Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29240 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17597/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO. COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), p.e.c.:
EMAIL
-Ricorrenti –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), p.e.c.: EMAIL
-Controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di BRESCIA n. 196/2021 depositata il 23/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
convennero dinanzi al Tribunale di Bergamo NOME COGNOME e NOME COGNOME e, premesso di essere creditori del COGNOME della somma di euro 341.191,83 in forza della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 298/2013 del 3/11.06/2013, esposero che il convenuto aveva fornito la provvista per il pagamento del prezzo per l ‘ acquisto da parte della moglie, NOME COGNOME, in data 22/06/2012, dell ‘ immobile sito in INDIRIZZO INDIRIZZO, adibito a casa di abitazione della famiglia, e chiesero di dichiarare la inefficacia nei loro confronti della donazione indiretta operata dal COGNOME in favore della moglie.
Costituendosi in giudizio, i convenuti contestarono la fondatezza delle domande, deducendo che la provvista per il pagamento del prezzo dell ‘ immobile derivava dai proventi dell ‘ attività lavorativa della COGNOME, che aveva lavorato quale procacciatrice d ‘ affari per conto di due società inglesi, come risultava dalle fatture emesse a suo favore e prodotte in giudizio.
Con sentenza n. 2413/2017 il Tribunale di Brescia revocò e dichiarò inefficace, ai sensi dell ‘ art. 2901 cod. civ., nei confronti degli attori l ‘ atto di compravendita, condannando i convenuti in solido tra loro a rimborsare le spese di giudizio. Il Tribunale argomentò: (i) che gli assegni utilizzati per il pagamento del prezzo di acquisto dell ‘ immobile intestato alla COGNOME, costituente la residenza familiare, provenivano da conti intestati al COGNOME; (ii) che tale fatto costituiva ‘ presunzione forte del fatto che l ‘ immobile oggetto del contratto impugnato sia stato acquistato con denaro del COGNOME e, quindi, che con l ‘ atto impugnato si sia realizzata una donazione indiretta del COGNOME a favore della moglie NOME COGNOME con conseguente impoverimento del patrimonio del primo ed arricchimento di quello della seconda senza corrispettivo ‘ ; (iii) che i convenuti avevano sostenuto che l ‘ origine del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo dell ‘ immobile andava ricondotta ai proventi dell ‘ attività lavorativa della COGNOME risalente agli anni 2007 e 2008 e pervenuti sul conto del COGNOME, sul quale erano stati emessi gli
assegni circolari utilizzati per il pagamento attraverso diversi passaggi in banche estere e da ultimo attraverso il rientro in Italia con lo strumento del c.d. ‘ Scudo fiscale ‘ a cui il COGNOME aveva fatto ricorso a fine 2009; (iv) che da ciò derivava una presunzione articolata e debole a fronte della presunzione precisa e forte offerta dagli attori con l ‘ esibizione degli assegni utilizzati per il pagamento del prezzo di acquisto, sicché il confronto era a favore degli attori; (v) che il credito era insorto con la sentenza di condanna pronunciata il 3/11.6.2013; (vi) che, quanto all ‘ eventus damni , i convenuti non avevano indicato le ragioni per le quali l ‘ atto non avrebbe leso la garanzia patrimoniale dei creditori, non essendosi neppure offerti di provare l ‘ esistenza di ulteriori beni di proprietà del debitore a salvaguardia della garanzia patrimoniale; (vii) che, quanto alla scientia damni , la presunzione della intenzionalità del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore poteva essere agevolmente ricavata dalla consecuzione temporale degli eventi, in quanto l ‘ atto di disposizione patrimoniale era avvenuto con la stipula del contratto di compravendita del 22/09/2012, in pendenza della causa iniziata con la notifica dell ‘ atto di citazione del 30/06/2010, e quando era già stata fissata l ‘ udienza per la precisazione delle conclusioni da parte del giudice che aveva respinto le istanze istruttorie del COGNOME.
Avverso detta pronuncia COGNOME NOME NOME NOME COGNOME proposero gravame dinnanzi alla Corte d ‘ Appello di Brescia.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, si costituirono chiedendo il rigetto dell ‘ appello e la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.
Con sentenza n. 196/2021, depositata in data 23/02/2021, la Corte d ‘ Appello di Brescia ha rigettato l ‘ appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, e, per l ‘ effetto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, condannando gli appellanti al pagamento, in
solido, dell ‘ importo di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell ‘ art. 96 c.p.c., oltre alle spese del grado.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c. e le parti ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che il controricorso è tardivo, in quanto è stato notificato in data 23 luglio 2021 ed è stato depositato il 14 settembre 2021, anziché il 13 settembre.
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Errata statuizione in ordine all ” integrazione ‘ della ‘ succinta motivazione ‘ del Giudice di prime cure. Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c. I n. 3 c.p.c. ‘ , lamentando che la sentenza del Tribunale ha fornito una motivazione meramente apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a dar conto della ratio decidendi . In particolare, il giudice avrebbe omesso di indicare nella sentenza gli elementi dai quali dedurre il riconoscimento, nella fattispecie, dei presupposti di cui all ‘ art. 2901 c.c., non precisando sulla base di quali argomentazioni fosse pervenuto alla propria determinazione, né su quali prove avesse fondato il proprio convincimento.
A detta dei ricorrenti, nel tentativo di colmare la lacuna argomentativa, il Tribunale diede atto di ritenere prevalenti le prove fornite dagli attori rispetto a quelle fornite dagli odierni ricorrenti, sulla scorta di un non meglio precisato ‘ confronto ‘ tra prove ‘ forti ‘ e prove ‘ deboli ‘ ; la Corte territoriale ha, invece, dichiarato che non era stata fornita adeguata prova di quanto prospettato, nonostante la rilevanza della documentazione prodotta, e, immotivatamente,
non ha dato ingresso alle ulteriori prove, richieste anche in appello, quali la prova testimoniale e la CTU contabile, che avrebbero fornito ulteriore conferma di quanto asserito.
2.1 .Il motivo è inammissibile.
2.2 .La sentenza gravata ha così motivato sul punto: ‘ Ritiene la Corte che la tesi degli appellanti secondo cui la provvista utilizzata per l ‘ acquisto dell ‘ immobile de quo sarebbe derivata dai proventi dell ‘ attività di procacciatore di affari della COGNOME per conto della società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Risalente agli anni 2007/2008, accreditati su conto svizzero intestato al COGNOME e che, a seguito di vari passaggi in altri conti esteri e attraverso lo scudo fiscale sarebbero stati accreditati sul conto corrente del COGNOME utilizzati per il pagamento del prezzo, non trova conferma alcuna nella documentazione dagli stessi prodotta. Ed invero, la copia del contratto di mediazione immobiliare tra la COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE (doc. 9 degli appellanti in primo grado) è priva di sottoscrizione, e le fatture emesse dalla COGNOME e prodotte sub doc.ti da 1 a 8 e da 10 a 12, non sono idonee a provare l ‘ esecuzione della prestazione trattandosi di atti di formazione unilaterale della parte che, peraltro, neppure ha dimostrato di averle registrate nella propria contabilità. In ogni caso, anche a volere ritenere provato che gli accrediti eseguiti da NOME COGNOME e da RAGIONE_SOCIALE dal 2007 al 2008 sul conto corrente n. 603684.60E acceso presso UBS SA di Chiasso (CH) ed intestato al COGNOME siano effettivamente il provento dell ‘ attività lavorativa della COGNOME, dalla documentazione prodotta dagli appellanti non risulta la prova che la somma accreditata sul suddetto conto abbia costituito la provvista utilizzata per il pagamento del prezzo dell ‘ immobile. A parte, infatti, la considerazione che dalle fatture prodotte in atti risulterebbe l ‘ accredito della somma di euro 129.376,30, ben inferiore al prezzo pagato per l ‘ acquisto dell ‘ immobile, pari ad euro 195.000,00, non risulta dimostrato che detta somma abbia costituito la provvista per
l ‘ emissione degli assegni pacificamente utilizzati per il pagamento del prezzo. Da un attento esame della documentazione prodotta dagli appellanti emerge che dal suddetto conto corrente 236-603684 della filiale di UBS Sa di Chiasso intestato al COGNOME in data 1.4.2008 è stata prelevata in contanti la somma di euro 155.496,02 e che in pari data risulta versata una somma di pari importo sul conto corrente n. 352666.60R acceso presso la stessa filiale ma intestato alla società RAGIONE_SOCIALE con sede in Panama, i cui rapporti con il COGNOME risultano sconosciuti (cfr. doc. 15). In data 1.12.2009 la società RAGIONE_SOCIALE, per conto del COGNOME – ma ignoto è a quale titolo , ha chiesto il realizzo del deposito titoli e ha trasferito l ‘ importo di euro 385.060,16, che a dire degli appellanti comprenderebbe la somma di euro 155.496,02 (o meglio di euro 129.376,30) proveniente dai redditi della COGNOME, su un c/c italiano cifrato n. 3410 acceso presso la filiale del Credito Bergamasco per avvalersi dello scudo fiscale ter (cfr. doc.ti 16 e 17). Nella dichiarazione datata 14.12.2009 di rimpatrio della somma detenuta all ‘ estero (cfr. doc. 18) di euro 385.060,00 il COGNOME ha dichiarato che la somma rimpatriata era a lui appartenente e già questo basterebbe a smentire la tesi degli appellanti circa la riferibilità alla COGNOME della somma in questione o anche solo di una parte della stessa. Ancor più decisiva è, comunque, la circostanza che gli assegni circolari emessi per il pagamento del prezzo dell ‘ immobile intestato alla COGNOME non provengono dal conto 3410 sul quale è stata accreditata in data 10.12.2009 la somma di euro 385.060,00 comprensiva, secondo la tesi degli appellanti, delle provvigioni corrisposte alla COGNOME. Alcuni degli assegni, infatti, sono stati emessi su altro e diverso conto acceso presso il Credito Bergamasco, filiale di Grassobbio, n. 235/5596, intestato al COGNOME (cfr. missiva della Banca in data 12.01.2016 a seguito di ordine di esibizione del Tribunale, nel fascicolo di ufficio di primo grado) mentre gli altri su conto Banco Posta intestato al medesimo, senza che sia stata offerta alcuna prova
del versamento su tali conti della somma di euro 155.496,00 o di qualsiasi altro importo con provenienza dal conto corrente 3410. I motivi vanno, pertanto, respinti, rivelandosi del tutto superflua la ctu chiesta al fine di ricostruire i movimenti finanziari imputabili alla COGNOME, che non può certo supplire alla carenza di produzione documentale degli appellanti, e del tutto irrilevante la prova per testi, non indicando quando e per quanto tempo la COGNOME avrebbe lavorato per tali società e in ogni caso non menziona gli importi corrisposti a titolo di provvigione né su quale conto essi sarebbero stati versati ‘ (così da p. 8, ultimo §, a p. 11, 1° §, della sentenza).
2.3 .A fronte di tale articolata e congrua motivazione, il motivo in esame non contiene alcuna critica specifica, tanto che la rubrica neppure indica le norme di diritto asseritamente violate, né si confronta con la ratio decidendi; esso, in realtà, sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all ‘ attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. Come è stato anche di recente riaffermato (Cass., sez. 3, 26/07/2024, n. 20870) , ‘ il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione ‘ .
Nella specie, la doglianza impinge esclusivamente nella ricognizione della fattispecie concreta, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei ristretti limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
2.4. Quanto alla doglianza (di cui a p. 11 del ricorso) con la quale i ricorrenti lamentano la mancata ammissione, da parte della Corte territoriale, delle prove testimoniali e della c.t.u. contabile, va rilevato che, per costante insegnamento di questa Corte, tale vizio può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (tra le tante, Cass. sez. 6 -1, 07/03/2017, n. 5654; Cass., sez. L, 01/07/2024, n. 18072).
Il vizio non è stato prospettato nei suddetti termini, sicché, anche sotto tale profilo, è inammissibile.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, primo co., n. 4, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 96 cpc in relazione all ‘ art. 360 comma I n. 4) c.p.c. ‘ , lamentando che la Corte territoriale ha accolto la domanda di risarcimento danni ai sensi dell ‘ art. 96 c.p.c., affermando che i ricorrenti avrebbero ‘ impugnato la sentenza sulla base di tesi già ritenute manifestamente infondate dal giudice di prime cure ‘ , rendendo una motivazione apparente che non lascia comprendere su quali basi essa ha fondato il proprio convincimento. I ricorrenti deducono pure che l ‘ insistenza nel propugnare una tesi giuridica giudicata infondata costituisce il presupposto di ogni giudizio di impugnazione e non è certo espressione di mala fede o colpa grave.
È infondata la denuncia di motivazione apparente, in quanto, seppure in modo sintetico, la Corte d’appello ha illustrato le ragioni che sorreggono la condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c., rendendo percepibile il fondamento della decisione; la motivazione non si pone, dunque, al di sotto del ‘minimo costituzionale’ (Cass., sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. Un., n. 22232 del 2016 e giurisprudenza ivi richiamata; Cass., sez. 6-5, 23/05/2019, n. 13977).
Parimenti infondata è la dedotta violazione dell’art. 96 c.p.c., stante la pretestuosità dell’impugnazione , dovendosi ribadire che, nel giudizio di appello, incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., la parte che abbia insistito in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall’appellante in modo da evitare il gravame (Cass., sez. 5, n. 34693 del 24/11/2022; Cass., 18/11/2014 n. 24546; Cass., sez. 6-3, 21/01/2016, n. 1115).
6.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Essendo stato il controricorso tardivamente depositato, nulla è dovuto a titolo di spese in favore delle parti controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio del merito dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione