Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28418 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4992/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO intINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 5176/2018, depositata il 26 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’ accoglimento del primo motivo e l’assorbimento dei restanti.
Uditi l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e per delega anche dell’AVV_NOTAIO COGNOME, e l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. –NOME COGNOME ha convenuto NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Milano per far dichiarare, in via graduata, l ‘ invalidità (nullità e/o annullabilità) e inefficacia, la risoluzione per inadempimento, l’accertamento dell’inadempimento all’obbligo di rendiconto, l’accertamento dell’arricchimento senza giusta causa, la restituzione dell’immobile e in ogni caso il risar cimento del danno, in relazione ai contratti di compravendita aventi per oggetto ciascuno il trasferimento a favore del convenuto della quota di un mezzo della proprietà dell’immobile -laboratorio, sito in INDIRIZZO INDIRIZZO e precisamente: atto 11/10/2009, rep. n. 238747, per il quale il prezzo di euro 20.000,00 sarebbe stato ‘integralmente pagato mediante assegno bancario non trasferibile, n. 5.011.355.499 -07 … salvo buon fine dell’assegno stesso’; atto 21/10/2011, rep. n. 242856, con il quale il COGNOME in forza di procura speciale, fattasi rilasciare dal COGNOME in data 9/02/2011, con obbligo di rendiconto ha venduto a sé stesso l’altra metà dell’immobile, in esso pure stabilendo che il prezzo di euro 20.000,00 ‘viene integralmente pagato a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 5018614818 -09… salvo il buon fine dell’assegno stesso’. In atto di citazione, l’attore ha dedotto di non aver mai ricevuto alcun pagamento del prezzo, essendo stato indotto a sottoscrivere la prima compravendita e poi la procura perché potesse risolvere la questione della mancata dichiarazione di successione materna relativa al laboratorio ereditato
di INDIRIZZO, che non aveva mai denunciato e per la quale era molto angosciato. Ha dedotto altresì che non si era mai realizzato alcun scambio del bene verso il prezzo, meramente simbolico e mai corrisposto dal COGNOME, il quale non ha mai posseduto l’immob ile, né ha mai avvertito il COGNOME della spendita della procura per la vendita a sé stesso, né tanto meno dato il rendiconto del suo operato.
Costituitosi in giudizio, il COGNOME ha dedotto di aver fatto innumerevoli prestiti all’attore, che la consapevolezza di quest’ultimo del debito, non solo morale e di riconoscenza, verso il COGNOME lo avrebbe determinato a redigere testamento olografo del 22 febbraio 1999 a favore del convenuto e che, successivamente, in ragione degli innumerevoli prestiti di denaro fatti dal COGNOME al COGNOME e da questi mai restituiti, le parti decidevano di stilare un preliminare di vendita dell’immobile sito in Milano, INDIRIZZO INDIRIZZO n. 31. Prendendo posizione anche sulla coartazione della volontà del COGNOME, il COGNOME ha dedotto che il COGNOME avrebbe restituito gli assegni indicati nei rogiti di compravendita in ragione dei rapporti intercorsi tra le parti e a valere quale remissione del debito. Sosteneva, infine, di aver prestato al COGNOME un ‘autovettura Renault Twingo di cui richiedeva l’immediata restituzione con domanda riconvenzionale.
Con sentenza n. 55853/2017, pubblicata in data 13 marzo 2017, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande formulate dal COGNOME, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale, con pronuncia sulle spese di lite a carico de ll’attore .
-Avverso la sentenza ha interposto appello il COGNOME. L’ appellato si è costituito in giudizio.
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 5176/2018, depositata il 26 novembre 2018, ha respinto l’impugnazione, condannando l’ appellante al pagamento delle spese del giudizio.
-Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
NOME COGNOME si è costituito con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
In prossimità della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 116, 222 e 355 cod. proc. civ., avendo la Corte d’ appello posto a fondamento della decisione un documento -dattiloscritto 30 giugno 2009 -su cui pende querela di falso proposta in via incidentale dal ricorrente nel giudizio di merito, la cui presentazione non era stata autorizzata dal Tribunale per ritenuta irrilevanza del documento ai fini della decisione, con ulteriore violazione da parte della Corte territoriale dell’art. 355 cod. proc. civ. La Corte d’appello, violando le norme che disciplinano l’assunzione delle prove, avrebbe leso il diritto di difesa con pregiudizio del ricorrente, non potendo trarre nessun argomento di prova dal documento assunto in violazione della legge processuale, men che meno rilevare, nel suo iter argomentativo, che il ricorrente avrebbe stipulato un contratto preliminare alle compravendite impugnate, in cui si assumono ricevute delle somme di denaro.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in subordine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e 1470 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Sul piano sostanziale, parte ricorrente deduce che in nessuno degli atti ‘definitivi’ viene richiamato il dattiloscritto. Preliminare e definitivo sono contratti distinti tra loro, dotati di autonoma causa ed esclusivamente il contratto definitivo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco alla stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo
che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva.
1.1. -I due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l’unica regolamentazione del rapporto da esse voluta; tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova -che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili -di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo. (Cass., Sez. II, 6 maggio 2024, n. 12090; Cass., Sez. II, 21 dicembre 2017, n. 30735).
Al di là della genericità delle censure, che non esplicitano perché il preliminare sarebbe stato rilevante ai fini della decisione assunta dalla Corte d’appello, il contratto definitivo sostituisce integralmente il preliminare, per cui alcun rilievo assume il richiamo di quest’ultimo operato in motivazione. La Corte d’appello ha integralmente basato la sua decisione sull’analisi del contratto definitivo intercorso tra le parti del 1 ottobre 2009 relativo alla quota di un mezzo dell’immobile e sulla successiva procura speciale a vendere della restante parte, con facoltà di contrarre con se stesso, del 9 febbraio 2011.
-Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione
dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale completamente omesso l’esposizione delle ragioni di diritto che l’hanno condotta ad affermare come corrisposto il prezzo della prima vendita, rivelando una contraddizione anche rispetto all’accertamento del primo giudice, richiamato nella medesima sentenza, rigettando ogni eccezione avversaria.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1197 e 1199 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. La sentenza è altresì censurata nella parte in cui statuisce che la quietanza contenuta negli atti, condizionata al ‘salvo buon fine’ degli assegni, attesti l’avvenuto ‘pagamento’: per contro, in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l’estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo secondo l’ orientamento consolidato di questa S.C. (Cass. 5/06/2018, n. 14372, Cass. 30/07/2009, n. 17749). Nella specie, si evidenzia come le parti abbiano dichiarato che il prezzo sia stato integralmente pagato a mezzo di assegno bancario non trasferibile ma che la riscossione non sarebbe mai avvenuta. Cosicché la quietanza non può attestare ‘pagamento’, nel senso di corresponsione del prezzo.
Con il quinto motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5 cod. proc. civ. atteso che la sentenza di secondo grado, discostandosi dalla ricostruzione del fatto di primo grado, avrebbe posto a base della propria decisione la ragione ( quaestio facti ) per cui il prezzo della prima compravendita sarebbe stato corrisposto dal COGNOME al COGNOME. Sul punto si deduce che la Corte territor iale avrebbe omesso l’esame del fatto oggettivo, neppure menzionato in sentenza, del ‘mancato incasso’ degli assegni bancari indicati negli atti di compravendita, fatto decisivo per l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligazione gravante
sull’acquirente ai fini dell’accoglimento delle domande del ricorrente, in via graduata, di nullità o risoluzione dei contratti.
Con il sesto motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 782 cod. civ., legge 16/02/1913, N. 89, degli artt. 1414 e 1421 cod. civ. , in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello qualificato gli atti di compravendita in oggetto in cui non vi fu mai pagamento del prezzo, quale donazione indiretta e non come vendita dissimulante una donazione, con conseguente declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 1421 cod. civ. per difetto della forma solenne.
2.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo” (Cass., Sez. II, 5 giugno 2018, n. 14372; Cass., Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17749); tuttavia, poiché l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica , in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass., Sez. I, 30 luglio 2009, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Da ciò consegue che l’adempimento sia valido anche se gli assegni non siano stati poi incassati, emergendo nella specie la loro emissione al momento degli atti di compravendita ricevuti dal AVV_NOTAIO, mentre la prova del loro mancato incasso sarebbe dovuta gravare sul creditore. L’indicazione del venditore, contenuta nell’atto notarile
di compravendita, del pagamento del prezzo non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest’ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta (Cass., Sez. II, 29 settembre 2020, n. 20520), nella specie esclusa dall’assenza di controdichiarazioni , come evidenziato dalla Corte d’appello .
Peraltro, la Corte d’appello -alla luce delle risultanze istruttorie acquisite in giudizio -ha valorizzato la natura complessa dell’operazione negoziale, qualificata come donazione indiretta in ragione dell’intento remuneratorio che le parti hanno inteso conseguire a fronte dei rapporti personali intercorrenti tra le parti (prima compravendita, successiva procura speciale a vendere, quietanze dei rogiti, esborsi sostenuti dal COGNOME in favore della controparte prestito dell’autovettura e predisposizione del testamento olografo), escludendo il carattere irrisorio del prezzo pattuito pur se sproporzionato rispetto al reale valore.
Inammissibile, inoltre, risulta la censura sull’omesso esame di un fatto decisivo, giacché dalla motivazione emerge che la questione del ‘mancato incasso’ degli assegni bancari indicati negli atti di compravendita non costituisce un fatto omesso, essendo stato valutato dalla Corte d’appello. L’eventuale restituzione degli assegni -prospettata come remissione del debito -costituisce un fatto successivo che non incide sulla validità della compravendita e del suo effetto traslativo.
-Con il settimo motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1470 e 1453 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 per cui, attesa la qualificazione dei contratti di
compravendita da parte della Corte territoriale quale negotium mixtum cum donatione e pertanto la natura commutativa degli stessi, si censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la loro risoluzione ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. per grave inadempimento dell’acquirente che non ha corrisposto il prezzo.
3.1. -Il motivo è infondato.
La figura del cd. assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente -rispetto alla quale la questione assorbita si pone in rapporto di esclusione -, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. È, invece, configurabile l’assorbimento in senso improprio quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione (Cass., Sez. VI -3, 30 maggio 2018, n. 13534; Cass., Sez. I, 27 dicembre 2013, n. 28663).
Nella specie, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto assorbita la questione dell’inadempimento in ragione della qualificazione giuridica del rapporto negoziale intercorso tra le parti, quale donazione indiretta.
6. -Con l’ottavo motivo di ricorso si prospetta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. con cui si censura la sentenza nella parte in cui Corte d’Appello, con motivazione apparente per relationem alla sentenza di primo grado, ha ritenuto di qualificare la donazione indiretta rinvenuta negli atti di compravendita quale ‘remuneratoria’ sulla base di ‘elementi esterni’ ai negozi, individuati dal primo giudice e ogget to di gravame da parte dell’appellante.
Con il nono motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione
degli artt. 101, 112 e 113 cod. proc. civ. avendo le corti di merito statuito oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, basandosi non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diverso elemento materiale costituente nuovo titolo quale lo ‘spirito di liberalità’, mai allegato né tanto meno provato in causa -senza che vi sia stata segnalazione d’ufficio da parte del giudice della detta questione modificativa del quadro fattuale con conseguente violazione del diritto di difesa del ricorrente, privato dell’esercizio del contraddittorio.
6.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
La sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. IV, 5 novembre 2018, n. 28139).
La qualificazione di un negozio giuridico richiede due distinte operazioni: la prima consiste nell’identificazione degli elementi costitutivi dell’attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite dalle parti; la seconda consiste, invece, nell’attribuzione del nomen juris , previa interpretazione sul piano giuridico, degli elementi di fatto precedentemente accertati. Di tali operazioni, mentre la seconda è soggetta al sindacato di legittimità, la prima ne è sottratta, se correttamente motivata, giacché si risolve in un apprezzamento di mero fatto, riservato al giudice di merito (Cass., Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9996).
Nella specie, la Corte d’appello ha richiamato la sentenza di primo grado, affermando di condividerla integralmente ed esplicitando le ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare la qualificazione giuridica dell’operazione negoziale nei termini di donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità rappresenta un elemento costitutivo, individuando -con apprezzamento non sindacabile in questa sede -gli elementi della fattispecie.
-Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione