SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 402 2025 – N. R.G. 00000330 2024 DEPOSITO MINUTA 17 10 2025 PUBBLICAZIONE 17 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE
composta dai MAGISTRATI:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere relatore
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: causa in materia di rapporti societari nella causa iscritta al n. 330 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell’anno 2024, promossa da:
, con sede a Cagliari, P. IVA n. in persona del legale rappresentante e liquidatore, con sede a Cagliari, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso in riassunzione dall’AVV_NOTAIO del foro di Catania, elettivamente domiciliato a Settimo San Pietro (CA) in INDIRIZZO (c/o ; Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 CP_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
il
TABLE
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
All’udienza del 28 marzo 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse d el l’attrice in riassunzione (come da ricorso in riassunzione):
‘L’Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito del disposto rinvio:
1. accertare e dichiarare, come statuito dall’Ordinanza di rinvio emessa dalla Suprema Corte (cfr. all.), l’inadempimento dei sigg.ri , e (promittenti venditori) in ordine alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare stipulato in data il 22/06/2006 con la CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1
accertare e dichiarare che la sempre come statuito dall’Ordinanza di rinvio emessa dalla Suprema Corte (cfr. all.), ai sensi dell’art. 1385 c.c., ha legittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare, determinando così la risoluzione del contratto stesso; Parte_1
accertare e dichiarare, sempre come statuito dall’Ordinanza di rinvio emessa dalla Suprema Corte (cfr. all.), che la ha il diritto di ricevere dai promittenti venditori , nato a Iglesias il DATA_NASCITA, c.f. , nata a Cagliari il DATA_NASCITA, c.f. , e , nata a Cagliari il DATA_NASCITA, c.f. , il doppio della caparra loro versata, per l’importo complessivo di € 200.000,00 (€ 100.000 x 2); Parte_1 CP_2 C.F._1 CP_3 C.F._2 CP_4 C.F._3
4. per l’effetto, condannare i signori
, nato a Iglesias il
CP_2
01/12/1954, c.f.
C.F._1
09/08/1983, c.f.
, nata a Cagliari il
CP_3
, e
C.F._2
CP_4
il 15/DATA_NASCITA, c.f.
, a pagare alla
C.F._3
la somma di € 200.000,00 euro, così distinta:
-€ 60.000,00 quanto alla sig.ra NOME
-€ 60.000,00 quanto al sig. ; NUMERO_DOCUMENTO_2
-€ 80.000,00 quanto alla sig.ra NOME_4
oltre gli interessi previsti dall’art. 1284 c.c. cosi come modificato dalla Legge 162/14 G.U. 10.11.14 n. 261 maturati e maturandi a far data dalla scadenza del credito (22/06/2006) sino al soddisfo o comunque oltre gli interessi legali a far data dalla scadenza del credito (22/06/2006) sino al
, nata a Cagliari
Parte_1
soddisfo e detratti gli acconti nelle more ricevuti a seguito delle promosse procedure esecutive da imputare ex art. 1194 c.c.;
5. in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall’ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 1788/2024, numero raccolta generale 19833/2024, emessa in data 11.06.2024 e pubblicata in data 18.07.2024 (cfr. all.), adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
6. condannare i signori nato a Iglesias il DATA_NASCITA, c.f. , nata a Cagliari il DATA_NASCITA, c.f. , e , nata a Cagliari il DATA_NASCITA, c.f. , alla refusione delle spese -come espressamente CP_2 C.F._1 CP_3 C.F._2 CP_4 C.F._3
indicato nell’ordinanza di rinvio della Suprema Corte ( cfr. all.), -del giudizio:
di legittimità;
-dell’inibitoria;
-nonché del presente procedimento di rinvio’.
IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di e , ritualmente citati in giudizio e non costituitisi. CP_2 […] CP_3 CP_4
Con atto di citazione in riassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c. del 4 ottobre 2024 la società ha convenuto in giudizio , e a seguito dell’ordinanza n. 19833/2024 della Corte di Cassazione, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4
Rimasti contumaci i convenuti, all’udienza del 28 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
La vicenda processuale oggetto del presente giudizio è riassunta nell’ordinanza n. 19833/2024 della Suprema Corte di Cassazione: ‘ Il Tribunale Cagliari, per quanto rileva, ha respinto le domande della […]
di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare del 22.6.2006 di vendita ad essa della quota del 51% della RAGIONE_SOCIALE Parte_1
RAGIONE_SOCIALE, che gestiva una palestra ginnica nell’immobile di proprietà di Cagliari, INDIRIZZO (ed aveva ad oggetto l’organizzazione di attività sportive e ricreative), al prezzo di € 1.600.000,00 da parte dei soci della stessa , e , in subordine di annullamento per errore, o dolo, e di risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento, avendo la rinunciato in corso di causa all’originaria domanda principale avanzata ex art. 2932 cod. civ. con riduzione del prezzo, ritenendo non provato l’inadempimento dei soci e considerando i vincoli di destinazione e di trasferibilità a terzi derivanti dai contributi e crediti agevolati concessi ai soci dalla Regione Sardegna in base alle leggi regionali 28/1994 e 40/1993 e non dichiarati nel preliminare come non inerenti all’oggetto del preliminare, rappresentato dalla partecipazione societaria e non dall’immobile vincolato, mentre ha accolto la riconvenzionale dei soci accertando che essi erano receduti legittimamente dal preliminare in quanto la non li aveva convocati nel previsto termine di 25 giorni per la conclusione del contratto di vendita della quota al prezzo pattuito, con conseguente loro diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta di € 100.000,00. La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 1018/2016 del 21.9/28.12.2016, accogliendo in parte l’appello della , che aveva chiesto nell’impugnazione la risoluzione (rectius il recesso) e la restituzione del doppio della caparra versata, ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo di contro gravemente inadempienti i soci, dichiarando la risoluzione del preliminare e condannandoli per la quota di spettanza di ciascuno alla restituzione alla della caparra confirmatoria ricevuta di complessivi €100.000,00 oltre interessi dalla domanda ed alle spese del doppio grado. In particolare l’impugnata sentenza, per quanto rileva, ha evidenziato che i soci nel preliminare avevano specificamente garantito la piena proprietà e libera disponibilità delle rispettive quote della SFC SRL, mentre in realtà la normativa regionale sulla base della quale erano stati concessi all’insaputa della contributi e mutui agevolati alla RAGIONE_SOCIALE prevedeva che la cessione di quote della società beneficiaria a soggetti, come la , -operante nel diverso settore del trattamento rifiuti – , privi di determinate CP_4 CP_2 CP_3 Par Par Par Par Par Par
caratteristiche soggettive (partecipazione come soci di almeno tre soggetti, di cui almeno il 60% di età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti, iscritti nelle liste di collocamento) comportasse la decadenza dai benefici concessi, con l’obbligo di restituire in unica soluzione quanto erogato (importo addirittura superiore al valore stimato della RAGIONE_SOCIALE), ed imponeva la preventiva comunicazione della cessione alla Regione ai fini della sua autorizzazione, mentre la , come emerso dalla prova testimoniale espletata, era stata edotta solo delle rate dei finanziamenti che dovevano essere pagate periodicamente dalla RAGIONE_SOCIALE. La sentenza ha poi evidenziato che vi é stata anche violazione dell’art. 1497 cod. civ. da parte dei soci promittenti venditori, che non hanno informato la dei vincoli di destinazione d’uso derivanti, all’immobile di INDIRIZZO INDIRIZZO, dalla normativa regionale, in dipendenza dei contributi gratuiti e dei finanziamenti agevolati dei quali la RAGIONE_SOCIALE aveva fruito (vincolo di destinazione turistica alberghiera ventennale correlato al finanziamento agevolato, e vincolo ventennale di attività sportiva e ricreativa correlato al contributo gratuito