Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7246 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7246 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 19403/2024 r.g. proposto da: NOME COGNOME (codice fiscale: CODICE_FISCALE; partita iva: P_IVA), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO (codice fiscale: CODICE_FISCALE), dal quale è rappresentato e difeso in forza della procura speciale in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, P.IVA P_IVA, in persona della Curatrice AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con studio in Varese (VA), INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) entrambi del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, INDIRIZZO, in forza di procura speciale in atti.
-controricorrente –
avverso il decreto n. 113/2024 del Tribunale di Varese, pubblicato in data 2 luglio 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Varese decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da NOME COGNOME, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE liquidazione – ha rigettato la così proposta impugnazione.
Il Dott. NOME COGNOME – premesso di aver ricoperto, nel periodo 14 ottobre 2019 -2 febbraio 2021, il ruolo di sindaco effettivo di RAGIONE_SOCIALE in bonis e di avere, con domanda di insinuazione del 21 febbraio 2023, chiesto l’ammissione al passivo della RAGIONE_SOCIALE giudiziale RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 c.c., per l’importo di € 6.906,20, a titolo di compenso per l’attività professionale svolta – aveva impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo nella parte in cui il giudice delegato aveva escluso il credito insinuato per il suo compenso professionale, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevato dalla curatela fallimentare ed aveva pertanto contestato gli addebiti posti a sostegno della predetta eccezione.
Nel giudizio di opposizione si era poi ritualmente costituita la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, domandando l’integrale rigetto dell’opposizione e, a fondamento dell’eccezione di inadempimento proposta, la procedura aveva altresì dedotto che il dissesto di RAGIONE_SOCIALE, conclamato con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (dal quale era emersa una perdita di oltre 9 milioni di euro), si era realizzato in epoca significativamente anteriore, a causa di marginalità modeste assorbite da costi fissi di struttura sproporzionati rispetto alle necessità produttive e da taluni finanziamenti gravemente dannosi per la società e che, in particolare, il sindaco COGNOME aveva omesso ogni effettiva e critica attività di vigilanza circa la permanenza
della continuità aziendale, l’aggravamento del dissesto di RAGIONE_SOCIALE e la tutela e salvaguardia dei valori aziendali.
4. Il Tribunale, nel rigettare la proposta opposizione, ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore è ammesso a sollevare questioni anche diverse da quelle contestate in sede di verifica dei crediti, non essendo applicabile in tale giudizio la disposizione i cui all’art. 345 c.p.c. in materia di appello, incompatibile con il giudizio di opposizione che si configura come prosecuzione della fase a cognizione sommaria e non come mezzo di impugnazione; (ii) sempre secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. civ. n. 13685/2019 e Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001), in tema di prova dell’inade mpimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si può limitare ad allegare l’altrui inadempimento (eventualmente anche sub specie di inesattezza dell’adempimento ) ed il creditore deve dimostrare il proprio corretto adempimento della prestazione contrattuale; (iii) nel caso in esame, pertanto, avendo la curatela contrastato la pretesa creditoria dell’opponente, attraverso la proposizione, nei suoi confront i, di un’eccezione di inadempimento e avendo, in particolare, eccepito il non corretto adempimento dell’incarico di sindaco per condotta omissiva, l’opponente era tenuto a provare l’esatto adempimento delle obbligazioni poste a suo carico; (iv) la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di precisare che i doveri adempitivi del sindaco non si esaurivano nel ‘mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori’, essendo conferito ai sindaci ‘il potere -dovere di chiedere
notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione, con la conseguenza che compito essenziale è quello di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione; (v) l’opponente -e l’organo collegiale di cui il medesimo era parte – si era reso inadempiente ai doveri sopra descritti, con conseguente perdita del diritto di ottenere il corrispettivo dovuto per l’attività professionale svolta.
5. Il decreto, pubblicato il 2 luglio 2024, è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha resistito con controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta ‘ nullità del decreto. ipotesi di carenza o vizio di sottoscrizione del giudice in relazione a quanto statuito dagli artt. 132 e 161, secondo comma, c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) ‘. Secondo il ricorrente la decisione sarebbe stata assunta dal tribunale di Varese in data 21 maggio 2024 e solo in data 9 giugno s.a. sarebbe però risultato designato il collegio deputato alla disamina ed alla definizione della vertenza, con la conseguenza che la decisione risulterebbe essere stata assunta da giudici che non componevano (alla data della decisione medesima) il collegio giudicante e con l’ulteriore conseguenza che sarebbe mancata una sottoscrizione validamente apposta dai componenti del Collegio designato per la decisione.
1.1 Il primo motivo è inammissibile.
Le doglianze, il cui contenuto è difficilmente comprensibile se parametrato alle norme processuali di cui si lamenta la violazione, non si confrontano con la insuperabile circostanza che la formale designazione del collegio non possiede alcuna rilevanza in termini di conseguente vizio processuale ove non sia controverso che la statuizione è stata resa -come nella specie – dal collegio che ha assunto in decisione la causa.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
2.1 Sostiene la parte ricorrente che il provvedimento impugnato doveva essere censurato sotto il profilo della mancata concessione di un termine istruttorio, malgrado la curatela avesse addotto solo nella comparsa di costituzione i concreti profili di inadempimento, in tesi da ascriversi al sindaco, sulla base dei quali soltanto poi il tribunale aveva ritenuto di respingere l’opposizione. 2.2 Precisa la parte ricorrente che solo con la comparsa di costituzione depositata in data 15 settembre 2023 la curatela aveva mosso nei confronti del AVV_NOTAIO COGNOME gli addebiti (omessa verifica dei dati del bilancio riguardante la partecipata RAGIONE_SOCIALE in funzione di una svalutazione del valore della partecipazione; inadempimento del dovere di ispezione e controllo in relazione ad asserita sopravvalutazione del magazzino; omessa valutazione della congruità/legittimità delle spese per ricerca e sviluppo riportate in bilancio ed utilizzate quali crediti di imposta); addebiti sulla base dei quali il decreto oggi ricorso aveva di fatto rigettato l’opposizione allo stato passivo.
2.3 Aggiunge sempre la parte ricorrente che, in occasione dell ‘ udienza di trattazione tenutasi il 26 settembre 2023, l’attuale ricorrente aveva specificamente lamentato siffatto mutamento del thema disputandum ed aveva conseguentemente richiesto termine per il deposito di memoria, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto consentire all’opponente il deposito di una memoria anche ‘istruttoria’, attribuendo in tal modo all’opponente medesimo la facoltà di replicare alle nuove allegazioni in fatto della curatela, anche attraverso l’introduzione di nuovi elementi di prova.
Per contro, il giudice aveva ritenuto di assegnare (ad entrambe le parti) la possibilità di depositare esclusivamente ‘memorie conclusionali’, così espressamente limitandone il contenuto a mere considerazioni di diritto.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per ‘ nullità del procedimento e del decreto per violazione del diritto al contraddittorio di cui all’art. 111 c.p.c.’. 3.1 Assume la ricorrente che le sopra ricordate considerazioni rilevavano anche sotto il profilo della violazione del diritto al contraddittorio e
costituivano ragione di nullità del procedimento e del decreto qui impugnato, anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nell’arresto di cui 25 novembre 2021, n. 36596.
3.2 I due motivi – che possono trovare una trattazione unitaria – sono in realtà inammissibili perché articolati in difetto di autosufficienza.
3.2.1 È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica e che, in tal caso, peraltro e solo in relazione ai contenuti dell’eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all’opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle (vedi: Sez. 1, Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019).
Con la conseguenza che i principi invocati dal ricorrente risultano invero correttamente formulati in astratto.
Tuttavia la parte ricorrente ha omesso di indicare, come era suo onere, ove e quando avesse chiesto al Tribunale (o per esso al giudice designato alla trattazione della causa) la concessione di un termine istruttorio, solo in presenza della quale richiesta (e della contemporanea dimostrazione della novità della eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela in sede di opposizione allo stato passivo rispetto a quella già dedotta in sede di verifica) si sarebbe potuto prospettare la violazione degli indici normativi sopra riportati in rubrica.
3.2.2 Peraltro, va anche sottolineato che il provvedimento impugnato ha chiarito che era stato concesso all’odierno ricorrente un termine per replicare alle censure sollevate dalla procedura in sede di costituzione nel giudizio di opposizione (termine utilizzato per il deposito della memoria del 12 gennaio 2024), di talché non risulta neanche astrattamente ipotizzabile la dedotta violazione del contraddittorio processuale.
Con il quarto mezzo si denuncia ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 2403 e 2409 bis cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) ‘
Il quinto mezzo denuncia, invece, ‘violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) ‘.
5.1 Deduce l’erroneità del provvedimento impugnato laddove aveva ritenuto di poter ascrivere ad essa ricorrente la violazione dell’obbligo di vigilanza , pur in assenza della prova di elementi che ‘prima facie’ potessero indurre l’attivazione da parte dei sindaci di una vigilanza in merito al controllo contabile attuato dalla società di revisione, con ciò violando i principi regolatori degli oneri probatori nella materia in esame.
Il sesto mezzo deduce inoltre ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ. e dell’art. 91, primo comma del d.l. n. 18/2020 – art. 3, comma 6 bis, del d.l. 6/2020 (articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) ‘.
6.1 Secondo il ricorrente, il decreto impugnato doveva essere censurato nella parte in cui aveva totalmente pretermesso di considerare quanto dedotto in merito alle circostanze che avevano caratterizzato il periodo in cui aveva svolto le proprie funzioni e che giustificavano ampiamente il lieve ritardo con il quale aveva espresso il ‘fondato dubbio sulla (carenza di) veridicità e correttezza di valutazione e appostazione in contabilità’ delle voci contestate.
Il settimo ed ultimo motivo denuncia ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) ‘.
7.1 Sostiene il ricorrente che le considerazioni sopra svolte rilevavano anche sotto il profilo considerato dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Il tribunale varesino avrebbe, cioè, omesso di considerare il ‘fatto’ che con la sua ‘ relazione ‘ aveva oggettivamente ed incontestabilmente esercitato in modo significativo e puntuale il proprio dovere d i denunciare all’organo amministrativo ed alla compagine societaria proprio quei profili critici evocati dalla curatela e dal decreto impugnato.
Gli ultimi quattro motivi – che possono trovare una trattazione unitaria, avendo denunciato tutti una presunta erronea valutazione delle prove poste alla base dell’accertamento circa l’inadempimento del sindaco ai suoi obblighi di vigilanza sono all’evidenza inammissibili.
8.1 I predetti motivi si risolvono – prima sotto la veste formale del vizio declinato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e poi sotto quella del vizio di omesso esame di fatti decisivi – nella sollecitazione volta ad una rivisitazione da parte della Corte di legittimità della quaestio facti , in punto di
accertamento dell’eccepito inadempimento contrattuale agli obblighi di vigilanza del sindaco, scrutinio quest’ultimo, che richiedendo la rilettura degli atti istruttori, si pone ben al di là del perimetro delimitante il sindacato della Corte di cassazione (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019 ; per il vizio di cui all’art. 360, primo comma n . 5, si legga: Cass. n. 8053/2014).
8.2 A ciò va aggiunto che neanche il vizio declinato ai sensi dell’art. 2697 c.c. supera, nel caso qui in esame, il vaglio di ammissibilità.
Il quinto mezzo si incentra, infatti, essenzialmente sulla denuncia di violazione dell’articolo 2697 c.c., in palese violazione del precetto secondo cui la violazione di detta norma si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito della valutazione delle acquisizioni istruttorie, si assuma che il giudice ha errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto -e al più – un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949): ribaltamento del riparto degli oneri probatori nel caso di specie non denunciato e comunque non sussistente, avendo il Tribunale correttamente enunciato in principi regolanti la materia in esame in punto di ripartizione della prova in giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25.2.2026
Il Presidente NOME COGNOME