Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15396 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18997-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che, unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 445/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie della controricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 05.09.2013 NOME COGNOME convenne in giudizio la coerede, NOME COGNOME, perché, previo accertamento che il comune dante causa NOME COGNOME, quando era in vita, aveva posto in essere a favore di quest’ultima una donazione indiretta, si procedesse alla riduzione di tale atto ex art. 553 e ss. c.c., con conseguente condanna della convenuta a restituire i beni oggetto della ridotta donazione indiretta.
A tal proposito, l’attore sostenne che il de cuius e la convenuta erano soci al 50% di una RAGIONE_SOCIALE; che in data 19/12/2007 l’assemblea dei soci aveva deliberato di aumentare il capitale sociale senza sovrapprezzo offrendo l’opzione di sottoscrizione ai soci, in parti uguali; che il primo rinunciò senza corrispettivo al diritto di opzione; che la convenuta aveva invece sottoscritto in toto l’aumento del capitale sociale; che conseguentemente, le quote sociali venivano rideterminate nella misura del 75,3 % per la convenuta e del 24,7 % per il de cuius ; su tali premesse, l’attore chiedeva che fosse riconosciuta la natura di donazione indiretta della rinuncia al diritto di opzione, atteso l’arricchimento che la convenuta aveva conseguito (pari alla quota del 25,3% del capitale sociale, corrispondente al diritto di opzione alla sottoscrizione non esercitato dal de cuius).
La conclusione circa il fatto che si trattasse di donazione indiretta doveva inferirsi, inoltre, ad avviso dell’attore, dal la circostanza
che quando fu determinato l’aumento del capitale sociale, il patrimonio della società era ben maggiore rispetto al capitale sociale e che quindi, visto che si procedette senza sovrapprezzo, l’operazione era stata del tutto svantaggiosa per il de cuius .
Il Tribunale di Venezia – sezione specializzata in materia di impresa (a seguito della translatio iudicii per la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Belluno) rigettò le domande, escludendo che la rinuncia al diritto di opzione configurasse donazione indiretta assoggettabile a riduzione e ritenendo che non era stato provato che al momento dell’operazione la società disponesse di un patrimonio tale che in sede di aumento del capitale sociale fosse necessario il sovrapprezzo.
La Corte d’appello di Venezia – sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 445/2020, ha rigettato l’appello proposto dall’attore.
Il collegio ha sostenuto che si ha una donazione indiretta solo laddove si dimostri che, aumentato il capitale sociale ad un prezzo di emissione pari al valore nominale (escluso, quindi, il sovrapprezzo), il valore del patrimonio sociale sia ben maggiore rispetto al prezzo pagato per l’aumento del capitale sociale.
Ciò premesso, la Corte d’Appello, concordemente a quanto statuito dal Tribunale di Venezia, ha rilevato che non era stata raggiunta tale prova, atteso che la documentazione allegata dall’appellante -attore -riferita a situazioni successive al 19/12/2007 – non era sufficiente a ricostruire precisamente e compiutamente il valore del patrimonio netto della società alla data in cui fu disposto l’aumento del capitale sociale (pagg. 14 -15 sentenza).
NOME COGNOME, con un motivo di ricorso, censura la sentenza n. 445/2020 della Corte d’Appello di Venezia per avere omesso di esaminare un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c.
Sostiene il ricorrente che ‘ se la Corte d’Appello avesse compiutamente e correttamente valutato l’intero complesso probatorio offerto, sarebbe pervenuta a conclusioni ben diverse, accogliendo la legittima domanda avanzata dall’odierno ricorrente ‘ (pag. 21 ricorso).
Affermato che l’aumento del capitale sociale senza sovrapprezzo sarebbe sintomo della donazione indiretta compiuta dal de cuius , il ricorrente sostiene che dalla documentazione versata in atti sarebbe invece stato dimostrato che il patrimonio della società, al momento dell’aumento del capitale, era nettamente superiore al capitale sociale. L’affermazione della Corte, secondo cui non sarebbe stata data la prova di ciò, appare quindi, ad avviso del ricorrente, illogica.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 3/4/2024, per la quale la controricorrente ha depositato memorie.
Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.
5.1. In primo luogo, esso è inammissibile ai sensi dell’art. 348 -ter, ult. co., c.p.c., trattandosi di una impugnazione in ipotesi di cd. doppia conforme.
Il ricorrente censura, unicamente ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5, una decisione d’appello che ha confermato, esattamente per le stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto (i.e. la mancata
prova valore del patrimonio netto della società al momento in cui fu aumentato il capitale sociale), la sentenza del Tribunale di Venezia.
Deve quindi essere applicata la norma sopra citata, atteso che il giudizio di appello è stato introdotto (R.G. sent. appello 3654/2017) successivamente all’11 settembre 2012, così come previsto dall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 (Cass. ord. 11439/2018).
5.2. Il ricorso è comunque inammissibile poiché tende in maniera manifesta a sollecitare una diversa valutazione delle prove rispetto a quella effettuata dalla Corte d’Appello di Venezia (v. il testo del ricorso citato al punto 2).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, i vizi di motivazione -che il ricorrente denuncia come conseguenza dell’omesso esame delle prove non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr. Cass., Sez. Un. n. 34476/2019 ; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 22901/2005; Cass. n. 15693/2004; Cass. n. 11936/2003).
Attesa l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del presente giudizio, da liquidarsi secondo dispositivo.
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2024.