Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29257 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25811/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
— controricorrente —
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
— controricorrente —
avverso la sentenza n. 3365/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 20/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 20/5/2019, la Corte d’appello di Roma, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (sentenza n. 6546/2016), ha rigettato la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, diretta, per quel che ancora rileva in questa sede, alla condanna della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti (ovvero, in subordine, alla corresponsione di un’indennità a titolo di arricchimento ingiustificato) in relazione agli esiti di una complessa operazione negoziale, in forza della quale RAGIONE_SOCIALE si era impegnata alla fornitura, in favore di RAGIONE_SOCIALE, di carburante destinato alla vendita, mentre quest’ultima (dopo un primo periodo di gestione diretta della vendita del carburante) aveva concesso a titolo di comodato l’impianto di distribuzione alla RAGIONE_SOCIALE (società partecipata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE) affinché provvedesse alla distribuzione del carburante con modalità automatiche;
secondo la prospettazione della RAGIONE_SOCIALE (originaria attrice), a seguito della risoluzione consensuale del contratto di convenzionamento con la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE si era rifiutata di restituire ad RAGIONE_SOCIALE l’impianto di distribuzione concessole in comodato, nonostante le parti di tale ultimo contratto avessero consensualmente provveduto, in sede di rinegoziazione, ad allineare la durata del comodato (originariamente prevista per la data del 6/12/2006) a quella del contratto di convenzionamento con RAGIONE_SOCIALE, ossia al 30/5/2005;
a fronte del rifiuto opposto da RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dell’impianto di distribuzione (nella specie motivato dalla deAVV_NOTAIOa inderogabilità della durata legale minima dei contratti di comodato delle aree di servizio, pari a sei anni), RAGIONE_SOCIALE ha invocato la condanna della RAGIONE_SOCIALE e della medesima RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti in corrispondenza del periodo di ritenuta illegittima detenzione dell’impianto di distribuzione da parte di RAGIONE_SOCIALE, ossia dal 3/5/2005 al 6/12/2006;
a fondamento della decisione di rigetto, il giudice del rinvio ha evidenziato come, secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione nella pregressa fase di legittimità, la durata legale di sei anni ( ex d.lgs. n. 32/98) del comodato stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dovesse ritenersi inderogabile, con la conseguente legittimità della detenzione dell’impianto di distribuzione, da parte della società comodataria, fino al termine del 6/12/2006 originariamente convenuto;
ciò posto, nessun risarcimento avrebbe potuto riconoscersi in favore di RAGIONE_SOCIALE; e tanto, pur volendo ritenere in astratto ammissibile la prospettazione avanzata in sede di rinvio da quest’ultima società, in ordine a una pretesa ultrattività del contratto di convenzionamento con la RAGIONE_SOCIALE
(asseritamente derivabile dall’indissolubilità della relativa connessione con il contratto di comodato), avendo RAGIONE_SOCIALE inteso risolvere tale ultimo contratto di convenzionamento in modo espresso, con la conseguente impossibilità di una sua reviviscenza automatica;
né avrebbe potuto configurarsi alcuna forma di responsabilità risarcitoria derivante da un asserita preordinazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (in violazione dei canoni di correttezza e buona fede), non essendo risultata, nella specie alcuna forma di illecita compromissione delle libere determinazioni negoziali di RAGIONE_SOCIALE;
del tutto priva di fondamento, infine, doveva ritenersi la domanda di RAGIONE_SOCIALE vòlta alla condanna delle controparti alla corresponsione di un’indennità a titolo di indebito arricchimento, avuto riguardo alla legittimità della detenzione dell’impianto di distribuzione del carburante da parte di RAGIONE_SOCIALE (sulla base del rapporto di comodato), ed avuto altresì riguardo al carattere meramente complementare e sussidiario dell’azione di arricchimento, proponibile unicamente nel caso in cui il danneggiato sia sfornito di alcun altra azione basata su un contratto, un fatto illecito o su un altro fatto o atto giuridicamente rilevante;
avverso la sentenza del giudice del rinvio, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono ciascuna con un proprio controricorso;
RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, congiuntamente, hanno depositato memoria;
con ordinanza interlocutoria n. 18045/2023 pronunciata all’esito della camera di consiglio del 23 febbraio 2023, il ricorso veniva rinviato
a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione in tema di azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., ritenuta rilevante ai fini della decisione del quinto motivo del ricorso;
a seguito della decisione delle Sezioni Unite (sentenza n. 33954 del 5/12/2023) la trattazione del ricorso è stata fissata per l’odierna adunanza;
RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ancora congiuntamente, hanno nuovamente depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1, commi 6 e 6bis del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, in combinato con l’art. 1421 cod. civ. (ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità del contratto di comodato per difetto di causa, tenuto conto che il contratto di cessione in comodato concluso ai sensi del d.lgs. n. 32/98 (come quell’oggetto del presente giudizio) implicava necessariamente la contestuale stipulazione di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione di carburante, imponendo un collegamento negoziale unilaterale tra i due negozi, con la conseguente inconfigurabilità di un rapporto di comodato che non postuli la contestuale vigenza di un rapporto di convenzionamento per la fornitura del carburante;
con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 6 e 6bis del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 ( ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare il necessario collegamento funzionale tra il contratto di
convenzionamento e il contratto di comodato dell’impianto di distribuzione di carburante, con la conseguente necessaria correlazione tra la norma (eccezionale) sulla durata legale del contratto di comodato e la contestuale perdurante efficacia del contratto di convenzionamento; ciò posto, nel caso di specie, una volta estinto il principale contratto di convenzionamento in data 30/6/2005, il comodato concluso con la RAGIONE_SOCIALE non poté che sottrarsi alla disciplina imperativa del termine, in quanto destinata ad applicarsi unicamente nel quadro della più ampia operazione economica relativa alla distribuzione dei carburanti;
i due motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono inammissibili;
osserva il Collegio come la società ricorrente abbia argomentato la rilevanza dei motivi in esame sul presupposto, da un lato, del necessario collegamento negoziale tra il contratto di convenzionamento concluso con la RAGIONE_SOCIALE e il contratto di comodato concluso con la RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, dell’inevitabile caducazione di tale ultimo contratto per effetto della risoluzione del primo;
al riguardo, varrà evidenziare come il palese contrasto della seconda asserzione (l’inevitabile caducazione del contratto di comodato per effetto della risoluzione del contratto di convenzionamento) con il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione nella pregressa fase di legittimità del presente giudizio e, dunque, la sua conseguente argomentazione in violazione dell’art. 384 c.p.c., si traducano nell’esito della sostanziale irrilevanza del tema del (preteso) necessario collegamento negoziale tra i due contratti, con la conseguente inammissibilità di entrambe le censure in esame;
ed invero, con la pronuncia emessa nel corso del presente giudizio, la Corte di cassazione ha espressamente evidenziato come la disciplina posta dai commi 6 e 6bis dell’art. 1 del d.lgs. n. 32 del 98 costituisca ‘una disciplina limitativa dell ‘ autonomia contrattuale, non solo per quanto qui rileva in ordine alla durata legale del contratto, ma anche quanto alla naturale gratuità, assunta a requisito necessario della cessione dell’impianto da parte del titolare dell’autorizzazione in chiara funzione protettiva del gestore, in ragione del quale opera anche il meccanismo della sostituzione automatica di clausola; peraltro, sebbene la cessione comporti la stipula di un contratto di fornitura o di somministrazione dei carburanti, cui è evidentemente funzionale la stessa cessione, il chiaro tenore del disposto normativo non lascia affatto intendere che, per la relativa applicazione, occorra che il ‘titolare dell’autorizzazione’ e il fornitore coincidano ‘ ;
secondo la corte di legittimità, dunque, la norma denunciata non impone affatto la coesistenza del contratto di comodato con un contratto di fornitura tra le medesime parti del contratto di comodato, ben potente coesistere, il comodato, con un contratto di fornitura che il comodatario abbia stipulato con terzi: e ciò, è proprio quello che è accaduto nel caso di specie, poiché accanto al comodato tra RAGIONE_SOCIALE coincise la coesistenza di un rapporto di fornitura tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
proprio a tale riguardo, la corte di legittimità ha puntualizzato come, sotto questo versante, si riveli ‘ neutro l’argomento suppletivo svolto dalla Corte di appello con riferimento alla coincidenza temporale tra la scadenza (30.06.2005) fissata nell”atto integrativo’ del comodato RAGIONE_SOCIALE/Segit e la naturale scadenza contrattuale del convenzionamento Kupit/RAGIONE_SOCIALE fissata per la medesima data (coincidenza che non era affatto prevista dal contratto originario,
destinato a durare oltre il contratto di convenzionamento, sino al 04.12.2006, con una previsione eccedente lo stesso limite minimo di durata legale del rapporto). Invero – a prescindere dalla configurabilità del collegamento negoziale, pure controversa tra le parti -l ‘ argomento varrebbe, al più, a individuare il movente della pattuizione integrativa, ma non sottrarrebbe, comunque, la pattuizione stessa al rilievo della violazione della durata legale del contratto di cessione’ ;
dev ‘ essere pertanto rilevata l’inammissibilità dei motivi in esame nella misura in cui propongono di affermare un principio -la necessaria conformità della durata del contratto di comodato rispetto a quella del ( l’ asseritamente collegato) contratto di convenzionamento -in palese contrasto con quello viceversa stabilito dalla Corte di cassazione nel corso del presente giudizio;
con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. ( ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di esaminare il profilo (decisivo ai fini della valutazione della tutela dell’affidamento di RAGIONE_SOCIALE) concernente l’avvenuta rinegoziazione, con la RAGIONE_SOCIALE, del termine di validità del contratto di comodato (anticipato dal 6/12/2006 al 30/5/2005), tale da giustificare il pieno affidamento della società comodante circa l’effettiva durata del rapporto contrattuale, con la conseguente violazione, da parte della società comodataria, del divieto di venire contra factum proprium (direttamente correlato al rispetto della buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c.), avendo quest’ultima società, dapprima convenuto una data per la cessazione del comodato ed essendosi, successivamente, rifiutata illecitamente di rispettare tale termine;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la censura in esame muova dal presupposto della pretesa tutelabilità dell’affidamento nutrito da una parte contrattuale sulla validità dell’impegno negoziale assunto dalla propria controparte pur quando assunto in contrasto con norme imperative di legge (come nella specie, in relazione alla norma imperativa che impone la durata sessennale del contratto di comodato);
in breve, l’argomentazione sostenuta dalla società ricorrente varrebbe a riconoscere la legittimità (e dunque la tutelabilità in termini risarcitori) dell’affidamento nutrito da una parte sulla persistenza di effetti giuridici (una durata del contratto di comodato inferiore a quella imposta imperativamente dalla legge) che l’ordinamento non consente in alcun modo di realizzare;
al riguardo, è appena il caso di richiamare i termini del consolidato insegnamento della giurisprudenza legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi esclusa la tutelabilità dell’affidamento riposto da una parte sulla validità di un contratto concluso in violazione di norme di carattere generale (di cui può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l’uso della normale diligenza), non essendo in tal caso ragionevolmente configurabile un affidamento incolpevole del privato (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11135 del 13/05/2009, Rv. 608244 -01 e successive conformi);
varrà da ultimo evidenziare, sul punto, come la società ricorrente si sia del tutto sottratta all’onere di confrontarsi con la complessiva motivazione elaborata dalla corte territoriale, con particolare riguardo alla rilevata conservazione, in capo a entrambe alle parti, dell’integrale ampiezza dei margini operativi della propria libertà negoziale (cfr. le ultime proposizioni della pag. 7 della sentenza impugnata);
con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 e del dovere di riqualificare la domanda ex art. 113 comma 1 cod. proc. civ. ( ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di distinguere tra la nozione del ‘contratto’ e quella del ‘rapporto giuridico’ e, in particolare, tra la durata minima legale del contratto e il potere di disposizione del diritto che ne discende; nel caso di specie, il giudice a quo avrebbe dovuto esaminare tutte le possibili qualificazioni giuridiche della domanda risarcitoria e della domanda di indebito arricchimento avanzate da RAGIONE_SOCIALE, valorizzando l’atto attraverso il quale RAGIONE_SOCIALE dispose del proprio diritto di avvalersi del più lungo termine del comodato, rinunciandovi, con il conseguente rilievo dell’estinzione del rapporto di comodato e l’accoglimento delle domande risarcitorie o di indebito arricchimento;
il motivo è inammissibile;
osserva preliminarmente il Collegio come società ricorrente abbia totalmente trascurato di indicare e specificare l’ an e il quomodo della proposizione della pretesa ‘domanda’ sulla quale giudice a quo avrebbe omesso di pronunciarsi, in tal modo incorrendo nell’evidente inadempimento degli oneri di puntuale allegazione imposti da ll’art. 366 n. 6 c.p.c. e, gradatamente, del divieto della proposizione di domande nuove e diverse rispetto a quelle tempestivamente proposte dinanzi al giudice di primo grado;
ciò posto, deve essere in ogni caso rilevata l’inammissibilità dell’argomentazioni sostenute con la censura in esame, dovendo rilevarsi come, attraverso le stesse, la società ricorrente insista nel ribadire l’erronea tesi della (eventuale) legittimità dell’atto di disposizione, da parte della società comodataria, del termine
contrattuale previsto a suo favore, là dove la norma di legge, che impone la durata sessennale del contratto di comodato di impianti di distribuzione di carburanti, esclude in ogni caso che tale effetto possa essere raggiunto attraverso l’esercizio della autonomia negoziale;
con il quinto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2041 cod. civ. ( ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda di condanna delle controparti al pagamento di un’indennità per ingiustificato arricchimento, valorizzando l’irrilevante circostanza della legittima detenzione dell’impianto (‘ in virtù del rapporto contrattuale ‘) da parte della società comodataria, senza tener conto della sola rilevanza dell’assenza di una causa giustificativa dell’arricchimento (indipendentemente dall’illiceità della conAVV_NOTAIOa dell’arricchito), e interpretando erroneamente il carattere di residualità e di sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c., senza tener conto del nesso di alternatività logica tra l’azione risarcitoria (nella specie disattesa) e l’azione di ingiustificato arricchimento, con la conseguenza che, una volta respinta la domanda formulata in via principale, il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare l’avvenuto sfruttamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell’impianto concesso in comodato in assenza di alcuna giusta causa;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente individuato la giustificazione rinvenuta a fondamento dell’acquisizione (da parte della RAGIONE_SOCIALE) dei profitti connessi allo sfruttamento dell’impianto di distribuzione del carburante fino alla scadenza del contratto di comodato secondo la sua durata di legge; ossia il ‘titolo’ (coincidente il titolo contrattuale di comodato) giustificativo della perdurante detenzione di tale impianto da parte
della società comodataria fino al dicembre del 2006, in ottemperanza ho disposto imperativo di legge;
da qui l’elementare riscontro dell’obiettiva insussistenza di alcun arricchimento ingiustificato della RAGIONE_SOCIALE; e tanto, a dispetto della non configurabilità in ogni caso dell’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c., in conformità a quanto da ultimo rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la domanda di arricchimento senza causa resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da nullità (caso di specie, parziale) del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (cfr. Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023, Rv. 669447 – 01);
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; liquidano come da le spese seguono la soccombenza e si dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna controricorrente, in complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione