Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19739 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19739 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3103/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 5232/2018 depositata il 16/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2005 NOME COGNOME, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con NOME COGNOME e di essere dalla stessa giudizialmente separato, la conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo di dichiarare lo scioglimento della comunione dell’immobile di cui erano comproprietari e per l’effetto di accertare l’indivisibilità dello stesso, autorizzando la vendita dell’intero bene con conseguente attribuzione della propria quota pari al 50%. Si costituiva in giudizio NOME COGNOME, che si opponeva allo scioglimento della comunione, in quanto l’appartamento oggetto della domanda era stato da lei acquistato con il denaro donatole tutto dal padre. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 289 del 2013, rigettava le domande dell’attore.
La sentenza era appellata da NOME COGNOME, che eccepiva l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in primo grado, il padre e il fratello della appellata, e l’assenza di documentazione a sostegno delle stesse. A sua volta, la COGNOME proponeva appello incidentale, deducendo la violazione dell’art. 179 c.c., avendo il primo giudice erroneamente interpretato le risultanze istruttorie relativamente alla data di stipulazione del contratto di compravendita.
La Corte d’appello di Napoli – con la sentenza 16 novembre 2018, n. 5232 – ha rigettato l’appello principale e ha invece accolto l’appello incidentale, confermando la decisione del Tribunale con diversa motivazione.
I giudici di secondo grado hanno rilevato, per un verso, che nel processo civile non vi sarebbe più stato alcun principio di
aprioristica inattendibilità legata alle deposizioni di parenti o coniuge di una delle parti, mentre, per altro verso, l’affermazione del Tribunale circa l’acquisto dell’immobile da parte della COGNOME prima del matrimonio, pur trovando indubbia smentita alla luce della cronologia degli eventi, andava comunque condivisa nella sostanza, posto che l’immobile avrebbe dovuto reputarsi sottratto al regime di comunione legale perché oggetto di donazione indiretta del genitore NOME COGNOME.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, sulla scorta di tre motivi.
Ha proposto tempestivo controricorso NOME COGNOME.
La causa, originariamente assegnata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2023, è stata rimessa all’udienza pubblica, alla luce della valenza nomofilattica della materia del contendere.
In prossimità dell’udienza pubblica, la controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce ‘omessa e in ogni caso contraddittorietà e insufficienza della motivazione, illogicità e palese erroneità con cui la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, con conseguente violazione degli artt. 342 e segg. c.p.c. e del diritto di difesa dell’appellante’.
La Corte distrettuale avrebbe erroneamente confermato una sentenza fondata esclusivamente su un macroscopico errore di fatto, violando così la funzione di revisio prioris instantiae riconosciuta al giudizio di appello, tanto più che nel contratto di compravendita la COGNOME avrebbe dichiarato di acquistare l’immobile in regime di comunione legale dei beni.
La lagnanza non ha ragion d’essere.
La sentenza impugnata ha preso in esame l’appello incidentale della COGNOME, con la quale costei faceva rilevare l’errore di fatto in cui era incorso il Tribunale nell’aver affermato che il contratto di compravendita era antecedente e non successivo al matrimonio fra le parti. In particolare, il mezzo di gravame ha investito la Corte distrettuale di una nuova valutazione della fattispecie, alla luce del materiale probatorio ritualmente acquisito in primo grado. I giudici della Corte territoriale hanno perciò operato nei limiti del devolutum .
E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Inoltre, il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del ” devolutum “, quali risultanti dall’atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 4889 del 14 marzo 2016; Sez. 2, n. 34850 del 13 dicembre 2023).
Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 179, lettera b) c.c.: configurare nel caso in esame una donazione indiretta avrebbe rappresentato per diversi motivi un vero e proprio ‘azzardo’ interpretativo, stante la necessità di una prova molto più che incisiva per escludere dalla comunione legale i beni che si assumono oggetto di donazione. Tale incisività non avrebbe potuto ricavarsi dalla dichiarazione tra l’altro incerta di uno dei soggetti direttamente interessati, ossia il padre dell’appellata, o da quelle generiche e non contestualizzate del fratello della medesima, tanto più che dagli atti di causa sarebbe emerso chiaramente che l’eventuale somma asseritamente donata dal padre non copriva l’intero valore dell’immobile.
La lagnanza è in parte infondata ed in parte inammissibile.
Il tenore letterale dell’art. 179 lett. b), cod. civ. che parla di “liberalità” e non di “donazione” non consente di limitarne la portata alle sole liberalità previste dall’art. 769 c.c. Consegue che la peculiare struttura della donazione indiretta non è assolutamente
incompatibile con l’applicazione dell’art. 179 lett. b) c. c. (Sez. 1, n. 11327 del 15 novembre 1997).
Del resto, si ha donazione indiretta di un bene anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l’oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante (Sez. 2, n. 10759 del 17 aprile 2019).
Inoltre, la Corte d’appello ha affermato che le circostanze riferite dai congiunti della COGNOME risultavano riscontrate ‘ dalle ricevute di pagamento in atti che dimostrano l’avvenuto esborso di somme di denaro presso la banca Monte Paschi di Siena, come specificamente indicato nel contratto di compravendita ‘.
La differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).
È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
3. Il terzo motivo denuncia la violazione delle regole del giusto processo per omessa valutazione del giudicato esterno. Il ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio d’appello, in data 10 novembre 2017, aveva allegato una sentenza ormai passata in giudicato resa in altro giudizio dinanzi allo stesso Tribunale di Napoli (n. 347/2008, avente ad oggetto opposizione avverso a decreto ingiuntivo ottenuto dalla COGNOME), con la quale -a seguito di rigetto dell’opposizione proposta dall’COGNOME quest’ultimo era stato definitivamente condannato al pagamento del 50% dei ratei insoluti del mutuo relativo all’immobile di cui è causa. Al riguardo la Corte d’appello si sarebbe limitata a stabilire che nessun rilievo probatorio poteva riconoscersi alla suddetta sentenza in quanto, trattandosi di documento nuovo, lo stesso non poteva essere prodotto in appello ed inoltre mancava la prova del passaggio in giudicato della sentenza, giacché la copia prodotta era priva della relativa certificazione.
Il mezzo d’impugnazione è inammissibile.
In linea generale, l’eccezione di giudicato esterno può essere proposta in qualunque momento in sede di merito, giacché prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte ed, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio (tra le varie, Sez. 3, n. 48 del 7 gennaio 2021).
Tuttavia, -ed in questo senso va correttamente precisata l’affermazione che precede – la parte che eccepisca il giudicato esterno ha l’onere di fornirne una prova particolare, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima
dimostrare l’impugnabilità della sentenza (Sez. 3, n. 36258 del 28 dicembre 2023; Sez. 1, n. 6868 del 2 marzo 2022; Sez. 6-1, n. 4803 del 1° marzo 2018; cfr. altresì Sez. Un., n.7701 del 19 aprile 2016).
Nella fattispecie, è pacifico che l’COGNOME -in sede di precisazione delle conclusioni in appello -abbia depositato la sentenza del Tribunale di Napoli, priva però dell’attestazione del passaggio in giudicato e dunque di uno dei suoi connotati fondamentali perché potesse fare stato nel processo.
Inoltre, il motivo è anche privo di specificità perché non trascrive l’invocato giudicato (cfr. al riguardo Sez. 1, n. 16058 del 10 giugno 2024; Sez. 2, n. 16398 del 9 giugno 2023).
Infine -ed il rilievo è decisivo l’attribuzione della qualità di condebitore solidale, in rapporto ad un contratto di mutuo e al mancato pagamento dei ratei, non vale a dimostrare la corrispondente qualità di comproprietario dell’immobile per il cui acquisto è stato concesso il mutuo. Quindi, la sentenza invocata non sarebbe neppure un ‘ giudicato contrario ‘.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 (duemila/500) per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi il 24 giugno 2024