Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6016/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 3059/2020 depositata il 25/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il contenzioso riguarda l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME nei confronti di NOME per l’importo di 320.000,00 euro quale corrispettivo della cessione della quota indivisa (pari al 37%) della comproprietà dell’opera d’arte del pittore NOME COGNOME oggetto della scrittura privata del 16 agosto 2011. L’opponente per quel che qui interessa -ha richiesto la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione e, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposto al pagamento della penale di 100.000,00 euro ivi prevista. Dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e dopo che il giudice aveva respinto le istanze istruttorie e disposto il rinvio della causa per precisazione delle conclusioni, la sig. NOME ha proposto ricorso per la revoca della provvisoria esecuzione concessa o per la concessione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. sull’assunto dell’avvenuta estinzione del debito azionato in sede monitoria per effetto della compensazione legale con opposte ragioni creditorie vantate da terzi verso il COGNOME e da lei acquistate, nelle more dell’udienza di p.c.. Il Tribunale di Treviso ha respinto entrambi i ricorsi nonché ulteriori istanze dell’opponente (di riunione con altra causa di opposizione all’esecuzione pendente presso il Tribunale di Macerata e di rimessione in termini per l’allegazione di nuove eccezioni) e fissato nuovamente l’udienza di p.c. A tale nuova udienza la opponente sig. NOME ha chiesto di essere rimessa in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. con contestuale deposito di ulteriore documentazione ed il giudice ha concesso a controparte opposta termine per prendere posizione sulle nuove allegazioni rinviando la causa sempre per precisazione delle conclusioni. Ha infine deciso la controversia revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opponente al pagamento in favore del sig. COGNOME del solo importo di euro 50.928,36 oltre
interessi e spese, facendo luogo alla compensazione tra il credito vantato dall’opposto e quello per 289.900,00 euro vantato nei confronti di quest’ultimo dal sig. NOME e ceduto alla opponente.
2.- La sentenza è stata confermata integralmente dalla Corte d ‘appello di Venezia con la sentenza del 25.11.2020 qui impugnata, che rispetto ai motivi d’appello, ha rilevato: (a) a proposito della inammissibilità delle domande nuove e della tardività e inammissibilità dell’eccezione di compensazione, che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, « giustamente il giudice ha ritenuto operabile la compensazione e ne ha tenuto conto ai fini della decisione», «considerato che la cessione è successiva alla scadenza del termine ex art. 183 c.p.c; (b) sulla inopponibilità in compensazione del credito invocato per mancata notifica della cessione del medesimo, che l’eccezione è irrilevante, avendo la notifica della cessione del credito solo lo scopo escludere l’effetto liberatorio dell’eventuale pagamento al debitore ceduto; (c) sulla controversa certezza e liquidità del credito ceduto da NOME COGNOME e opposto in compensazione, che l’importo complessivo portato dai titoli cambiari è stato oggetto di specifico espresso riconoscimento da parte del debitore (richiamando la documentazione prodotta con il ricorso ex art. 700 c.p.c.), con conseguente inversione dell’onere della prova sul punto, e che il COGNOME, in sede di gravame, si è limitato a riproporre le medesime difese svolte in primo grado a proposito della tardività dell’eccezione di compensazione e della omessa notifica della cessione, nulla argomentando, invece, a proposito di quanto affermato in primo grado dal Tribunale circa la mancanza di eccezioni in merito al credito cambiario ceduto; (d) a proposito della censurata decisione di non rimettere in istruttoria la causa e conseguente violazione del diritto di difesa, che il Tribunale, a fronte della ulteriore allegazione e produzione documentale della
opponente, aveva concesso i termini per replica e respinto, poi, con la decisione, le richieste istruttorie relative a prova orale formulate con la memoria conclusionale dal COGNOME a proposito della legittima proprietà del dipinto, ritenendo il relativo tema di prova irrilevante ai fini della decisione impugnata; (e) infine, che il giudice di prime cure aveva correttamente indicato i motivi per compensare le spese di lite.
3.- Avverso detta sentenza ha presentato ricorso il sig. COGNOME affidandolo a due motivi di cassazione. La sig. NOME è rimasta intimata.
Il ricorrente con la memoria ex art.378 c.p.c «ribadisce l’erronea statuizione della Corte d’Appello in merito alla condanna del pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata sig. NOME COGNOME. escludendo la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, non valutando la complessità della questione giuridica di cui in causa» . Ha perciò chiesto, per l’ipotesi di conferma della sentenza gravata, che la Corte disponga la compensazione delle spese tra le parti, ai sensi degli artt.91 e 92 comma 2 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 degli artt. 1241, 1242, e 1243 c.c. per l’erronea applicazione dell’istituto della compensazione con riguardo all’asserito credito vantato dal terzo, sig. NOME, e ceduto alla signora NOME: sia sotto il profilo processuale, per tardività della proposizione dell’eccezione, sia sotto il profilo sostanziale, per erronea interpretazione dei requisiti di legge quanto ai presupposti di applicazione dell’istituto.
2.- Il secondo motivo denuncia violazione falsa applicazione di legge ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del convenuto di cui all’art.
24 cost. per la mancata rimessione in istruttoria della causa oltre che per violazione dell’articolo 112 c.p.c. per mancato rilievo del vizio di omessa pronuncia della sentenza di primo grado
-Il primo motivo di ricorso si articola in effetti in due parti, la prima delle quali, tesa a censurare l’erronea applicazione delle norme processuali sulle preclusioni assertive e la conseguente indebita applicazione della compensazione in funzione estintiva del debito ingiunto, è fondata e va accolta.
La Corte d’appello si è limitata ad affermare – a proposito della eccepita inammissibilità delle domande nuove e della tardività e inammissibilità dell’eccezione di compensazione, che , essendo la cessione del credito opposto in compensazione successiva alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di trattazione, bene avrebbe fatto il giudice di prime cure a considerare tempestiva l’eccezione e ad operare la compensazione : una ratio decidendi che viola i principi processuali che si fondano sulla maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie nella misura in cui non fa alcun riferimento alla necessità, a fronte di fatti sopravvenuti rilevanti, di fare applicazione dell’istituto della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
Come afferma il ricorrente, le disposizioni che regolano la sequenza procedimentale prevista dal combinato disposto degli artt. 167, 180 e 183 c.p.c.- applicabili nella specie ratione temporis , ovvero prima della recente riforma introdotta con il d.lgs 149/2022 – disciplinano, per quel che qui rileva, il regime delle preclusioni assertive e istruttorie. In ragione di tali norme i fatti costitutivi delle eccezioni in senso stretto, che ampliano il thema decidendum (qual è pacificamente l’eccezione di compensazione ex art. 1242 primo comma c.c.) devono essere dedotti con la comparsa di costituzione venti giorni prima della data dell’udienza di prima comparizione, ovvero, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo -come nella specie -con l’atto di opposizione stesso
(assumendo in tale procedimento l’opponente solo formalmente la veste di attore ma essendo sostanzialmente la parte convenuta).
Né dall’orientamento di questa Corte come espressosi a partire da Cass. S.U. 12310/15 può trarsi che è ammessa la modifica della domanda o dell’eccezione (o la formulazione di un’eccezione o domanda nuova) quando ciò non si fonda su fatti già sorti e già dedotti in atti.
Nella specie il fatto costitutivo dell’eccezione di compensazione (la cessione del credito in favore della parte opponente) è pacificamente sopravvenuto al maturare delle preclusioni assertive (ed anche istruttorie), onde poteva essere considerato, agli effetti di decidere sulla domanda introdotta con il ricorso monitorio e sulla eccezione (tardiva) dell’opponente, solo previa motivata applicazione dell’istituto generale della remissione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c.; istituto posto a tutela dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, che – dopo la riforma del 2009 -deve ritenersi abbia sostituito l’at.184 bis c.p.c., che consentiva alla parte che dimostrasse di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile di chiedere al giudice di essere rimessa in termini (Cass. n. 14627 del 2010; Cass. n. 3277/2012; Cass. n. 4585 del 2020; Cass. n. 25289 del 2020).
Nella sentenza non si fa cenno alla necessità di applicazione motivata di tale istituto processuale né al fatto che il giudice nella specie vi abbia provveduto, dalla sentenza gravata evincendosi solo che il giudice di prime cure aveva concesso un termine per replica, fissando la nuova udienza di p.c.. ove ha trattenuto la causa in decisione, respingendo, con la motivazione della sentenza, la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata dall’opposto.
3.1 L’accoglimento del motivo predetto assorbe le ulteriori ragioni di censura.
Sicché la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che dovrà provvedere anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini specificati; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/07/2024.