Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29512 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29512 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26409/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in concordato preventivo cessione beni, in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore COGNOME NOME, e in persona del liquidatore giudiziale della procedura concordato preventivo COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME pec:EMAIL
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del Curatore elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3551/2017 depositata il 31/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 3 agosto 2006 la RAGIONE_SOCIALE esponeva che la RAGIONE_SOCIALE aveva appaltato alla RAGIONE_SOCIALE, costituita tra essa società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, lavori di adeguamento al nuovo codice della strada della segnaletica verticale della tangenziale ovest di RAGIONE_SOCIALE; che la RAGIONE_SOCIALE aveva incassato i corrispettivi dalla committente e non aveva provveduto a riversare alla mandante quanto dovuto, oltre ad aver omesso il corrispettivo dovuto per la fornitura del materiale. Otteneva pertanto decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di euro 1.924.824,14= che veniva opposto dalla COGNOME, la quale eccepiva -tra l’altro- che il credito era stato corrisposto quasi totalmente in virtù di una serie di pagamenti e compensazioni, tranne l’importo di euro 49.000,00= che comunque andava compensato con quello vantato dalla COGNOME per crediti ben più ingenti per risarcimento di danni all’immagine.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere l’importo di euro 1.227.819,11= oltre le spese di lite.
La COGNOME ha proposto appello nel corso del quale la difesa di NOME con atto telematico del 7 giugno 2016 ha comunicato l’intervenuto fallimento della propria assistita. All’udienza del 22 settembre 2016 è stata dichiarata l’interruzione del procedimento e il processo è stato riassunto dalla COGNOME in data 13 dicembre 2016.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto il gravame, osservando che i rapporti di dare e avere erano stati ben chiariti nel corso dell’istruttoria e che correttamente il giudice di primo grado ha ricostruito quale fosse l’importo delle somme effettivamente opponibili in compensazione, in particolare facendo riferimento a quanto disposto nel regolamento interno in base al quale sulla
impresa RAGIONE_SOCIALE ricadevano comunque i costi dei lavori nella misura del 66% e non vi era prova che la penale andasse addebitata alla società RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di merito ha osservato che l’interpretazione del regolamento interno data del giudice di primo grado è corretta, perché la clausola sui costi deve interpretarsi nel senso che ciascuna parte avrebbe sostenuto i costi per la parte di lavoro ad essa attribuita e di conseguenza l’appellante avrebbe dovuto provare che i costi che pretende di ‘ribaltare’ sulla RAGIONE_SOCIALE fossero appunto riferibili a lavori effettuati da quest’ultima, mentre non solo non è stata fornita tale prova ma anche -secondo la Corte- dall’atto di appello si desume che essa società intende porre a carico dell’avversario il 34% di tutti i costi senza alcuna individuazione della loro riferibilità; la Corte di merito ha osservato inoltre, quanto all’importo del terzo SAL, che non è contestato il dovuto e quindi la stessa appellante ne ha riconosciuto la debenza; quanto al resto le voci di conto vengono individuate in quelle riportate e calcolate nella consulenza tecnica d’ufficio ritendendo che i rapporti di dare e avere erano stati ben chiariti.
Avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. La controparte ha resistito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 21 settembre 2023.
RILEVATO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 1241, 1252, 1273, 1218 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115,116, 132 c.p.c. e l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
Secondo la ricorrente la sentenza impugnata è errata in primo luogo per la violazione del principio dell’onere della prova riguardo l’esatto adempimento dei lavori e dei pagamenti di sua competenza. Osserva che la controparte avrebbe dovuto provare, e non ha provato, l’esatto adempimento dei lavori e dei pagamenti di rispettiva competenza mentre essa ricorrente con la lettera di manleva dell’11 maggio 2005 ha provato di essere stata autorizzata dalla RAGIONE_SOCIALE a subentrare nella prosecuzione dei lavori di sua competenza, con la conseguente assunzione delle necessarie anticipazioni per l’esecuzione delle opere che pertanto andavano ribaltate sulla RAGIONE_SOCIALE e compensate; di essere stata delegata dalla RAGIONE_SOCIALE a provvedere al versamento delle somme derivanti dal terzo SAL nei confronti dei fornitori; di avere stipulato con RAGIONE_SOCIALE un pactum de non petendo per trattenere gli importi del terzo SAL fino al ricevimento di quietanze da parte delle imprese subappaltatrici e fornitrici. La parte deduce, inoltre, che la Corte di Appello ha ommesso di esaminare la circostanza di fatto che, in base alla lettera dell’11 maggio 2005 risulta evidente che la RAGIONE_SOCIALE doveva provare l’esigibilità del credito azionato mediante quietanze, mai prodotte e che il regolamento interno era quindi superato dalla lettera di manleva dell’11 maggio 2005. Osserva inoltre che il giudicante ha errato nella parte in cui ha applicato il regolamento interno ai fini della compensazione e non ha tenuto conto dell’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE al regolamento interno e ha erroneamente e immotivatamente ricostruito il rapporto di dare avere tra le parti senza provvedere alle ulteriori attività istruttorie richieste dalla parte.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione degli artt. 61,112, 115,116, 118, 191, 194, 132, 345 346 c.p.c. e degli artt. 3 e 111 Cost. , ai sensi dell’ art 360 n. 3 e 4 c.p.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
La ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe dovuto dare corso all’istruttoria in quanto alla luce della lettera dell’11 maggio 2005 la RAGIONE_SOCIALE si è accollata i debiti della RAGIONE_SOCIALE con conseguente compensazione volontaria tra la somma dovuta da RAGIONE_SOCIALE in forza del regolamento interno e le somme pagate accollate dalla stessa RAGIONE_SOCIALE secondo la tabella riportata a pagina 25 e 26 del ricorso.
