1460, comma 2, c.c. e, in ogni caso, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460, comma 2, c.c. ». Si contesta la conclusione della corte territoriale circa la ritenuta carenza di buona fede, ex art. 1460, comma 2, cod. civ. dell’eccipiente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, determinata,
secondo le ricorrenti, dall’essere stato omesso l’esame dei medesimi fatti, decisivi e discussi tra le parti, descritti nel precedente motivo.
Queste doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili.
2.1. Innanzitutto, laddove, in entrambe, si lamenta la ‘ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ‘, esse mostrano di non considerare che un tale vizio non è più denunciabile in cassazione, atteso che l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis , risultando impugnata una sentenza pubblicata il 21 ottobre 2019: i ) ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, -tutte fattispecie assolutamente inconfigurabili nella motivazione della sentenza della corte distrettuale impugnata in questa sede -esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua ‘ contraddittorietà ‘ ( cfr . Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito
della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella ‘ insanabile ‘ e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella ‘ insuperabile ‘; ii ) riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr. , ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).
2.2. Quanto, poi, al preteso omesso esame dei fatti, asseritamente decisivi e discussi tra le parti, precedentemente descritti, rileva il Collegio che: i ) di quello del richiesto frazionamento del mutuo e dell’ipoteca la corte distrettuale, in realtà, sebbene implicitamente, ne ha certamente tenuto conto laddove ha affermato ( cfr . pag. 10 della sentenza impugnata) che « in nessuna occasione, come si ricava dalle numerose missive intervenute tra le parti, successivamente alla data nella quale sarebbe stata formulata la richiesta di frazionamento, RAGIONE_SOCIALE giustificava il proprio il ritardo e poi inadempimento nel pagamento delle rate con il mancato ottenimento del frazionamento, ma anzi aveva sempre fornito un resoconto delle iniziative imprenditoriali progettate per adempiere correttamente alle rate scadute e in scadenza ». Mancano, dunque, in relazione ad esso, sia l’omesso esame di tale circostanza, sia soprattutto, la decisività di quest’ultima, ove pure se ne volesse ipotizzare il mancato esame; ii ) quanto, invece, alla pretesa minore entità del debito della RAGIONE_SOCIALE al momento in cui la banca avrebbe dovuto procedere al richiesto frazionamento, essa postula accertamenti di
natura chiaramente fattuale, non consentiti a questa Corte, dovendosi aggiungere, peraltro, da un lato, che, la sentenza impugnata dà atto ( cfr . pag. 6) che il giudice di prime cure, « sulla base dell’istruttoria esperita, riteneva accertato che il mutuatario avesse formulato istanza di frazionamento del mutuo i primi giorni del mese di ottobre 2008, quando RAGIONE_SOCIALE era in ritardo nel pagamento di due rate di preammortamento e più esattamente di quella in scadenza il 31/12/2007 per Euro 18.325,40, pagata il 21/05/2008 (con un ritardo di 142 giorni) e quella scadente il 30/06/2008, per Euro 19.989,49, pagata il 05/01/2009, con un ritardo di 186 giorni »; dall’altro , che RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE nemmeno hanno adeguatamente riprodotto, nel loro ricorso, il contenuto della doglianza formulata contro questa affermazione del tribunale, nuovamente impedendo, così, a questa Corte la possibilità di verificare la effettiva decisività del mancato esame del fatto di cui si discute.
2.3. Resta solo da dire che la corte fiorentina ha fatto corretta applicazione del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr . Cass. n. 20614 del 2009; Cass. n. 13840 del 2010; Cass. n. 14648 del 2013; Cass. n. 13827 del 2019; Cass. n. 3455 del 2020), sulla base degli artt. 1453 e 1460 cod. civ., secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive (quale innegabilmente è anche il mutuo fondiario) non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, pronunciare la risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. cit., o ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell’art. 1460 cod. civ., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell’inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell’altra parte.
2.3.1. Quella corte, infatti, -con valutazioni di tipo causale e proporzionale, e tenuto conto della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto -ha ascritto l’inadempimento prevalente alla
RAGIONE_SOCIALE. Trattasi di accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientrante nei poteri del giudice di merito e, come tale insindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, argomentato in modo congruo ( cfr . Cass. n. 13627 del 2017; Cass. n. 2004; Cass. n. 16530 del 2003) oltre che scevro (per quanto si è già detto) dai vizi motivazionali oggi denunciati dalle ricorrenti.
2.4. Con riguardo, infine, alla prospetta violazione dell’art. 1460, comma 2, cod. civ., giova premettere che l’eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. Essa costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l’esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l’adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria ( cfr ., in motivazione, Cass. n. 36295 del 2023).
2.4.1. L’istituto previsto dalla menzionata norma è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l’eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede ” avuto riguardo alle circostanze “, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell’ idem sentire comune.
2.4.2. Per stabilire in concreto se l’eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive
motivazioni, Cass. n. 36295 del 2023; Cass. n. 2720 del 2009; Cass. n. 16822 del 2003).
2.4.3. L’opponibilità dell’eccezione di inadempimento prescinde , invece, dalla sussistenza della buona fede in senso soggettivo, cioè dell’ignoranza di ledere l’altrui diritto ( cfr . tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 36295 del 2023, con ampia rassegna di precedente ulteriori).
2.4.4. Infine, lo stabilire se l’eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede forma oggetto d’un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità ( cfr . Cass. n. 36295 del 2023), essendosi altresì precisato che la valutazione va effettuata con riferimento al momento in cui l’eccezione è stata sollevata ( cfr . Cass. n. 4624/87) e che, nell’indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stata resa noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest’ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti al fine di ottenere la spontanea esecuzione del contratto ( cfr . Cass. n. 36295 del 2023; Cass. n. 22353 del 2010; Cass. n. 10506 del 1994).
2.5. Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti, che il Collegio, condividendoli, intende ribadire, non resta, dunque, che prendere atto dell’accertamento di merito effettuato dalla corte distrettuale circa la già riportata ragione di contrarietà a buona fede delle appellate, oggi ricorrenti, a sollevare l’eccezione ex art. 1460, comma 2, cod. civ., rispetto al quale le argomentazioni della censura, sul punto, appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame. Il giudizio di legittimità, tuttavia, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195,
3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429 e 10712 del 2024).
3. In conclusione, pertanto , l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle medesime ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME e le condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera delle medesime ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 aprile 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME