Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17950 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 17357-2021 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO del Foro di Roma e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo AVV_NOTAIO, sito in Roma alla INDIRIZZO00195.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Calamandrana, in persona del suo curatore pro tempore DottAVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo AVV_NOTAIO, sito in Alessandria, INDIRIZZO
-controricorrente avverso il decreto del Tribunale di Alessandria in data 14.5.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/6/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.In data 20 ottobre 2020 il AVV_NOTAIO COGNOME depositava domanda di ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il riconoscimento delle seguenti somme: (a) euro 31.200,00 in prededuzione, quale compenso professionale e cassa di previdenza per aver dato impulso, nell’interesse della società fallita, ad una procedura di concordato preventivo in bianco, poi rinunciata, e a una successiva procedura di concordato preventivo pieno dichiarata inammissibile; (b) euro 13.000,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., quale compenso professionale e cassa di previdenza come segue specificato: (i) euro 5.000,00 per l’analisi della situazione economico patrimoniale della società; b) euro 5.000,00 per la certificazione dei presupposti per l’accesso della società al credito di imposta anno 2018; (iii) euro 2.500,00 quale compenso per l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale iva 2018; (iv) euro 500,00 quale corrispettivo cassa di previdenza; (v) euro 9.724,00 in chirografo quale IVA sulle somme di cui sopra.
2. Il AVV_NOTAIO Delegato, con decreto del 17 dicembre 2020, così disponeva: (1) respingeva la richiesta di ammissione in prededuzione della somma di euro 31.200,00, quale compenso professionale per l’attività inerente la domanda di concordato con riserva e la domanda di concordato pieno, rilevando che l’attività posta in essere dal AVV_NOTAIO COGNOME era stata inutile, inadeguata e dannosa per gli interessi della società fallita e della massa dei creditori; (2) respingeva la richiesta di ammissione del credito di euro 5.000,00 per l’analisi della situazione economico patrimoniale della società in quanto attività compresa nell’attività di predisposizione delle domande di concordato preventivo; (3) respingeva i crediti relativi all’acceso al credito di imposta in quanto attività minimale e non provata; (4) ammetteva, invece, il credito relativo all’attività di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale iva 2018 che quantificava in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. 3. Con ricorso ex art. 98 l. fall. il AVV_NOTAIOCOGNOME proponeva opposizione allo
stato passivo, chiedendo che, a modifica del decreto del AVV_NOTAIO Delegato,
fossero ammesse tutte le voci di credito vantate, quanto ad euro 31.200,00 in prededuzione e, quanto alle altre voci di credito, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c..
Il Tribunale di Alessandria, con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione e sopra indicato in epigrafe, ha parzialmente accolto la proposta opposizione, ammettendo l’opponente al passivo per l’ ulteriore somma di euro 1.566,00, a titolo di compenso per l’attività professionale di certificazione de gli elementi per l’accesso al credito d’imposta, respingendo nel resto la proposta opposizione e così confermando il provvedimento impugnato emesso dal g.d.
Il Tribunale ha rilevato, per quanto qui ancora interessa, che: (i) occorreva verificare, prima del riscontro della fondatezza della richiesta pretesa di essere collocato in via prededuttiva, l’eventuale inadempimento del professionista alla sua prestazione professionale, eccepita dalla curatela fallimentare in sede di opposizione allo stato passivo; (ii) erano addebitabili infatti all’opponente plurimi profili concorrenti di inadempimento contrattuale; (iii) la rinuncia da parte della società debitrice al ricorso per concordato in bianco era stato determinato dall’inadempimento della società affittuaria dell’azienda al piano concordatario da presentarsi, società affittuaria alla cui scelta aveva contribuito anche il professionista incaricato che, peraltro, nella fase successiva alla rinuncia alla domanda ex art. 161, 6 comma, l. fall., aveva altresì avvallato la prosecuzione dei rapporti contrattuali con l’affittuar ia, nonostante i gravi inadempimenti contrattuali di quest’ultima, prosecuzione che si era poi conclusa con una transazione che era rimasta a sua volta inadempiuta e che aveva consentito all’affittuaria di m antenere il possesso dell’azienda stessa; (iv) tale inadempimento del professionista era stato altresì aggravato dalla proposta di quest’ultimo di prevedere ancora nella domanda di concordato pieno lo strumento dell’affitto sempre con la società affittuaria già inadempiente RAGIONE_SOCIALE; (v) anche nella fase del concordato pieno erano addebitabili al professionista altri gravi inadempimenti ai suoi obblighi di diligenza e prudenza, per come documentati nel decreto ex art. 162, 2 comma, l. fall., con il quale il Tribunale aveva riscontrato molteplici profili di inammissibilità della domanda di accesso alla
procedura concordataria; (vii) con successivo decreto del 15.7.2020 il Tribunale aveva infine decretato l ‘ inammissibilità del concordato, rilevando oltre che l ‘ incompletezza della attestazione, anche la mancata indicazione nella proposta concordataria dei tempi e dei modi di realizzo dell’aumento di capitale – che avrebbe dovuto conferire alla società debitrice liquidità necessarie per pagare i debiti sociali nella misura indicata nel piano – e la conseguente assoluta incertezza in ordine ai tempi di attuazione del piano; (ix) le argomentazioni difensive articolate dall’opponente per giustificare le conAVV_NOTAIOe addebitategli come inadempimenti contrattuali erano tutte infondate
e non condivisibili.
Il decreto, pubblicato il 17.05.2021, è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1460 c.c., per difetto di qualunque preliminare accertamento in ordine alla conformità a ‘buona fede’ come richiesto dal secondo comma dell’art. 1460 c.c. dell’eccezione di ina dempimento formulata dalla curatela resistente fallimento RAGIONE_SOCIALE solo e per la prima volta nella memoria difensiva di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo ‘.
1.1 Il motivo così articolato presente molteplici profili, tra loro concorrenti, di inammissibilità.
1.1.1 Sotto un primo profilo preliminare le doglianze sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., in quanto le statuizioni qui impugnate sono conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di ius novorum nel giudizio di opposizione allo stato passivo e la parte ricorrente neanche apporta argomenti per censurare o superare il predetto granitico orientamento.
Il ricorrente censura infatti il provvedimento impugnato per aver consentito il rilievo dell’eccezione di inadempimento nel giudizio ex art. 98 e 99 l. fall. di
opposizione allo stato passivo, nonostante la curatela non avesse sollevato analogo profilo di contestazione in sede di verifica del passivo.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nell’affermare che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove, ossia non formulate già in sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione anche se le questioni siano state ugualmente esaminate in precedenza dal giudice delegato (Sez. 1 , Ordinanza n. 27940 del 07/12/2020; Cass. n. 22386 del 2019; n. 22784 del 2018).
1.1.2 Sotto altro profilo, la doglianza relativa al mancato apprezzamento da parte del Tribunale della ‘buona fede’ nel sollevare, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’eccezione di inadempimento da parte della curatela è inammissibile perché, per un verso, risulta formulata in modo generico e , per altro, integra una questione nuova (in quanto il ricorrente con spiega, con evidente difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, ove la relativa doglianza fosse stata sollevata nel giudizio di opposizione allo stato passivo) e, inoltre, la stessa viene comunque articolata in fatto, risultando volta a sollecitare comunque un nuovo apprezzamento del profilo (eccezione di inadempimento) sul quale il Tribunale ha argomentato in modo diffuso e scevro da evidenti criticità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).
Con il secondo mezzo si deduce: ‘ Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘.
2.1 Anche la seconda doglianza è inammissibile.
Si vorrebbe, infatti, denunciare da parte del ricorrente, sotto l’egida applicativa del vizio motivazionale, declinato secondo il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la presunta omessa pronuncia da parte del Tribunale sull ‘ eccezione di tardività sollevata in sede di opposizione allo stato passivo avverso il rilievo di inadempimento contrattuale sollevato per la prima volta dalla curatela nel predetto giudizio oppositivo. Secondo il ricorrente, il Tribunale non si sarebbe pronunciato sul punto, incorrendo nel vizio sopra denunciato in rubrica.
Al riguardo giova in primo luogo ricordare che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, in tema di “errores in procedendo” non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. Né il mancato esame, da parte di quel giudice, di una questione puramente processuale può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015; Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018).
La doglianza processuale così articolata si scontra comunque con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità e già sopra ricordati in tema di ammissibilità nel giudizio di opposizione allo stato passivo di eccezioni nuove da parte del curatore fallimentare.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per nullità del decreto impugnato per difetto di motivazione ovvero motivazione apparente e, in via subordinata ed ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 99, comma 11, sempre in punto di obbligo di motivazione, sul rilievo che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alle argomentazioni deAVV_NOTAIOe in giudizio per giustificare le conAVV_NOTAIOe ascrittegli a titolo di inadempimento contrattuale.
3.1 Il terzo motivo è infondato in quanto il Tribunale ha speso, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, una motivazione adeguata e lontana dal paradigma della ‘ motivazione apparente ‘ , per come declinato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019), che individua tale ipotesi allorquando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a
far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Orbene, il Tribunale ha spiegato puntualmente e per ogni singola argomentazione deAVV_NOTAIOa dall’opponente le ragioni in fatto ed in diritto per le quali non riteneva fondate le giustificazioni adAVV_NOTAIOe dal professionista per superare i rilievi di inadempimento addebitati dalla curatela fallimentare (cfr. foll. 9,10 e 11 decreto impugnato), così argomentando in modo adeguato e comunque superiore al ‘minimo costituzionale’ richiesto per la legittimità del provvedimento impugnato.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 4.6.2024