Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 7320 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 7320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4108/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIB. SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE n. 215/2022, depositata il 17/11/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
RAGIONE_SOCIALE impugnava la deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta comunale di RAGIONE_SOCIALE n. GC – 2021- 65 dell’8 marzo 2010, recante l’approvazione RAGIONE_SOCIALE “Proposta di ripartizione economica” del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la realizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO lato est ed opere collegate, da porre a carico dei comparti interessati all’opera.
Nella narrativa dell’atto introduttivo si esponeva che: a) nei primi anni del 2000, venne costituita la società, interamente in mano pubblica, RAGIONE_SOCIALE, partecipata dal RAGIONE_SOCIALE nella misura del 95,58% del capitale, avente la finalità di realizzare – nell’ambito RAGIONE_SOCIALE pianificazione urbanistica attuativa – comparti urbanistici da destinare, a prezzi calmierati ed a cura di privati, all’edificazione espansiva delle aree in essi ricompresi; b) nella convenzione, sottoscritta con il RAGIONE_SOCIALE di bonifica di RAGIONE_SOCIALE, il 4/5/2007,
relativamente al comparto RAGIONE_SOCIALE 2, la società s’era impegnata a realizzare le opere idrauliche necessarie e propedeutiche alla futura urbanizzazione delle aree, fra di esse la RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE canale Naviglio 2; c) dichiarato lo stato d’insolvenza RAGIONE_SOCIALE società medesima conclusosi con il fallimento, erano residuati nell’asse fallimentare due comparti edificatori RAGIONE_SOCIALE 2 e RAGIONE_SOCIALE 3 non ancora realizzati, diversamente dal comparto RAGIONE_SOCIALE 1, strutturalmente completato.
La società contestava, sotto vari profili, la legittimità RAGIONE_SOCIALE richiesta del RAGIONE_SOCIALE, avallata dal RAGIONE_SOCIALE con l’atto impugnato, assumendo che l’obbligo di realizzare la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non dovesse essere imputato ad essa ricorrente, bensì alla collettività, in quanto opera idraulica di quarta categoria, ai sensi degli artt. 9 e 10, del r. d. n. 523 del 1904 e 56, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006.
Resistevano in giudizio il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, sostenendo congiuntamente l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il Tribunale Superiore delle Acque, con sentenza n. 215/2022, respingeva il ricorso e disponeva la compensazione delle spese del giudizio.
Osserva il giudice adito come sia pregiudiziale la valutazione tecnicogiuridica dell’opera rimasta inadempiuta, in quanto le casse d’RAGIONE_SOCIALE hanno la funzione di contenere gli effetti RAGIONE_SOCIALE impermeabilizzazione dei suoli derivanti dalle trasformazioni urbanistiche per cui non sono da annoverarsi fra le opere idrauliche di cui agli artt. 9 e 10 del r. d. n. 523 del 1904, e neppure tra quelle preordinate all’edificazione delle aree, cioè le opere di urbanizzazione, ma piuttosto sono da qualificarsi come «dotazioni ecologiche e ambientali», ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. r. n. 20 del 2000. Art. A25, comma 4, lett. a) e dell’art. 21, comma 1, lett. b) e comma 3, lett. a), l. r. n. 24 del 2017, «in quanto funzionali all’invarianza idraulica di opere umane», nella specie, «le nuove edificazioni», donde l’obbligo di realizzazione e sopportazione dei relativi oneri economici da parte dei soggetti attuatori degli strumenti di programmazione urbanistica, tra i quali, rientra a pieno titolo la società RAGIONE_SOCIALE e per essa il RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Osserva, altresì, che, «(p)aradigmaticamente, la normativa regionale richiamata riconduce le casse d’RAGIONE_SOCIALE nella disciplina delle dotazioni ecologico ambientali e, come tali, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte
ricorrente, «non sono omologabili alle opere di urbanizzazione» le quali «vanno realizzate contestualmente agli interventi di edificazione e possono essere realizzate “a scomputo”», mentre «le dotazioni ecologico-ambientali costituiscono precondizione per la trasformazione del territorio e non sono oggetto di scomputo» dal contributo di costruzione e dunque, non possono essere monetizzate, come chiarito dalla Regione Emila Romagna.
Osserva, ancora, che «poiché si tratta di opere di invarianza idraulica conseguenti a determinate attività umane, disciplinate da norme regionali, non è pertinente il riferimento all’art. 56, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152/2006: le vasche di laminazione, ivi previste, infatti, sono “opere di difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti”, di prevenzione d’eventi in sé naturali, non strumentali agli interventi antropici di cui qui, invece, si discute.»
Aggiunge, in conclusione, il TSAP che «nella convenzione sottoscritta il 4.05.2007 con il RAGIONE_SOCIALE per la trasformazione delle aree di proprietà, RAGIONE_SOCIALE aveva assunto l’obbligazione, pro-quota, di realizzare la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.»
Avverso tale decisione il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, affidato a due motivi, cui resistono, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10, r. d. n. 523 del 1904 e 53 e 56, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell’art. 23 Cost., in quanto la sentenza impugnata ha apoditticamente escluso la natura idraulica delle casse di RAGIONE_SOCIALE. Richiama, al riguardo, che l’art. 28 del Regolamento di gestione del Rischio Idraulico dello stesso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (febbraio 2020) ha espressamente statuito che ‘Si definisce opera idraulica ogni manufatto posto sull’alveo di un corso d’acqua naturale o di bonifica, o ad esso idraulicamente collegato. Sono considerate opere idrauliche gli invasi per l’irrigazione e le casse d’RAGIONE_SOCIALE.’ Afferma che l’opera oggetto
di giudizio non può non essere considerata un’opera idraulica perché non soddisfa un interesse eminentemente privato, bensì, al contrario, un interesse pubblico preminente, quello di prevenzione e messa in sicurezza del territorio e che deve sottostare alla disciplina di cui al r. d. n. 523 del 1904, nonché a quella pianificatoria di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente).
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 16, d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia) e A-26 dell’All. 1 RAGIONE_SOCIALE l. r. n. 20 del 2000, nonché dell’art. 23 Cost., in quanto la sentenza del TSAP non ha considerato che le opere in questione sono ricomprese nel provvedimento impugnato come ‘dotazioni territoriali’ ed, in quanto tali, soggette al disposto dell’art. 4.7 (‘Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali’) delle norme (‘politico urbanistiche’) del Piano strutturale comunale (PSC) 2030, il quale richiama a propria volta il disposto dell’art. A-26 dell’Allegato 1 RAGIONE_SOCIALE l. r. n. 20 del 2000, che al comma 1, prevede che ‘le trasformazioni urbanistiche previste dal PSC dovranno concorrere alla realizzazione delle Dotazioni Territoriali’ e, al comma 2, lett. d), che tale concorso avvenga ‘attraverso la corresponsione del contributo concessorio di cui all’art. 5 delle legge n. 10 del 1977’ (ora art. 16 T.U. Edilizia) a carico quindi di coloro che richiederanno eventualmente il titolo edilizio e non certo ex ante in capo al mero proprietario dei terreni, rispetto al quale non esiste alcuna norma di legge che imponga un onere economico fuori dal regime RAGIONE_SOCIALE bonifica.
Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza del TSAP concernente l’assunzione, da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, nella convenzione sottoscritta il 4/5/2007 con il RAGIONE_SOCIALE ( rectius il RAGIONE_SOCIALE) per l’area di sua proprietà, RAGIONE_SOCIALE «obbligazione, pro quota, di realizzare la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE» oggetto di causa.
L’esame del profilo riguardante l’individuazione dei soggetti pubblici o privati (proprietari e possessori frontisti, consorzi tra gli interessati, Stato o enti territoriali) che sono chiamati a concorrere alle spese di realizzazione di un opera di difesa dalle piene del corso d’acqua segue logicamente la soluzione RAGIONE_SOCIALE
diversa questione riguardante la riconducibilità o meno dell’intervento de quo , anche in ragione RAGIONE_SOCIALE sua portata, ad una delle categorie ( quarta o quinta ) delle opere idrauliche di cui agli artt. 9 e 10 del r. d. n. 523 del 1904 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e 56, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente), stante anche la prospettata preminenza degli interessi collettivi coinvolti.
Si tratta, dunque, di una ricognizione basata più che sulla reale importanza delle opere in rapporto alle esigenze di sicurezza idraulica, sulla ricerca di un criterio per individuare quale fosse il soggetto che avrebbe dovuto farsi carico del finanziamento delle opere da realizzare e la misura stessa dell’obbligazione.
Avverso la sentenza qui impugnata, peraltro, è stato proposto il rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dall’art. 204 del r. d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), per omessa pronuncia su talune censure contenute nella domanda e, propriamente, che non attengono alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui qui si discute.
I due motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
Le censure, rubricate come violazione di legge, prospettano contestualmente questioni di diritto e questioni di fatto, nonché denunciano, oltre la violazione delle norme indicate in rubrica, anche l’erronea ricognizione, da parte del TSAP RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta, per come emersa dalle risultanze di causa, sostenendo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente l’appartenenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE de qua alla categoria delle opere idrauliche di cui agli artt. 9 e 10 del r. d. n. 523 del 1904 e 56, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006.
Giova rammentare che, secondo la costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «ricorre ogni qualvolta vi è un vizio nell’individuazione o nell’attribuzione di un significato ad una disposizione normativa; ricorre invece la falsa applicazione qualora l’errore si sia annidato nella individuazione RAGIONE_SOCIALE esatta portata precettiva RAGIONE_SOCIALE norma, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta dalla norma. Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di
fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione RAGIONE_SOCIALE norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge in ragione RAGIONE_SOCIALE carente o contraddittoria ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.» (Cass. n. 640/2019; n. 23851/2019; n. 195/2016; n. 24155/2017).
L’allegazione di una errata ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, è suscettibile di censura, in sede di legittimità, sotto l’aspetto dei vizi di motivazione (nei limiti in cui detta censura è consentita dalla ‘novellazione’ del testo del n. 5 del medesimo art. 360 cod. proc. civ.), «ove si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica RAGIONE_SOCIALE sufficienza o RAGIONE_SOCIALE razionalità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alle “quaestiones facti”, la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito. (Cass. Sez, U., n. 28220/2018).
Orbene, i motivi d’impugnazione formulati dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente non rientrano nel perimetro censorio RAGIONE_SOCIALE ‘violazione o falsa applicazione di legge’, nei termini sopra sinteticamente delineati, in quanto piuttosto che porre in discussione la portata interpretativa e applicativa delle disposizioni richiamate, mirano ad ottenere una revisione RAGIONE_SOCIALE soluzione data dal TSAP alle ‘quaestiones facti’ all’uopo esaminate e che hanno condotto il giudicante ad affermare per l’appunto che le «dotazioni» di cui si discute sono rivolte «al contenimento RAGIONE_SOCIALE impermeabilizzazione dei suoli.»
La sollecitata verifica comporterebbe, inevitabilmente, un raffronto tra le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione e le risultanze di causa, relativamente alla «qualificazione tecnico-giuridica» delle casse d’RAGIONE_SOCIALE che «la società s’era impegnata a realizzare», trattandosi, per quanto si legge nella sentenza impugnata, di «opere idrauliche necessarie e propedeutiche alla futura urbanizzazione delle aree, fra di esse la RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE canale Naviglio 2.»
La decisione del TSAP si fonda su un giudizio frutto di «valutazione tecnica» secondo cui le casse di RAGIONE_SOCIALE, come quella oggetto di giudizio, «in quanto funzionali all’invarianza idraulica di opere umane – nella specie le nuove edificazioni – non sono riconducibili alla ‘opere idrauliche’ di cui agli artt. 9 e 10 del r . d. n. 523/1904», per cui neppure è pertinente il richiamo all’art. 56, comma 1, lett. c), del d.lgs. 152 del 2006, considerato che «le vasche di laminazione, ivi previste sono opere di difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti, di prevenzione di eventi in sé naturali, non strumentali agli interventi antropici di cui qui, invece, si discute» (cfr. Cass. Sez. U., n. 12716/2009).
Prevede la sopra richiamata disposizione (art. 56, comma 1, lett. c), del d.lgs. 152 del 2006) che, nell’ambito delle attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di tutela e di risanamento del suolo e del sottosuolo, di risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, di messa in sicurezza delle situazioni a rischio e di lotta alla desertificazione (art. 53, comma 1, d.lgs. cit.), sia conseguita «la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di RAGIONE_SOCIALE, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti», finalità, peraltro, che rimanda agli interventi contemplati nello strumento principe RAGIONE_SOCIALE programmazione rappresentato dal piano di bacino redatto dall’Autorità di bacino ed al concorso, in fase di realizzazione, degli enti competenti, tra cui i consorzi di bonifica (art. 53, comma 3, d.lgs. cit.).
Le casse di RAGIONE_SOCIALE, prosegue la sentenza impugnata, neppure «sono omologabili alle opere di urbanizzazione», cioè alle opere e agli impianti necessari a rendere una porzione di territorio idonea ad essere effettivamente utilizzata per un insediamento umano, con le destinazioni (di tipo abitativo, terziario, produttivo o agricolo) stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti e che «vanno realizzate contestualmente agli interventi di edificazione e possono essere realizzate ‘a scomputo’ », per cui le stesse vanno qualificate come «dotazioni ecologiche e ambientali», secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
La decisione impugnata richiama le seguenti disposizioni: l’art. A-25, comma 1, l. r. n. 20 del 2000, secondo cui ‘ L e dotaz i on i e c o l og ic h e e d ambienta li de l terr i tor io s on o co s t i tu i t e da ll’i n si em e deg li s paz i, de lle oper e e deg li i ntervent i c h e c oncorrono , i n si em e a l l e i nfrastruttur e pe r l’ urban i zzaz i on e deg li i nsed i ament i, a m i g li orar e la qua li t à de ll’ amb i ent e urbano , m i t i gandon e g li i mpatt i negat i v i. L e dotaz i on i s on o vo l t e i n part ic o l are : a lla tute la e r is anament o de ll’ ar ia e de ll’ a c qu a e d a lla prevenz i on e de l l or o i nqu i namento ; a lla ge s t i on e i ntegrat a de l ciclo i dr ic o ; a lla r i duz i on e de ll’i nqu i nament o acu s t ico e d e l ettromagnet ic o ; a l manteniment o de l l a permeab ili t à de i s uo li e a l r i equ ili br io eco l og ico de ll’ amb i ent e urbano ; a lla ra cc o l t a d i fferenz i at a de i rif i ut i.’; il comma 4, lett. a) RAGIONE_SOCIALE medesima norma, secondo cui ‘ L a p i anif i caz i one , ne l def i n i r e le dotaz i on i e c olog ic h e e amb i enta li, per s egu e le s eguent i fina li tà : garant i r e u n m i g li o r equ ili br io i drogeo l og ico e la funz i ona li t à de lla ret e i drau lica s uperf ici a l e , an c h e attraver so il c onten i ment o de lla impermeab iliz zaz i on e de i s uo li e la dotaz i on e d i s paz i i done i a lla r i tenz i on e e a l trattament o de lle a c qu e meteor ic he , a l l or o r i u so o r il a scio in fa l d a o ne lla ret e idr ica s uperf ici a l e ‘; la l. r. n. 24 del 2017, art. 21, comma 1, lett. b), secondo cui ‘ Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall’insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, a contrastare i cambiamenti climatici e i loro effetti sulla società umana e sull’ambiente, a ridurre i rischi naturali e industriali e a migliorare la qualità dell’ambiente urbano; le dotazioni sono volte in particolare: ( omissis ) b) alla gestione integrata del ciclo idrico;’ nonché il comma 3, lett. a) RAGIONE_SOCIALE medesima norma, secondo cui le dotazioni ecologiche e ambientali, tra le finalità che devono perseguire, devono: ‘ garant i r e u n m i g li o r equ ili br io i drogeo l og ico e la funz i ona li t à de lla ret e i drau lica s uperf ici a l e , an c h e attraver so il c onten i ment o de lla impermeab iliz zaz i on e de i s uo li e la dotaz i on e d i s paz i i done i a lla r i tenz i on e e a l trattament o de lle a c qu e meteor ic he , a l l or o r i u so o r il a scio in fa l d a o ne lla ret e idr ica s uperf ici a l e ;’.
Ad ulteriore supporto dell’affermata natura giuridica delle casse d’RAGIONE_SOCIALE, il TSAP richiama il chiarimento RAGIONE_SOCIALE Regione secondo cui “Gli interventi edilizi, oltre alla corresponsione delle quote di U1 e U2, dovranno
garantire la realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche e ambientati stabilite dal PUG, quale condizione necessaria per la sostenibilità dell’intervento. Tali dotazioni non sono oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate” (cfr. par. 1.5.6. RAGIONE_SOCIALE DAL n. 186/2018 RAGIONE_SOCIALE Regione Emilia Romagna), nonché il contenuto RAGIONE_SOCIALE convenzione sottoscritta il 4 maggio 2007 dalla RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da cui è derivato l’obbligo pro quota di realizzare la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dando espressamente atto, al riguardo, RAGIONE_SOCIALE natura non indeterminata di tale clausola convenzionale, così da sottrarsi alla censura di nullità dedotta dalla parte ricorrente.
La decisione impugnata, in conclusione, afferma che l’onere relativo alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali è stato posto legittimamente a carico del soggetto attuatore degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale, essendo dette dotazioni da considerare «precondizioni per la trasformazione del territorio», avendo la società RAGIONE_SOCIALE (che ha come scopo proprio l’urbanizzazione, la trasformazione e la cessione a privati di aree destinate ad uso industriale, artigianale, commerciale e servizi) dichiarato al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE «la propria disponibilità a svolgere, previo accordo tra le parti, la veste di soggetto attuatore dell’intervento», obbligazione assunta con la sopra indicata convenzione urbanistica (art. 10. riguardante il concorso alle spese) del 4 maggio 2007.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente insiste sulla erroneità RAGIONE_SOCIALE qualificazione delle casse di RAGIONE_SOCIALE come dotazioni ecologiche e ambientali, per contrasto con le prescrizioni degli artt. 9 e 10, r. d. n. 523 del 1904, nonché con le quelle dell’art. 56, comma 1, lett. c), del d.lgs. 152 del 2006, e ripropone, pedissequamente, argomenti già vagliati dal primo giudice, assumendo l’esistenza, rimasta peraltro indimostrata, di interessi collettivi, e non meramente privatistici, che sarebbero stati perseguiti dalla pubblica amministrazione con un’opera diretta a soddisfare esigenze e finalità a beneficio dell’intera comunità.
Tesi, però, quella sostenuta dall’odierno RAGIONE_SOCIALE ricorrente, che non si confronta con i dati tecnici ed i profili giuridici strettamente connessi ai primi,
ricavabili in maniera univoca dalla dettagliata ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda amministrativa de qua offerta dalla stessa società RAGIONE_SOCIALE nell’atto introduttivo del giudizio, riguardante la trasformazione urbanistica delle aree di proprietà RAGIONE_SOCIALE, in quanto «il sistema di drenaggio esistente non era più grado di soddisfare l’incremento delle pressioni dovute alle consistenti espansioni urbanistiche» previste dal progetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA), nel cui ambito si va a collocare la questione delle dotazioni territoriali individuate dalla l. r . n. 20 del 2000.
L’ulteriore profilo censorio, veicolato dal secondo motivo di ricorso, riguarda l’applicabilità, esclusa dalla sentenza impugnata, del regime giuridico degli oneri di urbanizzazione dovuti, ai sensi dell’art. 5, l. n. 10 del 1977, ora art. 16, d.P.R. n. 380 del 2001, in ragione dell’obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio.
Assume il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che l’impugnata delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta Comunale di RAGIONE_SOCIALE n. GC – 2021- 65 dell’8 marzo 2010, recante l’approvazione RAGIONE_SOCIALE “Proposta di ripartizione economica” del RAGIONE_SOCIALE relativa alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del Canale Naviglio 2, a servizio di diversi comparti edificatori, fa riferimento alle ‘dotazioni territoriali’, che sono soggette al disposto dell’art. 4.7 (‘Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali’) delle norme ‘politiche urbanistiche’ del Piano Strutturale comunale (PSC) 2023, il quale richiama l’art. A-26 RAGIONE_SOCIALE l. r. n. 20 del 2000, che appunto prevede il suddetto concorso attraverso la corresponsione del contributo concessorio di cui all’art. 5, l. n. 10 del 1997 a carico di coloro che richiederanno il titolo edilizio e non già a carico dei proprietari dei terreni.
Le deduzioni del RAGIONE_SOCIALE ricorrente non si confrontano con l’affermazione del TSAP secondo cui le dotazioni ecologiche e ambientali di cui qui si discute non sono «omologabili alle opere di urbanizzazione» e che, a differenza di quest’ultime, esse «non sono oggetto di scomputo».
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, in coerenza con le funzioni perseguite dalla RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che trova applicazione il disposto del comma 2, lett. C), dell’art. A-26 citato, in forza del quale ‘ciascun intervento diretto all’attuazione di un nuovo
insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente, comporta l’onere per il soggetto attuatore: (…) c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all’articolo A-25 individuate dal piano’ e non già il disposto del comma 4-bis, dell’art. A-26 citato, in forza del quale soltanto ‘La realizzazione delle dotazioni territoriali di cui agli articoli A-23 e A24, eseguita dai soggetti attuatori degli interventi, in attuazione di quanto disposto dal comma 2, lettera b), e dal comma 4 o in caso di interventi diretti, comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi dell’articolo 28 RAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 31 del 2002 secondo quanto disposto dal RUE e l’acquisizione delle stesse al patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE.’
Inammissibile è anche la dedotta violazione dell’art. 23 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, per mancanza di una fonte normativa alla base RAGIONE_SOCIALE delibera impugnata, non potendo essere imposta una prestazione patrimoniale se non nei casi previsti dalla legge, atteso che la sentenza del TSAP ha dato risposta alla deduzione, ravvisando, inequivocabilmente, la fonte dell’obbligo di contribuzione posto a carico RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, sia nelle leggi regionali che riguardano le dotazioni territoriali, sia nella convenzione sottoscritta il 4 maggio 2007.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, secondo il regime di soccombenza, ed il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. Sez. U., n. 23535/2019).
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in € 4.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in mi sura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili del 12