3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto collegati ed entrambi inammissibili.
In primo luogo, si rileva che -ed è specifica eccezione di parte controricorrentela ricorrente espone i motivi con una sovrapposizione di censure diverse ed eterogene che non sono formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi (sul punto v. Cass. 26790 del 23/10/2018)
Nei limiti in cui è possibile isolare dal contesto eterogeno talune questioni, si rileva che la ricorrente, la quale invoca in suo favore l’operatività della compensazione, afferma che la RAGIONE_SOCIALE non ha provato ‘ l’esatto adempimento dei lavori e dei pagamenti di sua competenza’ mentre essa RAGIONE_SOCIALE avrebbe provato di avere assunto oneri per conto della RAGIONE_SOCIALE e di essere stata autorizzata a trattenere il terzo SAL.
3.1.- Premesso che l’onere della prova incombe su colui che formula la domanda o l’ eccezione, secondo quanto di spone l’art. 2697 c.c., e in questo caso è la COGNOME che formula l’ eccezione di compensazione, sicché era tenuta a provare i fatti posti a fondamento della eccezione stessa, si deve osservare che le censure sono basate essenzialmente sulla deduzione che la Corte d ‘ appello avrebbe omesso di valutare i contenuti di un ‘lettera di manleva ‘ dell ’11 maggio 2005, che avrebbe consentito, secondo l’assunto della parte, di ritenere opponibile in compensazione una somma
maggiore di quella ritenuta dai giudici di merito e la Corte ingiustificatamente e immotivatamente avrebbe omesso di provvedere sulle richieste istruttorie.
L’ inammissibilità di questa censura si coglie sotto più profili, in primo luogo perché trattandosi di una c.d. doppia conforme, e cioè della conferma in appello di una sentenza di primo grado, la parte pur deducendo a pagina 11 che la motivazione della Corte d ‘ appello è diversa da quella resa dal Tribunale- non adempie all ‘ onere di indicare in ricorso le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell ‘ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex multis, v. Cass. n. 5947/2023) e, in particolare, non illustra se e in che termini il giudice di primo grado ha tenuto o meno conto della lettera di manleva dell ‘ 11 maggio 2005, asseritamente decisiva, mentre controparte assume che questa lettera ‘ è stata valutata nell’ambito dell’an debeatur ‘ . Deve peraltro ricordarsi che ricorre l ‘ ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell ‘ art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022)
3.2.Ancora, si osserva che l’omesso esame della lettera di manleva dell’11 maggio 2005 non è esplicitamente menzionato nei motivi d’appello per come ricapitolati nella sentenza impugnata, motivi dell’appello che la parte omette di trascrivere o riassumere, e segnatamente di indicare dove, come e quando ha sottoposto alla Corte d’appello la questione relativa alla rilevanza di detta lettera di
manleva di cui peraltro, nell’odierno ricorso per cassazione, omette di trascrivere il contenuto. Da ricordare che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un. n. 8053 del 07/04/2014). E con specifico riferimento alla decisività di detta lettera di manleva, deve rilevarsi che non avendone la parte trascritto il contenuto, questa Corte non potrebbe neanche verificare se ed in che misura -in ipotesi- essa avrebbe potuto incidere nel giudizio.
3.3.- Le restanti censure consistono essenzialmente in una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti, o meglio della enunciazione di somme che rappresenterebbero debiti ‘accollati’ dalla RAGIONE_SOCIALE e che secondo la parte andrebbero ricostruiti in base alla tabella riportata alla pagina 15/16 del ricorso (e poi di nuovo a pag. 25/26) nonché in base alla -peraltro
apodittica- affermazione della compensabilità del debito residuo con le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, richiamando anche quanto emerge da una consulenza resa in un altro giudizio e dalla corrispondente sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, e il preteso contrasto tra giudicati, questione quest’ultima che la Corte di merito ha ampiamente esaminato, ritenendo che le controversie svoltesi davanti al Tribunale di Forlì e al Tribunale di Torino riguardano situazioni estranee al giudizio.
Sul punto la censura della parte è estremamente generica, poiché si limita ad affermare che i predetti giudizi dimostrerebbero sia l’inadempimento della controparte, sia il fatto che essa ricorrente si è dovuta assumere gli impegni di quest’ultima, e non è corredata dalla trascrizione, nemmeno per punti essenziali o di una sintesi, di ciò che hanno deciso le predette sentenze.
Per il resto, basti osservare si tratta di censure di merito che non possono essere esaminate in questa sede, posto che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ( Cass. sez. un. n. 34476 del 27/12/2019).
3.4.- Infine, si osserva che il giudice d’appello ha esplicitato chiaramente le ragioni per le quali non ha ammesso le istanze istruttorie della parte, affermando di essere in possesso di dati sufficienti a ricostruire i rapporti tra le parti e che la questione fosse da risolvere in diritto, trattandosi di verificare sulla debenza o meno degli importi opposti in compensazione già ritenuti non dovuti dal giudice di primo grado, così uniformandosi pienamente alla giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 37027 del 16/12/2022; Cass. n. 326 del 13/01/2020).
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00, oltre euro 200,00 per spese non documentabili, spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed accessori di legge. Ai se nsi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.