Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28144 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28144 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24155/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti-
nonché contro
CURATELA DEL FALLIMENTO RO. EL RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 527/2020 depositata il 27/05/2020 e notificata, tramite il servizio postale, in data 19 giugno 2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME e NOME COGNOME evocavano, dinanzi al Tribunale di Pesaro, la società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, amministratore della stessa, ed NOME COGNOME, moglie di quest’ultimo, affinché fosse dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., dell’atto con cui il 4 settembre 2006 la società RAGIONE_SOCIALE aveva venduto ai coniugi COGNOME il fabbricato di civile abitazione sito nel comune di Pesaro, al prezzo di euro 620.000,00;
a fondamento della domanda adducevano che NOME COGNOME, loro padre, era creditore nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 92.390,00 per l’illegittima occupazione di alcuni terreni di sua proprietà, come accertato dal Tribunale di Pesaro con la sentenza n. 613/2007, e che con l’atto di compravendita la società si era spogliata dell’unico bene di sua proprietà e ne aveva ricavato un corrispettivo di gran lunga inferiore al suo valore;
i coniugi COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE chiedevano il rigetto della domanda, perché il contratto di vendita era stato preceduto
da un contratto preliminare risalente al 28 agosto 2003, con il quale la società RAGIONE_SOCIALE si impegnava a portare a compimento i lavori di restauro e di risanamento costruttivo dell’immobile e ad alienare il bene a lavori ultimati, perché l’immobile era stato utilizzato come loro abitazione principale sin dal 20 luglio 2005 e perché avevano provveduto a corrispondere l’intero importo dovuto al momento del rogito notarile, dopo aver ottenuto la restituzione della caparra confirmatoria; perciò, atteso che lo stato soggettivo rilevante ai sensi dell’art. 2901 cod.civ. doveva essere verificato non al momento della stipulazione del contratto definitivo, ma all’epoca in cui era stato concluso il preliminare, negavano che nel 2003 fossero consapevoli che l’atto dispositivo avrebbe pregiudicato le ragioni creditorie degli attori; aggiungevano che tale consapevolezza non vi era neppure al momento della stipula del definitivo, posto che la sentenza che aveva condannato la società RAGIONE_SOCIALE era stata emanata in data 9 novembre 2017, cioè un anno dopo l’atto dispositivo, sostenevano che la cifra di euro 620.000,00 in linea con le condizioni di mercato dell’epoca e che il core busines s della società alienante era la costruzione e la ristrutturazione di immobili da rivendere;
il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 962/2015, rigettava la domanda attorea, ritenendo che il contratto preliminare del 28 marzo 2003 aveva determinato l’obbligo di stipulare il contratto definitivo;
la Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 527/2020, resa pubblica il 27 maggio 2020 e notificata il 19 giugno 2020, ha accolto l’appello di NOME e di NOME COGNOME e ha riformato la decisione di prime cure, dichiarando inefficace, ex art. 2901 cod.civ., l’atto di compravendita;
NOME COGNOME ed NOME COGNOME, formulando sei motivi, ricorrono per la cassazione di detta sentenza;
resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME;
nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dalla Curatela del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE; la trattazione del ricorso è sta ta fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
NOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria.
Considerato che
1) con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 115, 183, 345 e 112 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo ritenuto applicabile il principio della rilevabilità d’ufficio dell’ eccezione di inopponibilità delle scritture private prive di data certa oltre che validamente formulata la generica contestazione circa la pretesa inopponibilità per la mancata trascrizione del preliminare, sollevata dai NOME COGNOME nella prima memoria ex art. 183, 6° comma cod.proc.civ. sostenendo che gli stessi, parlando di mancata trascrizione ex art. 2645 bis cod.civ., volessero riferirsi alla mancanza di data certa e x art. 2704 cod.civ.;
oggetto di doglianza è la statuizione con cui la Corte d’appello ha accolto le censure degli appellanti ed ha riformato la sentenza di prime cure là dove risulta affermato non essere stata idoneamente censurata la deduzione che il contratto preliminare fosse stato stipulato nel 2003, perché le censure avevano fatto leva sulla mancata trascrizione del contratto che aveva solo l’effetto prenotativo riconosciutole dalla legge;
segnatamente, la Corte territoriale ha invocato la pronuncia n. 4213/2013 delle Sezioni Unite, a mente della quale la mancanza della data certa, non integrando un fatto costitutivo del diritto fatto valere, deve essere considerata, ove risulti dagli atti, come un fatto impeditivo oggetto di eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio dal giudice; nel caso di specie, pur corrispondendo al vero che era stata eccepita l’inopponibilità del preliminare per non essere stato trascritto, la conclusione del giudice a quo è stata che ‘tale dedotta
inopponibilità non può che riferirsi alla mancanza di data certa ai sen si dell’art. 2704 cod.civ. che regola l’efficacia dell’atto nei confronti dei terzi’ e che neppure poteva dirsi provata la data del preliminare in ragione dell’avvenuto versamento della caparra confirmatoria con esso pattuita, perché le somme oggetto delle due distinte di versamento (datate 28 e 29 agosto 2003) era inferiore ai 150.000,00 euro, oggetto dell’asserita caparra, perché non era chiaro chi avesse effettuato i pagamenti e perché il giornalmastro registrava, solo nel dicembre 2003, un incasso avvenuto a fine agosto;
la censura dei ricorrenti si incentra, in primo luogo, sul fatto che la sentenza di legittimità Cass., Sez. Un., n. 4213/2016 ( che ha risolto il contrasto giurisprudenziale riguardante la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di man canza di data certa della scrittura privata su cui si fondi la domanda di ammissione al passivo fallimentare ) non è applicabile al caso in esame, difettando l’identità di ratio ; in secondo luogo, sul fatto che il preliminare non è stato utilizzato per far valere diritti nei confronti dei terzi, ma per difendersi da un’azione; in particolare, l’avvenuta stipulazione del contratto nel 2003, essendo stata allegata come fatto storico per resistere alle altrui pretese, avrebbe richiesto dalla controparte un onere di specifica contestazione da esercitare nel primo termine utile -prima udienza di trattazione -e non una generica confutazione in sede di prima memoria, ex art. 183, 6° comma, cod.proc.civ., argomentata sostenendo che ‘il supposto preliminare non è opponibile a terzi perché non trascritto’; peraltro, con detta memoria neppure era stata eccepita la mancanza di data certa e la Corte d’appello è intervenuta erroneamente correggendo il contenuto dell’eccezione, là dove ha affermato che, sebbene l’eccezione fosse fondata sull’omessa trascrizione, gli appellanti intendessero riferirsi alla mancanza di data certa; nella sostanza, la Corte d’appello avrebbe violato l’art.
345 cod.proc.civ., avendo dato ingresso ad una eccezione nuova, non rilevabile d’ufficio, ed avrebbe violato l’art. 112 cod.proc.civ. sia per aver pronunciato su un’eccezione di contenuto diverso rispetto a quella effettivamente proposta sia per averla ritenuta rilevabile d’ufficio;
il motivo è infondato;
va anzitutto osservato l’erroneità dell’assunto secondo cui il principio applicato dalla Corte territoriale ha un ambito di applicazione limitato alla materia fallimentare, quello cioè con riferimento al quale le Sezioni Unite hanno specificamente pronunciato; e che la giurisprudenza di legittimità lo ha applicato limitatamente ad essa;
come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il principio enunziato da Cass., Sez. Un., n. 4213/2016 ha ‘ portata di carattere generale in tema di regime probatorio delle scritture private’ e non ha ravv isato ragioni per non applicarlo nel processo tributario in una fattispecie riguardante l’accertamento dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo al contribuente del diritto ad un credito d’imposta ex art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in deroga al regime ordinario di tassazione ( v. Cass. 16/03/2016, n. 5198 );
ed infatti: Cass. 23/06/2016, n.13017 ne ha fatto applicazione nel processo esecutivo; di particolare rilievo in questa sede è anche Cass. 27/06/2018, n.16885 che si è occupata di una fattispecie analoga a quella per cui è causa: la Corte ha accolto il motivo di ricorso con cui era stata aggredita la statuizione della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposta, l’eccezione relativa alla data della scrittura privata che documentava l’avvenuta stipulazione di un contratto preliminare; detta eccezione era stata formulata con la seconda comparsa conclusionale e poi era stata ribadita nella memoria di replica nel giudizio di primo grado ed era stata reiterata in appello,
deducendo che l’eccezione di inopponibilità della scrittura privata costituisce una mera difesa che può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice;
ebbene, la Corte regolatrice ha espresso condivisione per il principio secondo cui l’eccezione in senso stretto, che si sostanzia in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo invocato dall’attore e la cui rilevazione è subordinata all’espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, ha carattere eccezionale, essendo limitata alle ipotesi in cui la legge riserva la relativa iniziativa esclusivamente all’interessato (Cass., Sez. Un., 27/07/2005, n. 15661); pertanto, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice, con conseguente necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all’effettuazione di detto adempimento (Cass., Sez. Un., 20/02/2013, n. 4213);
trattandosi di eccezione in senso lato, deve considerarsi escluso che la sua proposizione sia preclusa dalla mancata contestazione, il cui onere riguarda i fatti e non i documenti e non impedisce il rilievo di fatti impeditivi che emergono dal materiale probatorio acquisito: il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ” ex actis “, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass., Sez. Un., 7/05/2013, n. 10531);
ha chiarito, con enunciazione che spiega i suoi effetti anche nella vicenda per cui è causa, che l’irrilevanza della mancata contestazione discende da Cass., Sez. Un., 27/07/ 2005, n. 15661 e trova riscontro nel testo dell’art. 183 cod.proc.civ., nella parte in cui, anche nella nuova formulazione, dispone che il giudice “indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”; se ne desume ‘il potere del giudice di sollevare eccezioni rilevabili d’ufficio anche quando non vi è contestazione, altrimenti sarebbe superflua la segnalazione alle parti, che è espressione proprio della collaborazione del giudice con le parti nella formazione della materia del giudizio, ed è volto a garantire il principio del contraddittorio che governa il processo. E ciò in piena coerenza con il regime delle preclusioni e dello ius poenitendi (di cui al comma successivo dell’art. 183), in virtù del quale è consentito alle parti di modulare le proprie posizioni in conseguenza dello sviluppo dialettico del processo, sia esso dovuto all’attività delle parti ovvero all’esercizio del potere di segnalazione del giudice, ove questo abbia determinato un ampliamento della materia del giudizio’;
sulla base delle considerazioni che precedono, ricorrendo l’ipotesi di eccezione in senso lato, il comportamento processuale dei convenuti è da considerarsi irrilevante;
con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia violato e/o falsamente applicato l’art. 2704 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., e l’art. 112 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.;
la sostanza delle censure mosse al giudice a quo è la seguente: l’art. 2704 cod.civ. non contiene, secondo la giurisprudenza di legittimità, una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non autentica deve ritenersi certa e computabile rispetto ai terzi, pertanto, la Corte territoriale avrebbe
dovuto ritenere provata la conclusione del contratto preliminare nel 2003, considerando gli elementi documentali e le altre prove raccolte; invece, nonostante la mancata contestazione che i versamenti oggetto delle distinte fossero da imputare alla caparra confirmatoria, la prova che la società RAGIONE_SOCIALE avesse restituito la caparra, sostituendosi alle parti e sopperendo alle carenze difensive degli appellanti, la Cor te d’Appello, ‘ha costruito in via autonoma una propria personale tesi diretta a destrutturare il contenuto probatorio dei documenti prodotti’;
il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;
attinta da esso è la statuizione con cui la Corte territoriale, tenuto conto della mancata corrispondenza tra la somma degli importi risultanti dalle distinte di versamento prodotte in giudizio e l’ammontare della caparra confirmatoria asseritamente versata per adempiere all’obbligo assunto con il contratto p reliminare del 2003, dell’impossibilità di risalire agli autori dei suddetti versamenti, dell’avvenuta contabilizzazione al 31 dicembre 2003 nel giornalmastro di incassi che sarebbero avvenuti tra il 28 e il 29 agosto, ha considerato sprovvista di prova la tesi degli odierni ricorrenti secondo la quale il contratto del 2006 era da considerare un atto dovuto -nel senso che esso era stato stipulato allo scopo di adempiere al contratto preliminare risalente al 2003 – ;
i ricorrenti negano che l’ascrivibilità dei versamenti prodotti all’adempimento del preliminare nonché il ricevimento di detti versamenti da parte della società RAGIONE_SOCIALE quale caparra confirmatoria nei modi e nei termini allegati siano mai stati oggetto di contestazione: le distinte di versamento, la copia del giornalmastro, la scrittura privata da cui risultava che la società RAGIONE_SOCIALE aveva restituito la caparra confirmatoria, ai fini della legge Bersani, erano state prodotte con la comparsa di risposta con la quale peraltro si era fatto espresso riferimento al fatto che la
stipula del preliminare era stata accompagnata dal versamento della caparra;
la conseguenza che ne traggono è che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare fatto certo l’avvenuto versamento della caparra confirmatoria in adempimento del preliminare del 2003, a fortiori in considerazione del fatto che la circostanza era stata confermata dalle dichiarazioni rese dal notaio che aveva stipulato l’atto dispositivo oggetto della presente controversia;
innanzitutto, deve rilevarsi il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. che grava su chi invoca la violazione del principio di non contestazione: deve invero rammentarsi che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto: v. ex multis , Cass. 7/06/2023, n. 16028 in motivazione;
l’onere processuale in discorso non risulta assolto, essendosi i ricorrenti limitati ad asserire l’insussistenza di rilievi formulati dalla controparte;
in ogni caso, il principio di non contestazione ‘non esclude che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento; l’art. 115, 1° comma, cod.proc.civ., non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato; la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà
anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario (v. in tal senso Cass. 04/04/2012, n. 5363, la quale ha precisato che nel rito del lavoro, la mancata contestazione di un fatto costitutivo della domanda esclude il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l’esistenza o l’inesistenza, ex officio , in base alle risultanze ritualmente acquisite’: in termini, Cass. 07/06/2023, n.16028, in motivazione;
è evidente che i ricorrenti muovono da una premessa in iure erronea ( cioè che parte avversa avrebbe dovuto contestare le allegazioni e tutto il materiale p robatorio ) in quanto l’onere di contestazione riguarda -come dettoi fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, ma non i documenti né le conclusioni ermeneutiche da trarre dai medesimi (Cass. 05/03/2020, n.6172; Cass., 21/06/2016, n. 12748; Cass., 21/12/2017, n. 30744);
3) con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello ha violato l’art. 116 cod.proc.civ., avendo reso una motivazione che avrebbe dovuto anche implicitamente dar conto di aver disatteso tutti i rilievi e le circostanze incompatibili con la decisione adottata; in particolare, si rimprovera al giudice a quo di non aver considerato che avevano iniziato ad abitare l’immobile oggetto del preliminare già nel luglio 2005, che la stipulazione del definitivo era stata posposta alla vendita dell’immobile precedentemente occupato per godere delle agevolazioni prima casa, che il corrispettivo era stato versato con mezzi tracciabili solo in sede di stipulazione del definitivo su suggerimento del notaio, ai fini della legge Bersani;
il motivo è inammissibile;
deve ribadirsi che il presupposto della violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. è che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”,
pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34474);
le critiche che i ricorrenti muovo alla sentenza si risolvono, in effetti, al di là dell’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, in una contestazione del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito;
al giudice di merito spetta, infatti il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass. 09/05/2023, n.12395);
non è stato in ogni caso provato che le prove non esaminate offrissero la dimostrazione di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,
l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 26/06/2018, n. 16812);
la censura in concreto formulata oltre a non essere riconducibile alla categoria di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. non integra gli estremi di quella del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132 cod.proc.civ., n. 4 -dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante; e ciò sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile, sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi la propria, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità;
con il quarto motivo i ricorrenti adducono la violazione del combinato disposto degli artt. 116 e 132 cod.proc.civ., perché il Collegio d’a ppello ha dimenticato di esaminare tutto il materiale probatorio in suo possesso e non ha indicato le ragioni per le quali non ha esaminato la prova testimoniale, la scrittura provata che comprovava la restituzione della caparra confirmatoria, il certificato di residenza;
il motivo va rigettato;
oltre a ribadire quanto già rilevato supra sub § 3, deve aggiungersi che secondo il consolidato orientamento di legittimità non può attribuirsi al giudice di merito un vizio di motivazione che per emergere necessiti del confronto tra la sentenza ed elementi -atti processuali, prove, ecc. – estrinseci;
il vizio di motivazione se c’è deve emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata: Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054;
5) con il quinto motivo alla Cort e d’appello viene dai ricorrenti ascritta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod.civ. in correlazione agli artt. 116 e 132 cod.proc.civ. relativamente alla sussistenza dell ‘eventus damni ;
lamentano che la corte di merito ha erroneamente esonerato i creditori dall’onere di dimostrare che l’atto dispositivo avesse provocato una variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio della RAGIONE_SOCIALECOGNOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME che aveva continuato a svolgere la sua attività di costruzione e ristrutturazione di immobili finalizzati alla vendita fino al 2018;
né sarebbe stato attribuito rilievo al fatto che l’atto dispositivo rientrava nell’oggetto sociale della disponente e che, in applicazione della giurisprudenza di legittimità -Cass. n. 16986/2007- c iò richiedeva ‘un’interpretazione coerente con la esigenza di speditezza e certezza dei traffici giuridici’, altrimenti tutti gli atti compiuti nell’esercizio dell’impresa potessero essere oggetto di revocatoria; tantomeno la Corte d’appello avrebbe tenuto conto del fatto che l’art. 67 l. fall. è stato modificato, al fine di escludere dalla revocatoria fallimentare gli acquisti di immobili destinati a prima casa d’abitazione;
il motivo è infondato;
risponde a principio consolidato (Cass. 12/05/2022, n.15257) che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma basta il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso; tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è
onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
la Corte territoriale ha fatto buon governo della legge e della logica, per un verso, affermando correttamente che doveva essere il debitore a dare la prova della possibilità che aveva di garantire idoneamente il credito vantato dai NOME COGNOME, per altro verso, esponendo che il bene alienato era l’ultimo rimast o nel patrimonio della società disponente dopo che altri immobili erano stati nell’anno immediatamente successivo venduti ai figli dell’amministratore;
6) con il sesto motivo viene dai ricorrenti censurata, per violazione deli artt. 2901 cod.civ., 112 e 132 cod.proc.civ., la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto sussistente la scientia damni ;
nell’atto di citazione di primo grado parte attrice aveva dedotto che, allo scopo di rendere impossidente la società di cui era amministratore, NOME COGNOME aveva venduto la propria casa a se stesso, quindi, aveva riferito la sussistenza del consilium fraudis , cristallizzando la causa petendi , cioè facendo riferimento ad un atto dispositivo anteriore rispetto al sorgere del credito -il credito era s orto nel 2007 per effetto della sentenza di condanna, l’atto dispositivo era del 2006 – ; la Corte territoriale, anziché tenerne conto, ha violato l’art. 2901 cod.civ., perché ha applicato la disciplina relativa agli atti dispositivi posteriori all’origine del credito, e l’art. 112 cod.proc.civ., cioè il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e, infine, anche l’art. 132 cod.proc.civ. per non aver offerto alcuna giustificazione in ordine all’applicazione di un regime diverso da quello richiesto;
il motivo è infondato;
i ricorrenti dimostrano di non avere colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che, dopo aver escluso che il contratto del
2006 fosse un atto dovuto, non essendo stata dimostrata, la precedente stipulazione del contratto preliminare, ha considerato l’atto dispositivo raggiunto dalla domanda revocatoria posteriore al sorgere del credito, perché ha avuto riguardo non già per momento in cui era stata emessa la sentenza dal Tribunale di Pesaro, bensì per quello dell”instaur azione del giudizio, in applicazione del principio secondo cui anche il credito litigioso a una aspettativa di credito legittima all’esercizio dell ‘actio NOME (p. 7);
la decisione risulta sul punto conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte in tema di azione revocatoria, con riguardo all’anteriorità del credito rispetto all’atto da revocare, secondo i quali “per l’esercizio dell’azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr., ex multis : Cass. 05/09/2019, n. 22161)
quanto alla violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., deve osservarsi che, oltre a non risultare affatto dimostrato che i NOME COGNOME avessero agito per ottenere la revocazione di un atto dispositivo anteriore rispetto al sorgere del credito, sol perché avevano lamentato il fatto che NOME COGNOME nella doppia veste di amministratore della società e di acquirente della stessa non potesse che essere a conoscenza della condanna che la società RAGIONE_SOCIALE stava per subire e dello scopo fraudolento di liberarsi di ogni bene immobile, la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 cod.proc.civ., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere
(Cass. 12/09/2019, n. 22753); ipotesi di cui nel caso di specie non ricorrono i presupposti;
il ricorso va pertanto rigettato;
le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15/09/2023 dalla Terza