Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31060 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31060 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
Sentenza
sul ricorso iscritto al n. 7728/2019 proposto da:
COGNOME NOME , difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1895/2018 dell’ 8/08/2018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Ascoltate le osservazioni del P.M., il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
L’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Tribunale di Grossetto la committente NOME COGNOME in risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, per la condanna al pagamento di circa € 24.630 a saldo dei lavori eseguiti, di circa € 11.170 per materiali e di circa € 77.700 per mancato guadagno causato
dall’inadempimento della committente. Il contratto di appalto aveva ad oggetto la costruzione di un capannone artigianale con appartamenti e uffici (valore: circa € 180.000). La committente eccepiva a sua volta l’inadempimento dell’appaltatrice e in riconvenzionale chiedeva il risarcimento d ei danni da ritardo nell’esecuzione dei lavori. Narrava di essere stata costretta a rivolgersi ad un’altra ditta per la prosecuzione dei lavori. In primo grado la convenuta veniva condannata a pagare circa € 21.830 per saldo dei lavori e circa € 2.340 per corrispettivo dei materiali rimasti in cantiere (all’esito di una sottrazione di circa € 77.680 di acconti corrisposti da circa € 99.510 di valore dell’opere eseguite). Venivano rigettate le altre domande e compensate le spese. In particolare, a fondamento del rigetto della domanda di risoluzione proposta dall’appaltatrice, il Tribunale argomentava che non era dato di ravvisare alcun inadempimento nella condotta della committente, risultando anzi integrato un «inadempimento della ditta appaltatrice, che senza alcuna apparente giustificazione non si è più attivata per portare a termine i lavori contrattualmente pattuiti». Con atto di appello, la committente chiedeva in via principale di rigettare la domanda di pagamento del corrispettivo a causa della risoluzione del contratto ipso iure ex art. 1662 co. 2 c.c. per colpa dell’appaltatrice e, in via subordinata, di dichiarare inesigibile in forza dell’eccezione d’inadempimento da lei sollevata il credito vantato dall’appal tatrice. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado.
Ricorre in cassazione la committente (convenuta) con un motivo, illustrato da memoria. L’appaltatrice (attrice) è rimasta intimata. Difettando l’evidenza decisoria, Cass. 20457/2020 ha rimesso la trattazione del ricorso dalla sesta sezione alla pubblica udienza.
Ragioni della decisione
1.1. -Con l’unico motivo la committente denuncia la violazione degli artt. 1662 co. 2 e 1460 co. 2 c.c. nonché l’omessa pronuncia ex artt. 99 e 112 c.p.c. sull’eccezione di inadempimento da lei proposta.
Nella parte censurata, la sentenza di appello ha argomentato come segue (in sintesi). Quanto al primo motivo di appello, con cui la committente aveva chiesto l’accertamento dell’avvenuta risoluzione ex artt. 1662 co. 2 c.c. e il rigetto della domanda di pagamento del corrispettivo, la Corte di appello sostiene che il giudice di primo grado non ha pronunciato la risoluzione, ma anche se lo avesse fatto, la committente dovrebbe pur sempre remunerare l’opera già eseguita dall’appaltatrice, non già a titolo di corrispettivo contrattuale, bensì a titolo di restituzione della prestazione ricevuta nell’ambito del contratto risolto. Infatti, quand’anche si assuma la risoluzione del contratto, «la domanda di pagamento dell’appaltatrice, per quanto in ipotesi erroneamente formulata in termini di adempimento, andrebbe comunque riqualificata in termini restitutori». Quanto al secondo motivo di appello, con cui la committente aveva censurato l’omissione di pronuncia sull’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c., la Corte di appello ha rilevato che l’eccezione è logicamente incompatibile con il primo motivo di appello, poiché postula di dover fronteggiare una domanda di adempimento proposta dalla controparte (domanda che la Corte di appello ha riqualificato in termini di restituzione), mentre il giudice di primo grado, a fronte delle contrapposte pretese, si è limitato a calcolare il saldo netto del rapporto risolto e dunque la doglianza di omessa pronuncia su tale eccezione è implicitamente assorbita, giacché rimane escluso qualunque obbligo di pagamento o di restituzione per opere non eseguite o mal eseguite dall’impresa appaltatrice.
A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso è argomentato in sintesi come segue. In via principale la committente ha domandato il
rigetto della domanda di pagamento del prezzo residuo poiché il contratto di appalto si è risolto ex art 1662 co. 2 c.c. per inadempimento dell’appaltatrice. Infatti, l’art. 1662 co. 2 c.c. dispone che, se si accerta che l’esecuzione dell’opera non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore deve conformarsi, trascorso inutilmente il quale, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno. In via subordinata ha eccepito ex art. 1460 c.c. l’inadempimento dell’appaltatrice con sospensione dell’obbligo di pagare il corrispettivo. La committente si era rivolta ad altra impresa per la prosecuzione. Ad avviso del ricorrente, l ‘argomentazione adottata dalla Corte di appello è erronea poiché in realtà il giudice di primo grado ha accertato la risoluzione per inadempimento imputabile all’appaltatrice, cosicché la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inesigibile il credito al c orrispettivo residuo sulla base dell’eccezione d’inadempimento formulata dalla committente, sulla quale ha invece omesso di pronunciarsi.
1.1. -Il motivo non è fondato.
Nel pronunciarsi, la Corte di appello ha richiamato e applicato correttamente i principi di diritto enunciati da questa Corte. Occorre solo manifestare un passaggio del ragionamento decisorio che la Corte territoriale ha lasciato implicito. La Corte di appello ha affermato da un lato che non vi è stata «formale pronuncia di risoluzione» . D’altro lato , ha ricostruito l ‘accertamento in questi termini: «Il giudice di primo grado, a fronte delle contrapposte pretese, si è limitato a calcolare il saldo netto del rapporto venuto meno, confrontando l’entità dei lavori eseguiti a regola d’arte dall’appaltatore e l’ entità dei corrispettivi versati dalla committente».
Orbene, che il rapporto contrattuale «venga meno» sul presupposto dei reciproci rimproveri d’inadempimento delle parti e che il giudice quindi, dinanzi al contratto di durata, confronti l’entità dei lavori eseguiti dall’appaltatore e l’entità dei corrispettivi versati dalla committente , significa che si stanno traducendo in pratica le parole dell’art. 1458 co. 2 c.c. («La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite»).
Manifestato per fatti concludenti da entrambe le parti il venire meno del l’interesse a proseguire il rapporto contrattuale, il mutuo dissenso si è tradotto in realtà, pur senza che la risoluzione del contratto sia stata consegnata a distinte proposizioni discorsive evocate dalle parti ad esprimerla e dal giudice a constatarla. Pertanto, gli effetti recuperatori della risoluzione rispetto alle prestazioni già eseguite operano in base alla regola generale prevista dall’art. 1458 c.c., cosicché si effettua una restitutio in integrum nelle sfere di ciascuno dei contraenti, indipendentemente dall’imputabilità degli inadempimenti (così, Cass. 27640/2018). Poiché la committente si è definitivamente giovata dei lavori compiuti dall’appaltatrice (e si è affidata ad un’altra ditta per il completamento dell’opera), quest’ultima ha diritto di vedersi restituito l’equivalente monetario delle opere da lei compiute e dei materiali da lei conferiti in cantiere, poi ulteriormente impiegati nel completamento dell’opera da parte della ditta successivamente incaricata dalla committente. Tale è l’operazione compiuta dal giudice di primo grado e perfezionata concettualmente dalla Corte di appello, dal momento che ha riqualificato in termini restitutori la domanda che l’appaltat rice aveva formulato in termini di richiesta di pagamento del corrispettivo (corretto è quindi il richiamo a Cass. 13405/2015).
Su questa base, si può esaminare il motivo di ricorso per cassazione. È infondato il primo profilo relativo alla vio lazione dell’art. 1662 co. 2 c.c., poiché la risoluzione del contratto si è comunque concretizzata, né consta che la committente abbia tratto a motivo specifico di appello la pronuncia del giudice di primo grado che aveva rigettato per mancanza di prova la sua domanda risarcitoria. Quanto alla censura di omessa pronuncia sul l’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 co. 2 c.c., essa è parimenti infondata poiché la Corte di appello ha implicitamente, ma univocamente, rigettato l’eccezione, sottolineando che la proposizione in via subordinata di un’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. non è giuridicamente compatibile con la proposizione in via principale della domanda di accertamento che si è verificata ex art. 1662 co. 2 c.c. la risoluzione del contratto di appalto, poiché ciò urta contro la ragione legislativa del divieto sotteso all’art. 1453 co. 2 seconda parte c.c.
In altre parole: è vero che in generale si possono proporre in via gradata anche difese incompatibili logicamente le une con le altre, ma non quando tale incompatibilità trovi sanzione in un univoco divieto legislativo, come nell’art. 1453 co. 2 seconda parte c.c.: «non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione». Ora, l’eccezione d’inadempimento è dilatoria: presuppone che la parte non abbia (ancora) rinunciato all’adempimento altrui . Tuttavia, quest’ultimo non po trebbe più essere da lei richiesto, poiché costei ha domandato in via principale l ‘accertamento della risoluzione ex art. 1662 co. 2 c.c. Questo è ciò che in altre parole la Corte di appello ha risposto all’appellante quando ha scritto: « La stessa logica decisoria seguita dal Tribunale priva dunque di ogni autonomo significato la doglianza processuale di omessa pronuncia sull’eccezione d ‘ inadempimento, assorbita per implicito nell’escludere qualunque obbligo (di
pagamento o di restituzione) per opere non eseguite o mal eseguite dall’impresa appaltatrice » (all’esito del già menzionato calcolo del saldo attivo sulla premessa che il rapporto contrattuale è venuto meno).
Non si dà omessa pronuncia su un’eccezione che la parte si è preclusa di poter sollevare.
Il ricorso è rigettato. Non si dà pronuncia sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.