Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18098 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18098 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 17825-2017 r.g. proposto da:
NOME COGNOME NOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’ avvocato NOME COGNOME
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimato – avverso il decreto del Tribunale di Verbania, depositato in data 20.6.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Verbania, con decreto del 20.6.2017, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l.f. proposta da NOME COGNOME per ottenere l’ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione del credito di euro 678.555,20, preteso in forza della scrittura stipulata il 4.3.2007 con la quale aveva ceduto al socio NOME COGNOME le sue partecipazioni in RAGIONE_SOCIALE e in RAGIONE_SOCIALE, controllante della società poi fallita, e nella quale il socio, che era anche legale rappresentante di quest’ultima, si era obbligato (oltre che al pagamento rateale del prezzo della quote e delle azioni cedutegli), in proprio e promettendo il fatto della rappresentata, anche ad estinguere entro il 31.12.2010 tre mutui, per un importo pari al credito insinuato, garantiti da ipoteche iscritte su immobili di proprietà dell’opponente.
Il tribunale, rilevato che le somme che COGNOME avrebbe dovuto versare ratealmente a COGNOME esaurivano (ed anzi superavano) il corrispettivo pattuito per la cessione delle partecipazioni, ha ritenuto che il legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse assunto l’ulteriore obbligazione di estinzione dei mutui a titolo di liberalità, e che, a maggior ragione, dovesse ritenersi assunta a titolo di liberalità l’obbligazione di garanzia della società , la quale dunque, essendo di non modico valore, andava dichiarata nulla perché non stipulata nella forma prevista dall’art. 782 cod.civ.; ha aggiunto che la conclusione non risultava smentita dalla difesa di COGNOME, non essendovi alcuna prova che i mutui fossero stati in realtà accesi da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che l’opponente se ne fosse accollato il pagamento per consentire alla società di proseguire nella sua attività di impresa: risultava, al contrario, che l’accollo dei mutui da parte di COGNOME derivava dal suo acquisto dei tre immobili, sui quali gravavano le relative iscrizioni ipotecarie, sicché estinguendo i mutui COGNOME, in sostanza, si sarebbe sostituta all’opponente nel pagamento del prezzo dei beni.
Il decreto, è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1362, 1936 e 1937, cod.civ.. Deduce che il Tribunale ha erroneamente interpretato il contenuto della scrittura privata del 3.4.2007, con la quale RAGIONE_SOCIALE non aveva assunto alcuna garanzia, ma si era obbligata ad estinguere i mutui in solido con COGNOME: il giudice avrebbe perciò dovuto valutare se questa obbligazione (e non quella assunta dal legale rappresentante della società) inerisse o meno a una causa onerosa, mentre ha omesso ogni indagine al riguardo.
Con il secondo mezzo COGNOME denuncia, in subordine, violazione e falsa applicazione del l’art. 1363 c od. civ. in quanto il tribunale non ha interpretato la clausola della citata scrittura che stabiliva il prezzo della cessione e le modalità del suo versamento insieme (o per mezzo) di quella successiva, che prevedeva l’obbligo di estinzione dei mutui, ma ha, al contrario, fatto derivare l’interpretazione di quest a seconda clausola da quella della precedente, così giungendo a una conclusione palesemente errata, perché dalla documentazione prodotta si evinceva che i mutui erano stati contratti dalla società poi fallita e da lui garantiti mediante le ipoteche iscritte sui suoi immobili.
Con il terzo motivo il ricorrente, in ulteriore subordine, deduce la nullità del decreto impugnato ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 782 e 809 cod. civ. rilevando che, pur dato per ammesso che l’obbligo di estinzione dei mutui assunto da RAGIONE_SOCIALE costituisse atto di liberalità, esso avrebbe dovuto essere qualificato come donazione indiretta, valida anche se non effettuata nella forma dell’atto pubbli co ma, come nella specie, con scrittura privata.
4.1 E’ fondato e va accolto i l quarto motivo del ricorso, che riveste priorità logica (con conseguente assorbimento degli altri motivi) in quanto in caso di validità dell’obbligazione assunta (in proprio o quale terza garante) da COGNOME nella scrittura del 4.3.2007, qualificata dal tribunale come atto di liberalità, risulterebbe superflua ogni ulteriore indagine in ordine all’eventuale erroneità di detta qualificazione.
4.1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. n. 9379 del 2020).
Per la validità delle donazioni indirette, ovvero delle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall’art. 782 cod. civ., non è però richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: l’art. 809 cod. civ., nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama, infatti, l’art. 782 cod. civ., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass. n. 14197 del 2013; Cass. n. 5333 del 2004, Cass. n. 23297 del 2009).
4.1.3 Ciò posto, pur data per scontata la qualificazione di atto di liberalità dell’obbligazione dedotta in giudizio, deve concludersi che il tribunale, non tenendo conto dello strumento utilizzato dalle parti e della distinzione fra donazione diretta ed indiretta, non ha fatto corretta applicazione dei sopra enunciati principi.
All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Verbania in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i primi tre; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Verbania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30.5.2024
La Presidente NOME