Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33236 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33236 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12244-2022 r.g. proposto da:
I.R.C.A. – Istituto Regionale per il Credito Agevolato, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, già RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore p.t. rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Bari reso il 21/27.03.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Bari, con decreto del 27.2.2022, ha rigettato l ‘ opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da ll’allora RAGIONE_SOCIALE (ora I.R.C.A. – Istituto Regionale per il Credito Agevolato ) per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione del credito derivante dal finanziamento concesso alla RAGIONE_SOCIALE e garantito da fideiussione concessa dalla consortile poi fallita , all’epoca denominat a RAGIONE_SOCIALE, che il G.D. aveva escluso per mancanza di prova che l’Istituto avesse azionato entro sei mesi la propria pretesa nei confronti della società finanziata e l’avesse coltivata con diligenza, come prescritto dall’art. 1957 c.c.
Il tribunale ha condiviso la decisione del G.D., rilevando che l’eccezione di decadenza dalla garanzia svolta dal curatore era fondata, in quanto l’opponente aveva documentato di aver inviato alla debitrice principale una mera diffida al pagamento, mentre per ritenere non spirato il termine di cui all’art. 1957 c od. civ. sarebbe stata necessaria un ‘istanza ‘giudiziale’, ossia il ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l’accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato.
Il decreto è stato impugnato da I.R.C.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente, va respinta l’eccezione del Fallimento di inammissibilità del ricorso per tardività, posto che la ricorrente ha documentato (sub. doc. 2) che il decreto del tribunale le è stato comunicato il 1°.4.2022: pertanto la notifica dell ‘ atto al controricorrente, eseguita lunedì 2.5.2022, è tempestiva. 2. L’eccezione, pure sollevata dal Fallimento, di ‘inesistenza giuridica della dopo essersi fusa per incorporazione in IRCA e, dunque, quando già si era estinta, è invece
domanda di ammissione al passivo’ perché proposta da CRIAS inammissibile in quanto illustrata per la prima volta col controricorso.
1.Con il primo motivo I.R.C.A. denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c. nonché l’ ‘ omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ‘.
1.2 . Lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2 delle condizioni generali di polizza, l ‘ allora RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, aveva garantito il finanziamento concesso all’obbligat a principale, RAGIONE_SOCIALE.n.c.RAGIONE_SOCIALE rinunciando espressamente ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art 1957 c.c. e che, in conseguenza, non abbia rilevato l’infondatezza dell’eccezione di merito avanzata dal curatore, alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l’adempimento dell’obbligazione per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del garante.
Con il secondo mezzo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1957 c.c, sul rilievo che la decisione impugnata, omettendo di qualificare le polizze azionate con la domanda di insinuazione al passivo come garanzia a prima richiesta, avrebbe erroneamente affermato che il termine di decadenza si sarebbe potuto ritenere osservato solo nel caso di esercizio di un’azione giudiziale e non mediante il ricorso ad una richiesta stragiudiziale di pagamento.
2.1 I due motivi -che possono essere esaminati congiuntamente -sono inammissibili per la medesima ragione, e cioè per un evidente difetto di specificità.
La ricorrente, infatti, per un verso non ha precisato, nei termini indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014 (seguita da numerosissime pronunce conformi) se il fatto decisivo di cui il tribunale avrebbe omesso l’esame (la rinuncia della consortile poi fallita ad avvalersi dell’eccezione di decadenza ) sia stato dedotto nel corso del giudizio di merito ed abbia formato oggetto di discussione fra le parti; per l’altro ha sollevato nella presente sede di legittimità una questione, mista di fatto e di diritto (relativa alla qualificazione
delle polizze come garanzie a prima richiesta) di cui non si fa cenno nel decreto impugnato, senza chiarire se e quando l’abbia devoluta alla cognizione del giudice del merito.
Va escluso, d’altro canto, che la mera produzione nel giudizio di opposizione dei documenti contrattuali fosse sufficiente a reputare come sottoposte al contraddittorio e all’esame del tribunale le questioni illustrate nei motivi, che dunque non potevano costituire oggetto di impugnativa in cassazione.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 30.05.2024