Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27132 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27108/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
NOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE rappresentat a e difesa dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2236/2020 depositata il 11/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2236 del 2020 della Corte di appello di Bologna, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-la società RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto e ottenuto, nei confronti dei deducenti, un decreto ingiuntivo allegando di aver acquisito da NOME un’azienda, gestoria di un bar e affittata alla società RAGIONE_SOCIALE, con annessi locali detenuti in locazione da NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-l’obbligata affittuaria si era resa inadempiente, con conseguente escussione della garanzia fideiussoria indicata come prestata dai deducenti;
-questi ultimi avevano proposto opposizione eccependo, in particolare, che, attesa la rilocazione dei locali per lo svolgimento della medesima attività, era sorto il diritto alla corresponsione dell’indennità di avviamento in capo al conduttore, sicché lo stesso poteva utilmente essere opposto in compensazione;
-il Tribunale aveva revocato l’ingiunzione sostenendo, in specie, che il giudicato formatosi tra la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con cui era stata esclusa la spettanza della suddetta indennità in ragione della risoluzione del contratto di affitto di azienda per morosità dell’affittuaria, non era opponibile ai deducenti rimasti estranei a quel
giudizio, laddove doveva invece affermarsi quel diritto di credito posto che le vicende di scioglimento del contratto concernente l’azienda non potevano determinare esse sole la risoluzione per inadempimento dei collegati contratti di locazione;
–
la Corte di appello aveva riformato la decisione osservando, in particolare, che il rapporto negoziale, a titolo di affitto di azienda e annessa locazione, era unitario a unitariamente garantito, come desumibile considerazione dell’importo oggetto di garanzia rappresentato dalla somma dei canoni dell’affitto e delle due locazioni collegate, mentre la ritenuta compensazione non era stata eccepita come necessario, con opponibilità del giudicato, reso tra le parti del ricostruito rapporto negoziale di affitto e locazione, in ordine all’esclusione della spettanza del diritto all’indennità di avviamento;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE;
le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, 156, 161, cod. proc. civ., 3, 24, 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’eccezione di compensazione era stata invece sollevata, come del resto constato contraddittoriamente dalla stessa sentenza oggetto di gravame, riferendo il contenuto dell’originaria opposizione a decreto ingiuntivo;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, 645, cod. proc. civ., 1325, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato sovrapponendo i rapporti contrattuali di affitto e locazione, collegati ma distinti, e mancando di spiegare comprensibilmente perché il
giudicato reso tra altre parti in ordine all’esclusione della spettanza dell’indennità di avviamento sarebbe stato opponibile a terzi;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, 360, n. 5, cod., proc. civ., perché la Corte di appello avrebbe errato mancando di esaminare, pronunciandosi motivando, la formulata eccezione di compensazione;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 89, cod. proc. civ., 357, 361, cod. pen., 24, 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato pronunciandosi senza considerare che la controparte aveva illecitamente addebitato alla deducente una falsificazione nella condotta di produzione dei contratti per supportare l’ipotesi di unicità del rapporto negoziale in discussione, e a questo era seguita duplice archiviazione anche a favore del difensore degli odierni ricorrenti, mentre, nelle more del ricorso per cassazione, era sopraggiunta archiviazione della speculare denuncia per calunnia ma solo per prescrizione, come desumibile dalla produzione quindi effettuata ai sensi dell’art. 372, cod. proc. civ., sicché tutto ciò avrebbe dovuto comportare anche la segnalazione alle competenti autorità;
Considerato che
i primi tre motivi di ricorso sono fondati per quanto di ragione;
contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, è la stessa Corte territoriale ad aver constatato la formulazione, sin dall’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, dell’eccezione di compensazione fondata sull’affermata spettanza del diritto all’indennità di avviamento (pagg. 2 -3 della sentenza impugnata);
ciò è coerente con quanto riportato in ricorso (pag. 8), nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.;
il Collegio di merito ha dunque omesso di pronunciarsi sul punto;
le considerazioni ulteriori fatte dalla pronuncia oggetto del presente scrutinio, sono date inutilmente, poiché la Corte di merito, ritenendo inammissibile per tardività l’eccezione di compensazione, si è spogliata al riguardo della potestas iudicandi (Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840 e succ. conf.);
peraltro, è la stessa Corte di appello ad affermare un’ipotesi d’incompetenza territoriale, sul punto, da statuire, a suo avviso, solo «nel caso di tempestiva eccezione»;
quanto al descritto giudicato sull’esclusione della spettanza dell’indennità, il Collegio di seconde cure lo afferma ‘conseguentemente’ opponibile stante la suddetta mancata proposizione dell’eccezione, come detto erroneamente assunta: l’affermazione è:
-effettivamente incomprensibile proprio per la ritenuta inammissibilità della deduzione di compensazione;
-tamqam non esset per lo stesso motivo, in relazione al principio affermato dalle sopra richiamate Sezioni Unite;
in tesi, il giudicato in parola dovrà essere apprezzato, spiegando la sua rilevanza, nella cornice dell’unitarietà del rapporto negoziale, accertata pur in un quadro di collegamento negoziale, nel rispetto dei limiti di tale opponibilità al condebitore solidale rimasto estraneo al previo giudizio (art. 1306, cod. civ.);
quanto alla suddetta unitarietà del complessivo rapporto regolato dai plurimi contratti collegati, deve sottolinearsi che essa è stata accertata in via fattuale, mentre il ricorse tende, sul punto, a una rivisitazione istruttoria estranea alla presente sede di legittimità, tenendo conto che l’ermeneutica negoziale fatta propria dal giudice di merito non dev’essere l’unica possibile ma una plausibile (Cass., 28/11/2017, n. 28319 e succ. conf.);
la portata dell’accertamento in parola è palesata dalla riscontrata correlazione della garanzia alla somma dei canoni, ferma però, e ancora in tesi, la necessità di verificare il riflesso della mora maturata quale in iure ostativa al diritto all’indennità di avviamento propria del contratto di locazione;
il quarto motivo è inammissibile;
preliminarmente deve dirsi inammissibile la produzione documentale afferente all’archiviazione per prescrizione del procedimento per calunnia a carico dei ricorrenti: sebbene si tratti di documento formato (il 30 luglio 2020) nelle more della pronuncia di secondo grado (pubblicata l’11 agosto 2020), esso non attiene all’ammissibilità del ricorso, alla nullità della sentenza impugnata ovvero alla sopravvenuta formazione di un giudicato (cfr. Cass., 12/07/2018, n. 18464, e succ. conf. tra cui Cass., 14/08/2020, n. 17175, a mente delle quali nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ.);
la censura, in ogni caso, non rientra in alcuna di quelle deducibili davanti a questa Corte, né mostra di poter avere alcuna incidenza decisoria, fermo rimanendo che si tratta di tutti fatti già posti all’attenzione del giudice penale;
in particolare, si è dedotta la necessità di tutela dalla falsa accusa di reati, estranea all’odierno giudizio civile, l’impossibilità di accogliere una domanda fondata su denuncia calunniosa, ma come visto si è trattato di censura dell’interpretazione contrattuale
diversamente scrutinata, e di mancata segnalazione alle autorità competenti già interessate e, ad ogni modo, non rientrante nei casi di critica vincolata cassatoria;
non si fa specifica parola di una pretesa di cancellazione di espressioni che, in realtà, nell’ambito di una forte strategia avversariale in questo giudizio, assurgono per altro verso a potenzialità di rilievo penale che, va ripetuto, si indica già vagliata dall’autorità giudiziaria;
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi tre motivi di ricorso, dichiara inammissibile il quarto. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d ‘A ppello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6/6/2024.