erogato dalla Regione Sardegna per la palestra). La sentenza medesima ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale minoritario della Suprema Corte che considera le quote delle società di capitali come beni di secondo grado non totalmente distinti e separati da quelli ricompresi nel patrimonio sociale, con conseguente applicabilità dell’art. 1497 cod. civ. per vizi attinenti ai beni patrimoniali, e non direttamente alla quota, solo a fronte di specifiche garanzie contrattuali, anche diversamente qualificate, evincibili dal contratto (riferimenti alla consistenza del patrimonio sociale, o a particolari caratteristiche dei beni in esso ricompresi), ma ha richiamato anche la sentenza n. 3370/2004 di questa Corte, che ha ritenuto comunque sufficiente anche il richiamo al principio della buona fede quando il divario di valore dei beni del patrimonio sociale, rispetto a quello indicato in contratto, sia tale da riflettersi sulla stessa solidità economica e produttività dell’impresa sociale e quindi anche sul valore delle quote sociali, ed ha perciò accertato, sulla base dell’espletata CTU, che i vincoli derivati dalla normativa regionale, che erano stati taciuti dai soci, avevano determinato una diminuzione di Par Par
circa il 25% del valore delle quote e non dell’8%, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Cagliari. La sentenza stessa ha però condannato i soci inadempienti solo alla restituzione della caparra confirmatoria ricevuta di € 100.000,00, ritenendo che la domanda di accertamento della legittimità del recesso con condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, fosse stata avanzata, dalla , solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e nell’atto di appello, e quindi tardivamente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 553/2009; Cass. n. 4546/2015) che aveva qualificato come domanda nuova inammissibile in appello, quella volta ad ottenere l’accertamento della legittimità del recesso e la condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, rispetto a quella avanzata in primo grado, di risoluzione contrattuale per inadempimento e risarcimento dei danni conseguenti. Contro tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso a questa Corte, notificato il 28.12.2017 alla ora in liquidazione, i soci della RAGIONE_SOCIALE, con due motivi, e resiste la con controricorso e ricorso incidentale notificato il 2.2.2018 con un unico motivo ‘. Par Par Parte_1
La Corte di Cassazione ha rigettato i due motivi di impugnazione proposti dai soci della RAGIONE_SOCIALE, ritenendo sussistente il loro grave inadempimento, ed ha accolto il ricorso incidentale tardivo della società […]
, che ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1385 comma 2° cod. civ. per aver l’impugnata sentenza ritenuto che essa avesse avanzato per la prima volta la domanda di accertamento della legittimità del suo recesso e di pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado dell’11.1.2008, e quindi non nella citazione e nell’istanza di fissazione di udienza, e quindi tardivamente, reiterando poi la domanda inammissibilmente, perché domanda nuova, nell’atto di appello. Diversamente, già nell’atto di citazione, anche se in via ulteriormente subordinata o alternativa rispetto ad altre domande, essa aveva chiesto tempestivamente di accertare l’efficacia del suo recesso dal contratto preliminare per l’inadempimento dei convenuti agli obblighi da esso Parte_1
derivanti e di condannare gli stessi al pagamento ex art. 1385 comma 2° cod. civ. in suo favore di € 200.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ribadendo tale richiesta nella comparsa conclusionale dell’11.1.2018, e poi nell’atto di appello.
La Suprema Corte ha evidenziato che ‘ già alla pagina 26 dell’originario atto introduttivo, aveva concluso sia pure in via ulteriormente subordinata per l’accertamento dell’efficacia del suo recesso dal contratto preliminare per l’inadempimento dei convenuti agli obblighi da esso derivanti e per la condanna degli stessi al pagamento ex art. 1385 comma 2° cod. civ. in suo favore di € 200.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, domande che sono state poi reiterate nella comparsa conclusionale di primo grado dell’11.1.2008, con conseguente esclusione di qualsivoglia rinuncia, e quindi nell’atto di appello ‘ così concludendo ‘ L’impugnata sentenza va quindi cassata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità e di inibitoria’.
A fronte del grave inadempimento dei promittenti venditori alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare stipulato in data 22.6.2006, oramai definitivamente accertato, deve accogliersi la domanda della società attrice di veder accertata la legittimità dell’esercizio del diritto di recesso dal suddetto contratto nonché di veder condannare i convenuti alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata pari ad euro 200.000,00, così ripartito:
-€ 60.000,00 quanto a ; CP_3
-€ 60.000,00 quanto a ; CP_2
-€ 80.000,00 quanto a . CP_4
Gli attori in riassunzione hanno altresì domandato nell’atto di citazione in riassunzione la corresponsione degli interessi previsti dall’art. 1284 c.c. così come modificato dalla Legge 162/14 G.U. 10.11.14 n. 261 maturati e maturandi a far data dalla scadenza del credito (22/06/2006) sino al soddisfo o comunque degli interessi legali a far data dalla scadenza del credito (22/06/2006) sino al soddisfo.
In disparte la questione della tardività della domanda degli interessi proposta in via principale avendo nell’atto di citazione in primo grado domandato la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, si richiama Cass., n. 8402/2024: ‘ In tema di interessi, il quarto comma dell’art. 1284 c.c., aggiunto dall’art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 – a norma del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – si applica, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, ai procedimenti che hanno avuto il loro inizio – da individuarsi con riferimento al primo grado della causa – a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione’.
Essendo il giudizio di primo grado stato instaurato nel l’anno 2007, la domanda de qua deve essere rigettata e deve essere accolta la domanda di riconoscimento degli interessi legali dalla data della domanda al saldo (così Cass., n. 19.110/2025: ‘ L’esercizio del diritto di recesso dal contratto ha carattere costitutivo dello scioglimento del vincolo negoziale e del conseguente diritto del recedente a trattenere la caparra versata o alla corresponsione del doppio di essa; ne consegue che l’obbligazione di corresponsione degli interessi sulla caparra da restituire, trattandosi di debito di valuta, decorre dal momento in cui il creditore chiede la restituzione costituendo in mora il debitore, non dalla data del suo versamento ‘).
Dalle somme dovute devono essere detratte le somme già ricevute dalla società a titolo di acconto.
La valutazione dell’esito complessivo della lite impone che le spese di lite di tutti i gradi siano poste a carico dei convenuti in solido secondo il principio della soccombenza.
Per le spese del giudizio di primo grado e per le spese del giudizio di appello si fanno proprie le quantificazioni di cui alla sentenza della Corte d’Appello n. 1018/2016, dovendosi rilevare che l’accoglimento della domanda di declaratoria della legittimità del recesso e di condanna al
pagamento del doppio della caparra confirmatoria non incide sull’individuazione dello scaglione delle spese in relazione al valore della causa: per il giudizio di primo grado si liquida la somma di euro 13.500,00 per compensi professionali oltre euro 348,00 per spese, spese generali e accessori e per il giudizio di secondo grado la somma di euro 9000,00 per compensi professionali oltre euro 1160,00 per spese, spese generali ed accessori.
Per il giudizio di inibitoria si applicano i valori minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale della tabella procedimenti cautelari, nessun compenso riconoscendosi per la fase di trattazione in quanto non tenutasi.
Per il giudizio di legittimità si applicano i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale.
Per il presente giudizio si applicano i valori minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale stante la semplicità delle questioni trattate e la consistenza dell’attività difensiva. Nessun compenso si riconosce per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d’Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
-dichiara legittimo l’esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare
-€ 60.000,00 quanto a ; CP_3
-€ 60.000,00 quanto a ; CP_2
-€ 80.000,00 quanto a ; CP_4
oltre gli interessi legali dalla data della domanda al saldo detratto quanto già ricevuto a titolo di acconto;
– condanna
,
e
in solido alla
CP_2
CP_3
CP_4
rifusione delle spese di lite della società
Parte_1
che si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 13.500,00 per compensi professionali oltre euro 348,00 per spese, spese generali e
accessori; per il giudizio di secondo grado in euro 9000,00 per compensi professionali oltre euro 1160,00 per spese, spese generali ed accessori; per il giudizio di inibitoria in euro 2613,00 oltre spese vive, spese generali ed accessori; per il giudizio di cassazione in euro 7655,00 oltre spese vive, spese generali ed accessori; per il presente giudizio in euro 4997,00 oltre spese vive, spese generali ed accessori.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d’Appello il 1 4 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME
Il Consigliere relatore
NOME COGNOME