Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26955 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 26955 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso 24128-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente principale –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 205/2024 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/09/2024 R.G.N. 14/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
Oggetto
RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO CONTRATTO AD ESECUZIONE CONTINUATA
R.G.N.24128/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 24/09/2025
PU
udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Genova, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore di NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE società sportiva dilettantistica a RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato risolto il contratto per prestazioni sportive (instaurato fra le parti) a decorrere dal 6.4.2020 e condannato la società a pagare la complessiva somma di euro 6.750,00, oltre accessori, compensando per un terzo le spese di lite e condannando la società appellante al pagamento del residuo.
La Corte territoriale -ritenuto evento straordinario ed imprevedibile la chiusura anticipata del campionato per decisione della Lega Pallavolo, serie A, a causa dell’emergenza pandemica Covid 19 ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro e, valutando le prestazioni già eseguite alla data della risoluzione (in forza del rinvio dell’art. 1467 c.c. all’art. 1458 c.c.), ha ritenuto sproporzionata la riduzione del compenso (pattuito per la stagione di campionato 2019/2020) effettuata dalla società (pari al 25%, come indicato nelle Linee guida della Legavolley) e l’ha rideterminata (in conseguenza della risoluzione del contratto all’inizio di aprile 2020, quando erano state disputate 19 partite sulle complessive 22 del campionato, e tenuto conto del vincolo che aveva legato, in via esclusiva, l’atleta alla società, i cui allenamenti successivi all’aprile 2020 erano nel suo stesso interesse di mantenersi in forma, e non nell’interesse della società di vincere le competizioni) nella percentuale del 10%, con conseguente ricalcolo delle somme dovute e condanna della società.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L’atleta ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su cinque motivi, illustrati da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione degli artt. 1467 e 1458 c.c., avendo la Corte territoriale determinato i l compenso dovuto all’atleta in misura eccessiva, considerato che la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo salvo il limite delle prestazioni già eseguite, le quali -alla data di risoluzione del contratto medesimo -erano inferiori rispetto al compenso liquidato dai giudici di merito (l’atleta ha ricevuto il complessivo importo di euro 33.750,00 pari al compenso dovuto per giorni 202 mentre i giorni anteriori alla risoluzione erano 186, sui 270 giorni totali).
Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione degli artt. 1467 c.c. e 112 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, dichiarato la risoluzione del contratto e determinato un compenso per ripristinare equamente le condizioni contrattuali in assenza di richiesta di riduzione ad equità da parte dell’atleta, riservata, dal comma 3 dell’art. 1467 c.c., esclusivamente al creditore della prestazione divenuta eccessivamente onerosa.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 114 in relazione all’art. 1467 avendo, la Corte di appello, determinato un compenso -nella misura del 10% – di sua iniziativa, in assenza di concorde richiesta delle parti.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., primo comma, n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 avendo, la Corte territoriale, trascurato che la società aveva evidenziato (con il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo) che l’atleta aveva instaurato un altro rapporto di prestazione sportiva con la RAGIONE_SOCIALE dall’11.6.2020: la valutazione di questo fatto non avrebbe portato i giudici di merito a rilevare uno squilibrio del contratto a svantaggio dell’atleta tale da ritenere giusto il ripristino delle condizioni contrattuali mediante una riduzione del 10% del compenso originariamente pattuito.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, trascurato -all’atto della liquidazione delle spese processuali -l’esito complessivo del giudizio, contrassegnato dalla revoca del decreto ingiuntivo, dal rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall’opposto, dall’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di prestazione sportiva per eccessiva onerosità sopravvenuta sollevata dall’opponente, dalla illegittima sostituzione del giudice all’opposto appellato, il quale non ha formulato alcuna offerta di riduzione ad equità del presunto credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo ma ha invece sempre agito per ottenere il maggior importo richiesto, ridotto d’ufficio nella misura del 40%.
Con il primo motivo di ricorso incidentale l’atleta deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1467 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello fatto erronea e falsa applicazione del principio di disponibilità delle prove e del principio di diritto della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, posto che la decisione di sospendere il
campionato ad aprile 2020 proveniva dalla RAGIONE_SOCIALE, associazione formata da tutte le società di pallavolo, compresa la RAGIONE_SOCIALE; non si è, pertanto, concretizzata una impossibilità assoluta della prestazione, posto che gli atleti avevano offerto di concludere i campionati a porte chiuse nei 7 giorni successivi all’adozione del d.P.C.M. 8.3.2020 e che la società RAGIONE_SOCIALE non aveva subito alcuna perdita economica.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1467 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere, la Corte di appello, fatto erronea e falsa applicazione del principio di disponibilità delle prove e del principio di diritto della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità con riguardo all’interesse di COGNOME a ricevere la prestazione dell’atleta, e per avere la Corte di appello omesso di esaminare un fatto storico decisivo del giudizio, ossia lo svolgimento -seppur ‘individualmente’ – di allenamenti in data successiva al 6.4.2020 e il mancato invio della lettera di risoluzione del contratto, elementi che escludono la ricorrenza di una causa di assoluta impossibilità alla prestazione.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art 1467 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello fatto erronea e falsa applicazione del principio di disponibilità delle prove avuto riguardo alla possibilità, dell’atleta, di chiedere la modifica delle condizioni contrattuali, posto che la risoluzione del contratto è stata chiesta, dalla società, solamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo presentato dal Coscione.
Con il quarto motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale fatto erronea e falsa applicazione del principio di disponibilità delle prove ritenendo cessata la prestazione del Coscione al 06/04/2020 a fronte, invece, della richiesta della società di liberare l’alloggio fornito nel Comune di Calci ma di continuare individualmente gli allenamenti.
Con il quinto motivo si denunzia violazione/falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) per avere la Corte di appello errato nel compensare parzialmente le spese di causa, liquidandole a favore del sig. COGNOME con una riduzione di un terzo, nonostante lo stesso si fosse visto accogliere la domanda, seppur rideterminata nell’importo; in ogni caso, le spese successive alla proposta conciliativa del giudice di primo grado dovevano essere poste a carico della società, che aveva rifiutato la suddetta proposta ed era statapoi condannata, in secondo grado, a pagare una somma superiore a quella oggetto della proposta.
I primi quattro motivi del ricorso principale, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale non sono fondati e per la parte residua sono inammissibili.
11.1. Questa Corte ha affermato che la declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’art. 1458 c.c., l’obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non consente al giudice di emettere i relativi provvedimenti restitutori senza richiesta della parte interessata (Cass. n. 7234/1995). Nel caso, peraltro, di contratti di durata, l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: in tal caso, non si applica il principio per cui viene meno, con efficacia retroattiva, il contratto come causa giustificatrice degli obblighi e delle prestazioni eseguite (con conseguente ripristino dello stato esistente al momento della
stipulazione del contratto), perché determinate prestazioni sono ormai entrate a far parte del patrimonio dei rispettivi contraenti.
11.2. La Corte distrettuale, nell’adottare la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di prestazione sportive, ha correttamente rimarcato che la retroattività ex art. 1458 c.c. della pronuncia non comprendeva le prestazioni (sportive) già eseguite dall’atleta e in base ad un apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede di legittimità che ha tenuto conto sia degli importi previsti nel contratto stipulato tra le parti sia della fase di interruzione del campionato -ha, su espressa richie sta dell’atleta (che ha agito in sede monitoria per ottenere la controprestazione), valutato i rispettivi obblighi, determinando il corrispettivo spettante al creditore adempiente (l’atleta). L’accertamento delle reciproche obbligazioni maturate sino alla data di risoluzione del contratto (trattandosi di contratto ad esecuzione continuata e di avvenuto accertamento di prestazioni già riscosse, con valore satisfattivo, dalla società) discende, pertanto, direttamente dalla domanda proposta dal contraente che ha subìto la risoluzione del contratto.
11.3. Per la parte residua, le doglianze adombrano, nella loro essenza, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolvono nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto, esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione di rilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato e plausibile apprezzamento.
12. Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili in quanto la valutazione in fatto circa l’assenza di una situazione riconducibile al novero di quelle legittimanti una pronunzia ex art. 1467 c.c. è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e
come tale incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione.
12.1. Questa Corte ha affermato che il carattere della straordinarietà è di natura obiettiva, qualificando un evento in base all’apprezzamento di elementi (come la frequenza, le dimensioni, l’intensità, ecc.) suscettibili di misurazione, tali pertanto da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quantomeno di ordine statistico (v. Cass., n. 22396/2006; Cass., n. 2661/2001; Cass., n. 3342/1994); il carattere della imprevedibilità deve essere valutato secondo criteri obiettivi, riferiti ad una normale capacità e diligenza media, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso sussistenti al momento della conclusione del contratto (v. Cass., n. 1559/1995), non essendo sufficiente l’astratta possibilità dell’accadimento.
12.2. L’accertamento da parte del giudice di merito della sussistenza o meno dei caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi che hanno determinato l’eccessiva onerosità di una delle prestazioni corrispettive previste in contratti ad esecuzione differita spetta peraltro al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (v. Cass., n. 22396/2006; Cass. n. 2661/2001, Cass. n. 12235/2007), attualmente verificabile – nel regime risultante dalla mod ifica dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.2012, n. 134 nei limiti della riduzione al ‘minimo costituzionale’ (Cass. S.U. n. 8053/2014).
12.3. La Corte di appello ha fornito ampio corredo argomentativo a supporto della natura straordinaria ed imprevedibile dell’evento che ha determinato una situazione di eccessiva onerosità della prestazione, richiamando la delibera della Legavolley di chiusura anticipata del
campionato del 6.4.2020, l’omogeneità della situazione nell’ambito di altre discipline sportive (tutti gli sport c.d. minori), la soggettività autonoma della Legavolley rispetto ai singoli associati (le varie società sportive), la difficoltà di espletare i campionati mediante l’adozione di stringenti misure precauzionali
Il quinto motivo del ricorso principale e il quinto motivo del ricorso incidentale, entrambi concernenti la statuizione sulle spese di lite, sono infondati.
13.1. Questa Corte ha affermato che ‘In tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell’ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch’essa accolta, dell’altra parte’ (Cass. n. 1269/2020; nello stesso senso, Cass. n. 31444/2023).
13.2. La pronuncia impugnata, considerata la pluralità di domande contrapposte (l’intero corrispettivo pattuito nel contratto di prestazioni sportive, l’atleta; la risoluzione del contratto e la legittimità della parziale controprestazione già erogata, la società) e il loro parziale accoglimento (con parziale soccombenza reciproca), è manifestazione, da una parte, del legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice di compensare le spese in tutto o in parte in presenza di soccombenza reciproca (o degli altri requisiti richiesti dalla legge) e, dall’altra, della valutazione del valore della domanda ‘maggiormente accolta’, in ossequio al principio innanzi richiamato.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
15. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME