Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 267 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 267 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13127 R.G. anno 2023 proposto da:
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
controricorrente avverso la SENTENZA n. 652/2022 emessa da CORTE D’APPELLO
PERUGIA.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Spoleto per la somma complessiva di euro 230.103,65; l’intimazion e si fondava sulla fideiussione da loro prestata per un finanziamento erogato ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 270.000,00. L’ingiunzione è stata richiesta ed ottenuta da RAGIONE_SOCIALE, oggi Intesa Sanpaolo s.p.a..
Il Tribunale ha respinto l’opposizione.
2 . ─ In sede di gravame la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’impugnazione . Con specifico riguardo al primo motivo di appello, con cui era stato lamentato l’omesso rilievo d’ufficio RAGIONE_SOCIALE a nullità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione perché conforme allo schema ABI che la Banca d’Italia ha ritenuto oggetto di intesa restrittiva col provvedimento n. 55 del 2005, ha rilevato che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa dedotta nullità non avrebbe determinato la caducazione RAGIONE_SOCIALE‘intero con tratto, che gli appellanti erano decaduti dalla facoltà di eccepire la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. e che gli stessi non potevano essere rimessi in termini, quanto alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘ec cezione, dalla pronuncia che aveva accertato la denunciata nullità.
─ NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultima anche nella qualità di erede del defunto NOME COGNOME, ricorrono per cassazione, con due motivi, cui resiste Intesa Sanpaolo.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c..
A fronte di essa, il difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente ha domandato la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa. Vi sono memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ─ La proposta ha il tenore che segue:
«[I] l primo motivo, che deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per non avere la C orte d’appello esaminato la domanda di nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola di deroga all’art. 1957 c.c. apposta al contratto di fideiussione, è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, la quale ha ritenuto che, «anche a voler dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola che deroga alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa decadenza di cui all’art. 1957 c.c.», in ogni caso difetta la tempestiva eccezione di decadenza, in tal modo palesando di aver considerato la domanda;
«il secondo motivo, che deduce la violazione degli artt. 1418, 1419, 1957, 2969 c.c., 101 c.p.c., per avere la C orte d’appello ritenuto necessaria l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., è inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., in quanto intende contrastare, senza apportare validi nuovi argomenti, il principio consolidato, secondo cui l’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. è eccezione di decadenza, come tale non rilevabile d’ufficio (Cass. 22 febbraio 2018, n. 4373, che lo indica come del tutto pacifico ed affermato sin da Cass. 17 giugno 1963, n. 1613; nonché, fra le altre, Cass 5 giugno 2012, n. 8989; Cass. 1 luglio 2005, n. 14089)».
2. ─ Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni.
In particolare, la conclusione cui è pervenuto il Giudice distrettuale è conforme a quanto di recente rilevato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte, secondo cui se la regola di legge, da applicare, nel contratto «a valle», come conseguenza RAGIONE_SOCIALEa nullità parziale derivante dall ‘intesa restrittiva «a monte», è quella di cui all’art. 1957 c.c., in tema di decadenza del creditore dall’azione verso il fideiussore, è decisivo che la relativa eccezione non si sarebbe potuta proporre per la prima volta in appello, ostandovi l’art. 345 c.p.c. (cfr.:
Cass. 10 giugno 2024, n. 16119, non massimata in CED ; cfr. pure Cass. 30 maggio 2024, n. 15165, non massimata in CED ).
Va in conclusione ribadito che la nullità, accertata in giudizio, RAGIONE_SOCIALEa clausola di rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione principale se il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, non ha incidenza sul diritto del creditore di esigere la prestazione dal garante ove ques t’ultimo non abbia proposto tempestivamente l’eccezione di decadenza, e ciò in quanto tale eccezione è eccezione in senso stretto.
3. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c.. I relativi importi possono fissarsi, rispettivamente, nella stessa somma liquidata a titolo di spese giudiziali e in euro 2.500,00.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 5.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, e di una ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª Sezione Civile, in data 6 dicembre 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME