Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26325 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21547/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE ASCOLI PICENO n. 56/2022 depositata il 02/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
NOME COGNOME, con ricorso notificato il 2.9.2022, ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria chiedendo la riforma della sentenza n. 56/2022 emessa in data 2.2.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di giudice di appello, non notificata, deducendo il seguente ed unico motivo di impugnazione: ‘ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione, omessa e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in ragione dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. e dell’art. 2 e 21 Cost.’ in relazione al fatto d’ingiuria lamentato da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME, qui ricorrente;
L’intimato NOME COGNOME ha notificato e depositato controricorso, illustrato da memoria, contestando le censure contenute nel ricorso, deducendone l’inammissibilità, l’infondatezza e la temerarietà;
La sentenza impugnata, confermando la sentenza del giudice di pace, ha respinto l’appello avverso la sentenza del giudice di pace che ha condannato il ricorrente a risarcire il danno subito da COGNOME NOME per le ingiurie subite nel corso di alcune assemblee condominiali, ritenendo che le critiche all’operato dei quest’ultimo quale amministratore, contrariamente a quanto dedotto nel motivo di appello, avessero contenuto ingiurioso e ‘trasmodassero in offese che, nel caso di specie, vedono un soggetto accusato, sostanzialmente, di commettere sistematicamente degli illeciti e sin anche dei reati in danno dei condomini al fine di trarne vantaggi per sé’.
Motivi della decisione
Con un unico articolato motivo la parte ricorrente, ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata, riproponendo questioni di merito già risolte in ordine alla non applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 51 c.p., con argomenti che tendono a indurre la Suprema Corte a effettuare una impropria rivalutazione dei fatti ormai cristallizzati nel giudizio merito.
Osserva preliminarmente questo Collegio che oggetto della lite non è la gestione del condominio da parte del COGNOME, minuziosamente riportata nel ricorso, bensì il contenuto diffamatorio delle affermazioni rivolte all’amministratore dal condomino nel corso delle assemblee condominiali che i giudici di merito, con giudizio doppiamente conforme, hanno discrezionalmente ritenuto sconfinare dal diritto di critica, avendo il COGNOME, delegato dalla moglie proprietaria a partecipare alle assemblee condominiali, pubblicamente indicato l’amministratore COGNOME come un ‘manipolatore contabile, infedele e sistematico’ nel contestare i rendiconti sottoposti ad approvazione assembleare.
Lasciando in disparte quanto già prima facie rilevabile in merito alla ridondanza del ricorso, non incentrato sull’analisi della decisione impugnata, ma sul merito della controversia, in via pregiudiziale va osservato che il motivo di ricorso si dimostra vieppiù inammissibile, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2,
del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. doppia conforme , avuto riguardo alla regola di cui sopra. Sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere nella specie non assolto -di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese , che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese , liquidate in € 1.200,00 , oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente , da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, il 01/07/2024.