Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19401 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’Avvo cato NOME COGNOME
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE
Intimata avverso la sentenza n. 571/2020 della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 3.6.2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.6.2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa e ragioni della decisione
1.Con sentenza n. 571 del 3.6.2020, la Corte di appello di Catanzaro confermò la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE contro la RAGIONE_SOCIALE di condanna al risarcimento dei danni e, in subordine, di riduzione del prezzo per avergli consegnato, in esecuzione del contratto di vendita stipulato il 21.8.2006, una autovettura Opel Meriva
Cosmo 1.7 diversa da quella acquistata, in quanto relativa al penultimo e non all’ultimo modello uscito sul mercato e priva del sistema di controllo di velocità. La Corte territoriale motivò il rigetto dell’appello rilevando che , sulla base delle prove orali espletate, risultava che la vettura consegnata all’acquirente era quella esposta nell’autosalone e da lui più volte visionata e poi scelta e che gli optionals di cui egli lamentava la mancanza non erano di serie e non erano indicati nel relativo atto di acquisto, escludendo che nella fattispecie potesse rinvenirsi sia una vendita aliud pro alio che un difetto di qualità promesse. Aggiunse che la circostanza dedotta dall’attore, di avere ricevuto un depliant informativo sulle caratteristiche del veicolo da lui ritenute esistenti, era comunque superata dalla prova, risultante anche dalla consulenza tecnica espletata, che la vettura consegnata era quella da lui effettivamente scelta ed acquistata.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 2.12.2020, ha proposto ricorso Staropoli Pasquale, affidato a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato memoria.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza ex artt. 158 e 161 c.p.c. per violazione dell’art. 106 Cost. e vizio di composizione del collegio giudicante, per avere partecipato alla decisione, con funzione anche di relatore, un giudice onorario. La parte solleva sul punto anche eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 65, 66, 67 e 68 del decreto legge 21.6.2013, n. 69, per contrasto con l’art. 106 Cos., che consente alla legge la nomina di magistrati onorari solo per le funzioni attribuite ai giudici singoli.
Il mezzo è infondato.
Questa Corte ha già avuto occasione, nell’affrontare il tema sollevato dal motivo, di dare atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2021, ha sì dichiarato incostituzionali gli artt. 62, comma 1, 65, commi 1 e 4, 66, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, e 72, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98 del 2013, nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi delle sezioni della corte d’appello, ma ha altresì stabilito che esse potranno continuare ad avvalersi
legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l’arretrato fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali; fino a quel momento la temporanea tollerabilità costituzionale dell’attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l’arretrato nelle cause civili (Cass. n. 478 del 2024; Cass. n. 32065 del 2021; Cass. n. 15045 del 2021)
Ne discende anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso.
3. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e vizi di difetto assoluto di motivazione e di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per non avere valutato le argomentazioni critiche alla relazione della consulenza tecnica d’ufficio sollevate con l’atto di appello, che erroneamente aveva dato atto che la vettura era dotata di cambio automatico ed era munita di cerchioni in lega metallica e non aveva dato atto che nel depliant illust rativo consegnato dall’autosalone all’acquirente risultava che la vettura era dotata di serie del sistema di controllo automatico della velocità.
Il motivo è inammissibile.
Dalla lettura della sentenza emerge che la Corte di appello ha richiamato gli accertamenti svolti dal consulente tecnico con riguardo alla circostanza che l’autovettura consegnata aveva le caratteristiche tecniche del modello acquistato e che essa non era dotata del dispositivo di controllo della velocità, che costituiva un optional a pagamento. Le altre risultanze della consulenza tecnica, investite dal motivo, non sono state esaminate, per la evidente ragione che non riguardano direttamente l’oggetto dell a controversia insorta tra le parti, relativo al modello della vettura acquistata ed alla lamentata mancanza del dispositivo sopra indicato.
La questione del depliant illustrativo ricevuto dall’odierno ricorrente, in cui la vettura sarebbe stata descritta come dotata del dispositivo in parola, risulta d’altra parte affrontata dalla Corte di appello, che però ha ritenuto tale
circostanza recessiva rispetto al fatto che l’acquirente aveva espresso la volontà di acquistare l’autovettura esposta nell’autosalone, da lui più volte visionata, ed al testo stesso dell’atto di acquisto, che indica il modello corrispond ente a quello visionato. Il ricorrente contesta tale giudizio ma la censura non supera il preliminare vaglio di ammissibilità, costituendo principio di diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle risultanze istruttorie ed il convincimento che il giudice ne trae costituiscono tipiche operazioni che la legge affida la giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di giudizio di legittimità.
Il denunciato vizio di omesso esame, come si avrà occasione di ribadire nello scrutinio degli altri motivi, è d’altra parte inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., applicabile ratione temporis essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2016, che dichiara non proponibile il ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nel caso in cui la sentenza di appello abbia deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado.
Il terzo motivo di ricorso denuncia difetto di motivazione, eccependo che le ragioni della sentenza sono contraddittorie, avendo la Corte escluso che l’attore avesse espresso la volontà di acquistare l’ultimo modello dell’autovettura prescelta, in contrasto con la deposizione del teste NOME COGNOME riportata nella stessa decisione.
Il motivo è inammissibile, ai sensi del richiamato art. 348 ter c.p.c., denunciando più che contraddittorietà di motivazione, omesso esame della deposizione del teste. In ogni caso si osserva che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile,
purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
5. Il quarto motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla deposizione del teste NOME COGNOME che aveva riferito che l’attore, una volta scoperta l’assenza nella autovettura del sistema di controllo automatico della velocità, si era recato presso la concessionaria per chiedere la sostituzione del modello. Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte a ritenere che la presenza di un tale optional aveva costituito la ragione determinante del suo acquisto.
Il quinto motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla deposizione del teste NOME COGNOME che aveva riferito che l’attore aveva chiesto alla concessionaria, proprio sulla base del depliant consegnatogli, di acquistare l’ult imo modello della vettura prescelta, dotato di serie del sistema di controllo automatico della velocità, e che su tale richiesta si era formato l’accordo con il venditore. La Corte ha perta nto anche omesso di considerare che l’atto di acquisto era stato sottoscritto a seguito di induzione in errore da parte del concessionario, dal momento che la parte, sulla base del depliant consegnatogli dal venditore, si era convinto che la vettura acquistata avesse la dotazione tecnica in esso descritta, circostanze queste tutte risultanti anche dalla deposizione del teste COGNOME
I motivi sono entrambi inammissibili per la ragione assorbente, già evidenziata, che l’art. 348 ter, comma 5, c.p.c. non consente la deduzione nel giudizio di legittimità del vizio di omesso esame di fatti decisivi nel caso di c.d. doppia conforme.
6. Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 128, 129, 130, 132 e 135 codice del consumo, lamentando che la Corte di appello non abbia applicato, nella fattispecie, la relativa normativa di tutela del consumatore, nella specie la presunzione dettata dall’art. 132, comma 3, secondo cui si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data.
Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.
Il richiamo alla normativa del codice del consumo appare del tutto generico e non pertinente all’oggetto della decisione, per l’assenza di qualsiasi correlazione tra la stessa e le ragioni in forza delle quali i giudici di merito hanno escluso l’inadempime nto della società venditrice.
7. Il ricorso è pertanto respinto.
Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.