Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1261 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1261 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8562/2020 R.G. proposto da :
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO n. 148/2019 depositata il 21/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria della Procura Generale, in persona del Dottor NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre con due motivi avversati da NOME COGNOME con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento, sez. Bolzano n. 148 del 2019.
Con questa sentenza, in causa di divisione del patrimonio relitto dal padre delle parti, NOME COGNOME la Corte di Appello ha affermato, per ciò che interessa ai fini del ricorso, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l’attuale ricorrente non aveva mai dedotto che NOME COGNOME era stata beneficiaria della donazione indiretta della quota di un mezzo degli esborsi sostenuti dal padre per la costruzione dell’immobile eretto sulla particella fondiaria n.2309/26, poi divenuta particella edificata n.478, in Comune di Faver (TN), con la conseguenza che doveva restituire alla massa la metà del valore dell’edificio nel frattempo alienato a terzi, avendo invece NOME COGNOME dedotto che ‘l’atto dissimulante una donazione indiretta era stato solo quello con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto al Giudice Tavolare di Trento la rettifica del precedente decreto tavolare sub GN 3066/92, con il quale era stata disposta la intavolazione a titolo di proprietà esclusiva della p.f.2309/26 a favore di NOME COGNOME e della p.f. 2309/27 a favore di NOME COGNOME. La Corte di Appello ha quindi concluso che il Tribunale aveva violato l’art. 112 c.p.c. condannando NOME COGNOME a conferire alla massa la metà del valore dell’edificio.
La Corte di Appello ha altresì affermato che l’originaria ‘impostazione’ di NOME COGNOME riguardo alla pretesa finalità liberale della rettifica richiesta al Giudice COGNOME era ‘infondata’ in quanto, come già osservato dal Tribunale, il titolo di intavolazione, costituito dal contratto in data 24 marzo 1971 con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano acquistato le due particelle dal Comune di Faver, ‘attribuiva chiaramente a NOME NOME e a NOME la piena proprietà delle particelle fondiarie tra loro collegate n. 2309/26 e n.2309/27 c.c.’.
La Corte di Appello ha aggiunto che, anche a ritenere che NOME COGNOME avesse proposto domanda di accertamento della ‘donazione indiretta costituita dall’apporto economico del solo genitore per l’edificazione del bene in comproprietà’, era certo che NOME COGNOME non aveva in modo preciso dedotto, nella comparsa di costituzione di primo grado né successivamente in tempo utile dato che non aveva presentato la prima memoria ex art. 183 sesto comma, c.p.c.-, che il padre avesse sostenuto tutti gli oneri economici della costruzione con la duplice conseguenza che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, tale circostanza, proprio in quanto mai precisamente dedotta, non poteva essere ritenuta incontestata e che l’ipotetica domanda avrebbe dovuto essere rigettata;
la Procura Generale ha depositato requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso;
la parti hanno depositato memoria; considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta ‘violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. per supposta mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella sentenza di primo grado nonché omesso esame circa il fatto decisivo costituito dalla allegazione della circostanza di edificazione ad esclusiva opera del de cuius NOME COGNOME, dell’immobile sito in Faver (TN)’;
con il secondo motivo di ricorso si lamenta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per supposta soddisfazione dell’onere avversario di contestazione specifica in merito alla dedotta edificazione dell’immobile ad esclusiva cura e spese del de cuius’;
i due motivi, che in quanto strettamente connessi devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
3.1. Il ricorrente aveva chiesto la condanna di NOME COGNOME a conferire alla massa ereditaria l’importo di 99400,74 euro pari alla metà del valore ricavato da detta parte dalla vendita a terzi della ‘particella edificiale n.478’, già particella fondiaria 2309/26, allegando che, per effetto di un procedimento tavolare instaurato al fine di ottenere la rettifica di un precedente decreto di intavolazione con il quale al padre era stata intestata la particella fondiaria suddetta -al momento di tale primo decreto non ancora edificata- mentre a NOME COGNOME era stata intestata la particella fondiaria contigua n.2309/27, il de cuius e la figlia avevano posto in essere una donazione indiretta, dal primo alla seconda, di 1/2 della suddetta particella edificiale.
Il ricorrente trascrive a pagina 19 del ricorso un estratto della propria comparsa di costituzione di primo grado in cui si legge che egli aveva allegato che il padre aveva edificato sulla particella fondiaria n.2309/26 la villa ‘attualmente identificata alla particella edificiale 478 PT 766/II CC Faver … che diveniva conseguentemente di sua proprietà esclusiva’.
È stato accertato dai giudici di merito (v. sentenza impugnata pagina 25) che, in realtà, la rettifica della originaria intavolazione era giustificata posto che la originaria intavolazione della particella 2309/26 al solo de cuius e della particella 2309/27 alla sola NOME COGNOME era errata perché non corrispondeva al titolo di intavolazione costituito dal contratto con cui padre e figlia avevano acquistato assieme, dal Comune di Faver, le due particelle.
La Corte di Appello ha affermato che la domanda di NOME COGNOME essendo intesa a far accertare che ‘l’atto dissimulante una donazione indiretta era stato solo quello con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto al Giudice Tavolare di Trento la rettifica del precedente decreto tavolare sub GN 3066/92, con il quale era stata disposta la intavolazione a titolo di proprietà esclusiva della p.f.2309/26 a favore di NOME COGNOME e della p.f. 2309/27 a favore di NOME COGNOME, non poteva portare alla condanna di NOME COGNOME al pagamento dell’importo richiesto da NOME COGNOME.
Va premesso che ‘In materia di ricorso per cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato’ (Cass. n.30770 del 06/11/2023; Cass. n.11103 del 10/06/2020).
La Corte di Appello è incorsa nel vizio suddetto.
In sostanza, dagli atti e dalla stessa sentenza di appello emerge questo: NOME COGNOME aveva allegato che il padre aveva costruito un edificio sulla particella 2309/26; aveva allegato che tale particella era di proprietà del padre per averla lui solo acquistata dal comune di Faver; aveva allegato che, dopo l’edificazione, il padre e NOME COGNOME erano riusciti, tramite una procedura ad hoc di rettifica della originaria intavolazione della particella 2309/26 a favore solo del padre, ad ottenere che detta particella, divenuta particella edificiale 478, fosse intavolata a favore di entrambi e così, attraverso questa strumentale procedura di intavolazione, a beneficiare NOME della donazione indiretta dell’immobile; NOME COGNOME aveva chiesto condannarsi la
sorella a conferire alla massa la metà del valore del bene (pari alla metà del prezzo ricavato, nel frattempo, dalla relativa vendita).
Da quanto precede risulta che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la domanda di condanna era stata proposta.
Del diritto di credito vantato dal ricorrente era stato identificato il “petitum” -la metà del prezzo ricavato dalla vendita- ed era stata identificata la “causa petendi” costituita dall’arricchimento conseguito da NOME COGNOME in quanto divenuta proprietaria di un immobile realizzato -secondo l’allegazione di NOME COGNOME– da parte del padre.
La Corte di Appello ha errato nell’affermare che la domanda non era stata proposta perché NOME COGNOME aveva sostenuto errando- che il beneficio si era di fatto concretizzato tramite la modifica della intavolazione della particella su cui l’immobile era stato edificato.
La Corte di Appello ha focalizzato l’attenzione sul meccanismo individuato da NOME COGNOME come quello attraverso cui la controricorrente aveva conseguito l’arricchimento mentre, accertato che la particella era stata fino dall’inizio di proprietà comune di NOME e NOME COGNOME avrebbe dovuto valutare la domanda, che era stata proposta, in riferimento alla disposizione di cui all’art. 934 cod. civ., il quale stabilisce che qualunque costruzione esistente sopra il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo risulti diversamente dal titolo o dalla legge, con la conseguenza che se il suolo è comune a due soggetti, la proprietà della costruzione realizzata da uno dei comunisti viene coacquistata automaticamente dall’altro comproprietario del suolo (v. Cass. SU, n.3873/2018: ‘La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell’immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve
rivestire la forma scritta ‘ad substantiam”). Va poi aggiunto che la precisa allegazione, da parte del ricorrente, dell’iniziale appartenenza dell’edificio al padre perché da lui solo costruito inficia l’affermazione della Corte di Appello per cui non vi erano i presupposti per valutare la condotta processuale di NOME COGNOME ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c.;
i due motivi di ricorso devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione;
il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio;
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione.
Roma 10 gennaio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME