Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 23104 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 23104 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME PASQUALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
sul ricorso 25098/2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio ed in qualità di dipendenti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE in servizio alla data d ‘ inizio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE suddetto, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocato COGNOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del PresidRAGIONE_SOCIALE pro tempore , elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocato
COGNOME , rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO N. 8/2015 ENTE AUTONOMO FIERE DI COSENZA;
– intimata –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4561/2023 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 05/05/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Gli odierni ricorrenti, dipendenti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sottoposto a commissariamento, con deliberazione di Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Calabria n.13 del 23.01.2004, nonostante il susseguirsi di Leggi Regionali (tra cui la L.R. 11.05.2007 n. 9) che prevedevano l ‘ erogazione di contributi annui, da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione Calabria, per il funzionamento RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, vista l ‘ inerzia RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione che aveva determinato l ‘ impossibilità per l ‘ RAGIONE_SOCIALE di svolgere la propria attività e di pagare il personale dipendRAGIONE_SOCIALE e la mancata risposta da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione all ‘ atto di significazione ed istanza notificata in data 20.12.2011 dal commissario straordinario RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dagli stessi dipendenti di quest ‘ ultimo con cui veniva chiesto alla Regione Calabria di provvedere in osservanza RAGIONE_SOCIALEa normativa vigRAGIONE_SOCIALE, avevano adito il TAR Calabria (ricorso R.G. n. 568/2012) affinché venisse ordinato alla Regione di provvedere sull ‘ istanza, al fine di consentire lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività e funzioni che competevano all ‘ RAGIONE_SOCIALE.
In pendenza di ricorso, la Regione Calabria rigettava espressamRAGIONE_SOCIALE l ‘ atto di significazione ed istanza, con nota prot. n. 294367 del 06.09.2012.
Tale nota veniva quindi impugnata con motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 568/2012.
Il TAR Calabria, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 651/2013, dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il primigenio ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. ed accoglieva i motivi aggiunti, annullando il provvedimento regionale con cui è stato respinto l ‘ atto di significazione da loro rivolto al fine di ottenere l ‘ erogazione RAGIONE_SOCIALEe dovute retribuzioni ai dipendenti, la corresponsione all ‘ RAGIONE_SOCIALE
fiere RAGIONE_SOCIALE dei contributi atti a ripianare la difficile situazione finanziaria, nonché l ‘ adozione di qualsivoglia altro adeguato provvedimento, ivi inclusi la messa in liquidazione del suddetto RAGIONE_SOCIALE ed il trasferimento del relativo personale e statuiva che la Regione Calabria era tenuta ad esercitare i propri poteri-doveri, legislativamRAGIONE_SOCIALE previsti, ai fini del corretto funzionamento RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
In tale sede peraltro il TAR affermava la piena legitimatio ad causam dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, odierni ricorrenti.
La sRAGIONE_SOCIALEnza veniva notificata in data 20.06.2013 e – non essendo stato proposto appello nel termine perentorio di legge – sulla medesima statuizione si formava giudicato.
Poiché la Regione Calabria restava inerte rispetto alle statuizioni di cui alla sRAGIONE_SOCIALEnza predetta, l ‘ RAGIONE_SOCIALE e i dipendenti di quest ‘ ultimo adivano nuovamRAGIONE_SOCIALE il TAR Calabria, con ricorso per ottemperanza notificato in data 06.11.2013 ed iscritto al R.G. n. 1502/2013 chiedendo che il Giudice Amministrativo dichiarasse l ‘ obbligo RAGIONE_SOCIALEa Regione Calabria di dare esecuzione alla sRAGIONE_SOCIALEnza n. 651/2013 e fornisse in ogni caso ogni opportuno chiarimento in ordine alle modalità di ottemperanza.
SuccessivamRAGIONE_SOCIALE la Regione Calabria emanava il NUMERO_DOCUMENTO del 20.11.2013, con il quale veniva ‘ preso atto ‘ del ‘ mancato verificarsi RAGIONE_SOCIALEe condizioni necessarie per l ‘ erogazione del contributo straordinario di euro 150.000 a favore RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, contributo stabilito in base all’ art. 44 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47.
Venivano, quindi, proposti, nel giudizio di ottemperanza, motivi aggiunti per la declaratoria di nullità del suddetto provvedimento ex art. 114, c. 4 lett. b ), c.p.a. e 21 septies L. n.241/1990 e/o per il suo annullamento.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio con memoria del 28.04.2014 chiedendo la reiezione del ricorso.
In seguito, la Regione Calabria, con D.G.R. 188 del 13.05.2014 e con DPGR n. 100 del 02.10.2014, revocava il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa personalità giuridica pubblica RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Tali provvedimenti venivano dunque impugnati, per quanto di ragione, con ulteriori motivi aggiunti, notificati in data 11.12.2014.
Il TAR con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 879/2014 depositata il 06.06.2014, disponeva ex art. 32 cod. proc. amm. la conversione del rito di ottemperanza in rito di legittimità.
In pendenza di giudizio, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 8/2015, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava il fallimento RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Gli odierni ricorrenti, nel frattempo licenziati, provvedevano a riassumere nei confronti RAGIONE_SOCIALEa curatela il giudizio innanzi al TAR, giusta apposito atto notificato il 30.09.2015.
Il TAR Calabria accoglieva il ricorso e rigettava i motivi aggiunti, accertando la violazione del giudicato amministrativo, laddove la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 651/2013 aveva evidenziato che dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 28, comma 4, L.R. 9/2007 e RAGIONE_SOCIALEa L.R. n.13/1986, era stata prevista una contribuzione costante annuale nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sRAGIONE_SOCIALEnza proponeva appello, innanzi al Consiglio di Stato, la Regione Calabria con ricorso R.G. n. 485/2017 notificato il 26.01.2017.
La Regione eccepiva per la prima volta il difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti.
Il Consiglio di Stato adìto, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 819/2021 pubblicata il 27.01.2021, riformava la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1511/2016, dichiarando ‘ inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in luogo del giudice ordinario ‘.
Tale statuizione veniva impugnata dai ricorrenti in epigrafe innanzi alle SS.UU. di questa Corte con ricorso ex art. 110 cod. proc. amm. e 362 cod. proc. civ. iscritto al RG n. NUMERO_DOCUMENTO.
Il ricorso veniva accolto con decisione n. 25292/2022 pubblicata il 24.08.2022 che, condividendo i rilievi dei ricorrenti riguardo al giudicato esterno, formatosi a seguito RAGIONE_SOCIALEa decisione n. 651 del 2013, dichiarava la giurisdizione del Giudice Amministrativo rimettendo le parti innanzi a quest ‘ ultimo.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi al Consiglio di Stato.
Quest ‘ ultimo con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4561/2023 pubblicata il 05.05.2023 accoglieva nuovamRAGIONE_SOCIALE l ‘ appello RAGIONE_SOCIALEa Regione Calabria, condividendo l ‘ eccezione di carenza di legittimazione e dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado iscritto al RG n. 1502/2013.
Riteneva, in ossequio al principio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, assorbRAGIONE_SOCIALE l ‘ accoglimento del motivo relativo alla mancanza di legittimazione dei lavoratori e che tale accoglimento consentisse anche di soprassedere dallo scrutinio RAGIONE_SOCIALEe questioni di inammissibilità del ricorso in appello sollevate dai ricorrenti in riassunzione, odierni appellati, stante l ‘ inammissibilità del ricorso introduttivo.
Evidenziava che, come precisato anche da questa Corte nella sopra citata decisione n. 25292 del 2022, la controversia non concerneva il pagamento indiretto dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, perché costoro non avevano allegato alcun rapporto, nascRAGIONE_SOCIALE dalla legge o contrattuale, con la Regione Calabria, ma solo chiesto che la Regione adempisse ai propri obblighi istituzionali per garantire all ‘ RAGIONE_SOCIALE la dotazione finanziaria necessaria per il pagamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione, RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni al proprio personale.
Rilevava che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE non aveva inteso riassumere il giudizio ai fini RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione del processo interrotto, che si era, pertanto, estinto nei suoi confronti; il giudizio era stato riassunto dai dipendenti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE che avevano agito sostanzialmRAGIONE_SOCIALE in surroga alla RAGIONE_SOCIALE del fallimento.
Riteneva l ‘ inammissibilità di tale azione, stante il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti.
Evidenziava che la controversia in esame non concerneva una posizione di interesse legittimo inerRAGIONE_SOCIALE alla domanda di pagamento indiretto RAGIONE_SOCIALEe loro spettanze nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE dichiarato fallito, ma era finalizzata all ‘ accertamento del potere-dovere RAGIONE_SOCIALEa Regione Calabria di esercitare le proprie attribuzioni funzionali come prescritto nelle leggi regionali, anche al fine di consentire il corretto funzionamento RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Rilevava che i ricorrenti, con l ‘ azione in ottemperanza, pretendevano di far valere, in surroga, in quanto terzi, il diritto RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, dichiarato fallito, creditore nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Regione Calabria, alle spettanze riconosciute con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 651 del 2013, passata in giudicato.
Riteneva che se l ‘ azione surrogatoria, disciplinata dall ‘ art. 2900 cod. civ., costituisce uno dei mezzi di conservazione RAGIONE_SOCIALEa garanzia patrimoniale apprestato dall ‘ ordinamento in favore del creditore, consistRAGIONE_SOCIALE nella facoltà per il creditore di esercitare i diritti e le azioni che spettano al proprio debitore nei confronti dei terzi, tuttavia, secondo i principi generali, il fallimento priva il
creditore del fallito RAGIONE_SOCIALEa legittimazione all ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALE ‘ azione surrogatoria nei confronti del debitore di quest ‘ ultimo.
Tale difetto di legittimazione sarebbe stato sanabile ex tunc dalla costituzione in giudizio del curatore fallimentare il quale, agendo per ottenere il pagamento del credito, avesse manifestato la volontà di ratificare la precedRAGIONE_SOCIALE condotta difensiva (Cass. n. 19045 del 2005).
Nella specie, però, a tale onere processuale la RAGIONE_SOCIALE non aveva ottemperato, sicchè non era consentito ai dipendenti agire in surrogatoria per ottenere l ‘ ottemperanza alla sRAGIONE_SOCIALEnza del T.A.R. n. 651 del 2013.
Propongono ricorso per cassazione i lavoratori indicati in epigrafe.
La Regione Calabria ha resistito con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 76 comma 4, 87 comma 3, 92 comma 3 e 114, commi 8 e 9, cod. proc. amm., nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 276, comma 2, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 1 e 362, comma 1, cod. proc. civ.
Assumono che il Consiglio di Stato non avrebbe potuto soprassedere dall ‘ esaminare l ‘ eccezione di rito di irricevibilità/inammissibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ appello proposto, in quanto preliminare e prodromica a tutte le altre.
2. Il motivo è inammissibile.
Com ‘ è noto, il controllo spettante a queste Sezioni Unite in sede d ‘ impugnazione RAGIONE_SOCIALEe sRAGIONE_SOCIALEnze del Consiglio di Stato è limitato al riscontro RAGIONE_SOCIALE ‘ eventuale violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, configurabile quando detto giudice si sia pronunciato su una materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero abbia negato la propria giurisdizione sull ‘ erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.
Ed infatti il controllo del limite esterno RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, che l ‘ art. 111, ottavo comma, Cost., affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o in procedendo , senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione amministrativa, considerato che l ‘ interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme
costituisce il proprium distintivo RAGIONE_SOCIALE ‘ attività giurisdizionale (così, tra le altre, Cass., Sez. Un., 7 luglio 2021, n. 19244; 4 dicembre 2020, n. 27770; 20 marzo 2019, n. 7926; 3 agosto 2018, n. 20529).
Nello specifico, le doglianze dei ricorrenti secondo i quali il Giudice amministrativo non avrebbe fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa esistRAGIONE_SOCIALE e vigRAGIONE_SOCIALE (soprattutto di quella processuale) ed avrebbe ‘soprasseduto’ dall’ esaminare l ‘ eccezione di rito -assolutamRAGIONE_SOCIALE preliminare e prodromica rispetto a tutte le altre – RAGIONE_SOCIALE ‘ irricevibilità/inammissibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ appello per decidere la causa sulla base RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, avrebbe sconfinato dai limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione.
In realtà rientra nel proprium RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione l ‘ individuazione RAGIONE_SOCIALEa questione ritenuta di più agevole soluzione in applicazione del principio processuale RAGIONE_SOCIALEa ‘ragione più liquida’, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., anche se logicamRAGIONE_SOCIALE subordinata, senza che risulti necessario esaminare previamRAGIONE_SOCIALE le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica RAGIONE_SOCIALEe soluzioni sul piano RAGIONE_SOCIALE ‘ impatto operativo piuttosto che su quello RAGIONE_SOCIALEa coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo RAGIONE_SOCIALE ‘ evidenza a quello RAGIONE_SOCIALE ‘ ordine RAGIONE_SOCIALEe questioni da trattare ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 276 cod. proc. civ. (v. ex multis Cass., Sez. 5, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. , Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936).
In ogni caso, anche un errore nell ‘ applicazione del suddetto principio, sul presupposto di una sua inoperatività nell ‘ ipotesi (cui i ricorrenti paiono riferirsi) in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmRAGIONE_SOCIALE ad esiti definitori reciprocamRAGIONE_SOCIALE non sovrapponibili (v. Cass., Sez. 2, n. 9 gennaio 2024, n. 693), resta un errore interno all ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione amministrativa e non sconfina in un eccesso.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2909 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 324 cod. proc. civ., degli artt. 7, 29, 31, 35 comma 1, 39 del cod. proc. amm. nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 100 cod. proc. civ. e 24 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, in relazione agli artt. 360 comma 1 n. 1 e 362, comma 1, cod. proc. civ.
Assumono che sulla questione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa loro legittimatio ad causam si sia formato giudicato, sia con riferimento alla sRAGIONE_SOCIALEnza del TAR
Calabria n. 651/2013, sia con riferimento alla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALEe SS.UU. n. 25292/2022, pronunciata sulla medesima controversia.
4. Il motivo è inammissibile.
Anche in questo caso si lamenta un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione, vizio che, attenendo all ‘ esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non è deducibile dinanzi alle Sezioni Unite.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2900 cod. civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 1 e 362 comma 1 cod. proc. civ.
Sostengono che il Consiglio di Stato sarebbe incorso in eccesso di potere giurisdizionale non considerando che essi ricorrenti bene avrebbero potuto agire ex art. 2900 cod. civ., in surrogazione del debitore inerte.
6. Il motivo è inammissibile.
Valgono le stesse ragioni evidenziate con riguardo ai motivi che precedono.
Anche con tale doglianza i ricorrenti lamentano, nella sostanza, un erroneo esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale e non una esorbitanza rispetto al perimetro di quest ‘ ultima.
Le contestazioni di cui al motivo non prospettano alcuna forma di eccesso di potere e si risolvono nel tentativo di sottoporre la sRAGIONE_SOCIALEnza del Consiglio di Stato ad un sindacato giurisdizionale che ha ad oggetto l ‘ interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge, attività, questa, che, anche ipotizzando la sussistenza del vizio lamentato, non potrebbe in alcun modo tradursi nel superamento dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione.
Il ricorso è conclusivamRAGIONE_SOCIALE inammissibile.
Quanto alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese, valuta il Collegio che l ‘ assoluta peculiarità RAGIONE_SOCIALEa vicenda in esame, come evincibile dall ‘ iter RAGIONE_SOCIALEa stessa riassunto nello storico di lite, giustifichi la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti.
O ccorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/ 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2024.