Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4162 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr 4794/2022 proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO presso la Cancelleria della Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO controricorrente
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro in carica intimato
avverso il decreto di cui al procedimento nr. 3343/2021 pronunciato in data 12/1/2022 dal Tribunale di Busto Arsizio ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Con decreto, ex art 99 l. fall. del 12/1/2022, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE che aveva decretato l’esclusione del credito per € 84.275,44, oltre Iva e Cap, in privilegio ex art. 2751 bis nr. 2 c.c., insinuato da NOME COGNOME relativo al preteso compenso professionale maturato per aver svolto, in favore della società fallita, attività di componente effettivo del collegio sindacale dal 2012 al 2020.
Il Tribunale di Busto Arsizio, dopo avere esaminato le eccezioni preliminari sollevate dal fallimento ritenendole infondate, riconosceva la fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata dal RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla condotta antigiuridica tenuta dal RAGIONE_SOCIALE sindacale, consistita nel mancato rilevamento della errata appostazione nei bilanci societari della posta contabile costituita dal finanziamento, ex art. 3, comma 1 lett. a) l. 808/1985, di € 4.963.071 erogato alla RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del Progetto militare ‘AW 149’ e del Progetto civile ‘A 169’ .
1.1 Evidenziavano i giudici dell’opposizione che, come si evinceva chiaramente dal dato testuale della norma e del provvedimento amministrativo, l’erogazione della provvista aveva natura di finanziamento non a fondo perduto ma da restituire secondo un piano di ammortamento, con la conseguenza che gli amministratori avrebbero dovuto rappresentare tale posta tra il passivo RAGIONE_SOCIALE stato patrimoniale e non come ‘ricavi in conto economico’.
1.2 Il mancato rilevamento di tale macroscopica violazione contabile perpetrata sin dal primo anno di erogazione del finanziamento (2009) configurava, secondo il Tribunale, l’inosservanza al dovere di vigilanza e controllo, cosa che aveva impedito l’emersione dell’azzeramento del capitale sociale , che giustificava l’eccezione di inadempimento della curatela.
2 COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso, il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I motivi del ricorso possono così essere riassunti:
1). violazione e falsa applicazione della Legge nr. 805/85; degli artt. 1362 e s. c.c. in relazione all’art 360 1° comma nr. 3 c .p.c., per avere il Tribunale erroneamente affermato che dal contenuto della normativa speciale, interpretata secondo il principio della buona fede, si sarebbe dovuto ricavare l’obbligo, a carico di RAGIONE_SOCIALE, di restituire le somme erogate dal RAGIONE_SOCIALE; in particolare il ricorrente sostiene che il meccanismo di restituzione del finanziamento era eventuale ed ancorato ai risultati economici e commerciali derivanti dalle vendite effettuate dalla società che aveva ricevuto l’erogazione; sino a quando non venivano registrati incassi derivanti dalle vendite di prodotti utilizzanti tecnologie non vi era alcun obbligo di appostare nello stato patrimoniale il finanziamento come debito;
violazione o falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE per il mancato esame dell’art. 346 TFUE in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c. ‘, si contesta l’affermazione contenuta nel decreto secondo la quale l’asserito finanziamento a fondo perduto sarebbe in contrasto con divieto di erogazione degli aiuti di stato
disciplina che, secondo la stessa normativa eurounitaria, non è applicabile al comparto militare/sicurezza nazionale;
‘violazione e falsa applicazione della legge nr. 808/85, dei decreti RAGIONE_SOCIALE e degli artt. 1362 e s. c.p.c. , in relazione all’art. 360 1 ° comma nr. 3 c.p.c. anche in ordine al progetto aereonautico civile denominato Programma ‘AW169’ per non avere il Tribunale rilevato che solo per l’erogazione del finanziamento relativo al progetto civile il RAGIONE_SOCIALE aveva previsto il rimborso a partire dal 2016 in 20 anni;
violazione o falsa applicazione degli artt. 2423 e segg. c.c. in relazione all’art 360 1° comma nr. 3 c.p.c. o nullità del decreto per violazione degli artt. 2423 c.c. in relazione all’art. 360 1° comma nr. 4 c.p.c., si argomenta che non potevano essere appostate nel bilancio come voci passive importi che al momento dell’ammissione di RAGIONE_SOCIALE non erano certi nel loro ammontare e comunque l’annotazione del debito avrebbe generato la contabilizzazione del corrispondente credito con la conseguente elisione delle poste contabili;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 c.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c. nonché omesso esame circa fatti decisivi e rilevanti ex art 360 1° comma nr. 5 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che la condotta illegittima del sindaco, con specifico riferimento alla sua idoneità a occultare la perdita del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE, si fosse realizzata sin dal primo anno da finanziamento (2010) senza che, tuttavia, la curatela avesse fornito la prova di tali fatti
violazione dell’art 360 comma 1, nr 5 c.p.c., per aver il Tribunale omesso l’esame di un fatto decisivo in merito alla contestazione circa l’eccepita prescrizione presuntiva di una quota del credito vantato.
2 Il primo, terzo, quarto e quinto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono
inammissibili perché nel complesso si risolvono in un tentativo di revisione del giudizio di merito, anche se la motivazione del decreto del tribunale di Busto Arsizio va corretta in ordine alla premessa in iure .
2.1 Si discuteva (e si discute) dell’eccezione di inadempimento formulata dalla curatela fallimentare per paralizzare l’avversa domanda di ammissione al passivo. Per sfrondare in nuce alcuni fuorvianti rilievi di parte ricorrente, va ricordato che la causa non attiene direttamente all’accertamento della responsabilità concorrente del sindaco (art. 2407 c.c.) quale base per una domanda di danni nei suoi confronti -cosa che ordinariamente imporrebbe la prova in capo alla curatela sia dell’inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo, sia del danno conseguente alla condotta dell’amministratore, sia infine del nesso causale tra inerzia e danno. La causa coinvolge l’ambito della responsabilità come semplice base dell’eccezione d’inadempimento, in rapporto al credito vantato dal sindaco mediante l’insinuazione fallimentare .
2.3 In termini generali, nel caso dell’eccezione di inadempimento, il criterio di riparto degli oneri probatori è esattamente identico a quello che rileva ove il creditore agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento.
2.4 Come in tal caso il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa costituito dall’avvenuto adempimento, così anche nell’ipotesi dell’eccezione di inadempimento vale il medesimo criterio: sull’eccipiente grava l’onere di allegare con specificità l’altrui inadempimento ovvero l’altrui inesatto adempimento e poi spetta
alla controparte la prova del contrario (v. Cass. Sez. U n. 1353301).
2.5 A questo generale principio il tribunale ha fatto rinvio in premessa del suo ragionamento citando diverse consequenziali decisioni di questa Corte. Tuttavia, quel principio necessita di esser ben compreso, perché il tribunale ne ha lapidariamente dedotto che, a fronte dell’eccezione di inadempimento della curatela in sede di accertamento del passivo, spetta sempre al professionista la prova ‘della correttezza del proprio operato’. Mentre il punto è che quel medesimo principio -sebbene valido come astratto canone di giudizio -richiede poi una concretizzazione nelle diverse fattispecie alle quali si adatta.
Ora, nella giurisprudenza di questa Corte è invalsa la sottolineatura che nell’ipotesi dell’eccezione formulata per motivare l’esclusione di un credito professionale dal passivo di un fallimento non è dato al curatore prospettare l’eccezione solo sommariamente, senza indicare i fatti di inadempimento da imputare al creditore escluso (v. Cass. Sez. 6-1 n. 24794-18). La ragione è che per i componenti del collegio sindacale di una società l’eccezione di inadempimento finisce col riprodurre la distinzione basica dell’art. 2407 c .c. tra responsabilità esclusiva e responsabilità concorrente dei sindaci con quella degli amministratori, per omessa vigilanza sui comportamenti di questi. E in questa seconda ipotesi implica doversi declinare l’ambito dei fatti alla luce del necessariamente variegato apporto che i sindaci, col proprio contegno di volta in volta integrante l’inosservanza dei doveri primari di cui all’art. 2403 c.c., possano aver dato nelle altrettante variegate situazioni gestorie caratterizzanti gli inadempimenti degli amministratori.
Poiché l’allegazione di un comportamento specifico e negligente, secondo quanto espresso appunto dalla proposizione di un’eccezione effettiva e non sommaria di inadempimento, si manifesta come fatto modificativo del diritto al compenso del
creditore, non sarebbe coerente ipotizzarne l’esito senza che sull’eccipiente gravi anche la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile dal sindaco; quella condotta, cioè, che il sindaco, che poi agisce in sede concorsuale per l’adempimento del proprio credito stante il pregresso inadempimento del corrispettivo, avrebbe dovuto tenere -e non ha tenuto – in relazione al suo mandato. Solo, dunque, per essa appare sufficiente, nella ripartizione dell’onere della prova, che il creditore della prestazione di vigilanza (nella fattispecie, e per la società, il curatore fallimentare) possa anche limitarsi a eccepire, nei segnalati termini di specificità, l’inesatto adempimento, allegato come difetto di vigilanza rispetto a fatti specifici invece non solo descritti ma anche provati. In questo senso va corretta la premessa giuridica del decreto impugnato.
2.6 Il Tribunale, tuttavia, ha in concreto ben governato i suesposti principi per aver ritenuto giustificata e legittima l’eccezione di inadempimento sulla scorta della prospettazione da parte della curatela della specifica condotta antigiuridica dell’organo sindacale, costituita dalla totale inerzia sulle condotte di macroscopica violazione contabile consumate dagli amministrazioni sin dal primo anno di erogazione del finanziamento.
2.7 Al riguardo giova chiarire che la legge n. 808 del 1985, art. 3, lett. a), si è limitata a stabilire la possibilità di concedere – alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici -‘finanziamenti per l’elaborazione di programmi e l’esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione
sostenuti in relazione all’apprendimento precedente raggiungimento delle condizioni produttive di regime’.
Dunque i finanziamenti, astrattamente previsti dalla legge, restano soggetti a oneri di restituzione in base alle condizioni stabilite non da essa stessa legge ma dal RAGIONE_SOCIALE.
2.8 I giudici circondariali hanno escluso che il passaggio di denaro da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE configurasse un finanziamento a fondo perduto sulla scorta delle seguenti considerazioni: i) l’esplicito riferimento operato dai decreti dirigenziali di erogazione del finanziamento all’art. 3, comma 1 l. a) l 808/1985 senza operare alcuna distinzione fra finanziamenti concessi nell’ambito dei progetti dell’aeronautica militare e finanziamenti concessi nell’ambito dei progetti dell’aeronautica civile; ii) l’espresso richiamo, nelle premesse di tutti i decreti, all’art. 4 comma 9 lett. c l 808/1985 che attribuisce al RAGIONE_SOCIALE il potere di determinare i Piani di ammortamento per la restituzione degli importi concessi, i quali vengono esplicitamente ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) l. 808/1985; iii) la mancata espressa previsione delle norme contenute nella l.808/1985 di finanziamenti a fondo perduto, e l’inidoneità a scardinare la natura di erogazioni di denaro da restituire dalla previsione dei decreti di attuazione, tanto nel settore civile quanto in quello militare, della possibilità di modifica dei piani di ammortamento ; iv) la non subordinazione ( come sostenuto dal COGNOME anche nei motivi del ricorso per Cassazione) del diritto alla restituzione alle vendite del prodotto per la cui ricerca lo Stato erogava i finanziamenti potendo tale circostanza, al più, rilevare ai fini di una rimodulazione degli importi e delle scadenze contemplate nel piano di ammortamento.
Sulla base di ciò, sin dal primo anno di erogazione del finanziamento, gli importi ricevuti avrebbero dovuto essere inclusi tra i ‘ debiti esigibili nel lungo periodo ‘ e non contabilizzati nel conto economico tra i ‘ ricavi’.
2.9 Le censure, pur lamentando in rubrica il vizio di violazione di legge, in realtà mirano a proporre un diverso accertamento rispetto a quello in fatto compiuto dal Tribunale in ordine alla concreta rimborsabilità dei finanziamenti e alla loro corretta appostazione in bilancio.
Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tal fine, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (cfr., tra le tante, Cass. 9097/2017).
3 Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
3.1 La censura fa infatti riferimento ad un mero inciso contenuto nella motivazione del decreto (‘una simile ricostruzione , del tutto contra legem, si porrebbe addirittura in contrasto con il divieto eurounitario di erogazione degli aiuti di stato ( art. 107 e 108 TFUE)’ che non ha alcuna valenza autonoma ai fini della decisione ma costituisce un mero obiter dictum.
5 il sesto motivo è inammissibile.
5.1 Il Tribunale ha espressamente ritenuto assorbita la questione della prescrizione.
5.2 In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la censura che non è diretta contro una statuizione della sentenza di merito bensì su questioni in relazione alle quali il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole espressamente assorbite, atteso che, con riferimento a tali questioni, manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (cfr. in termini Cass. n. 22095/2017; 23558/ 2014 e 4804/2007).
6 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2024