Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15702 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15702 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23570/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in MACOMER, INDIRIZZO UMBERTO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME che li rappresenta e difende.
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RICORRENTE – contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMECONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 146/2023, depositata il 12/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME convennero in giudizio davanti al Tribunale di Oristano la sorella NOME COGNOME domandando lo scioglimento della comunione ereditaria del padre NOME COGNOME in data 14.4.1985, e della madre NOME COGNOME in
data 7.11.2014. Quanto alla massa relitta paterna, premesso che il de cuius era deceduto ab intestato, esposero che era caduto in successione, per l’intero, l’immobile sito in Silanus, INDIRIZZO che il padre aveva personalmente riscattato dalla Gescal nel 1968. A seguito del decesso di NOME COGNOME, la moglie NOME COGNOME era divenuta titolare della quota di 1/3 e i tre figli della restante quota di 2/3 pro indiviso del predetto immobile. La COGNOME, tuttavia, con testamento olografo del 16 marzo 1994, aveva lasciato alla figlia NOME la casa di abitazione; al figlio NOME altro immobile in Silanus, in catasto al F. 14 mapp. 404 (INDIRIZZO, oltre all’area edificabile in località INDIRIZZO, infine al figlio NOME il terreno in INDIRIZZO.
Gli attori dedussero che, così operando, la testatrice COGNOME aveva disposto di beni che non le appartenevano, ed aveva attribuito alla sola figlia NOME l’unico cespite caduto in successione (l’immobile sito in Silanus, INDIRIZZO per 1/3), ledendo i diritti di legittima degli altri figli. Chiesero, quindi, che venisse aperta la successione di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, venisse dichiarata la nullità o l’annullamento delle disposizioni testamentarie della COGNOME, per aver la testatrice disposto di beni a lei non appartenenti, fosse accertato che l’unico cespite ereditario era costituto dalla casa in Silanus, INDIRIZZO disponendo la riduzione della disposizione testamentaria, nella misura di legge, con condanna della convenuta alla restituzione dei frutti civili.
In contraddittorio con NOME COGNOME dopo aver istruito la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica, con sentenza n. 464/20 il Tribunale rigettò la domanda di usucapione, dichiarò la parziale nullità del testamento olografo di NOME COGNOME morta a Silanus il 7 novembre 2014, rigettò le domande di riduzione, ritenendo assorbita la domanda subordinata di divisione; dichiarò lo scioglimento della comunione
ereditaria sul bene unico relitto da NOME COGNOME morto a Silanus il 14 aprile 1985, con la successione per legge dei figli NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle rispettive quote. La sentenza è stata parzialmente riformata in appello, accoglimento della domanda di divisione dell’asse in materno proposta da NOME COGNOME e che il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbita, suddividendo tra i tre eredi le somme che la Corte distrettuale ha ordinato a NOME e NOME COGNOME di conferire alla massa a titolo di collazione in virtù delle donazioni indirette ricevute dalla de cuius.
Per la cassazione della sentenza NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso NOME COGNOME
Il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso ravvisandone la manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Su istanza di NOME COGNOME che ha chiesto la decisione, la causa è stata rimessa all’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto evidenziato che a pag. 2 del ricorso è preannunciata la proposizione di tre autonome censure, ma che l’impugnazione illustra ed argomenta, da pag. 15 e ss., solo la prima di esse, non potendo ritenersi ritualmente proposte anche le altre, mancanti dell’esposizione delle ragioni di critica alla sentenza impugnata.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la v iolazione art. 111, comma sesto, Cost e 737 c.c., sostenendo che la condotta di NOME COGNOME, consistente nel non aver proposto opposizione al decreto pretorile che aveva riconosciuto al figlio COGNOME NOME l’usucapione del terreno edificabile , non poteva integrare una donazione indiretta poiché la de cuius non poteva vantare alcun diritto sul bene, intestato ad un terzo (NOME COGNOME), per cui il controvale dell’immobile non poteva essere oggetto di collazione.
Il motivo è palesemente infondato.
Come riconoscono gli stessi ricorrenti, l’esistenza di una donazione indiretta dell’immobile da parte della COGNOME in favore del figlio era stata esplicitamente dichiarata dal Tribunale (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 15 e 18), affermando che la volontà della COGNOME di non opporsi alla pretesa usucapione aveva costituito un atto di liberalità, non eliso dall’intervenuto acquisto del bene a titolo originario da parte del COGNOME (cfr. anche sentenza di appello pag. 8) in adesione alle deduzioni di NOME COGNOME che aveva chiesto di disporre la divisione, tenendo conto anche di tali donazioni indirette ricevute dai fratelli.
Proprio in considerazione di tali donazioni il giudice di primo grado aveva escluso che le disposizioni testamentarie di NOME COGNOME fossero lesive dei diritti del legittimario, affermando che questi aveva ricevuto a titolo di liberalità beni di valore superiore alla quota indisponibile.
Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con appello incidentale (condizionato) la sentenza, relativamente alla specifica questione di merito concernente l’esistenza della liberalità indiretta su cui il tribunale aveva pronunciato e che era risultata decisiva per escludere la lesione di legittima e per respingere la domanda di riduzione rispetto alla quale era risultato soccombente.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso da parte di NOME COGNOME con rigetto dell’unico motivo di ricorso formulato da NOME COGNOME
Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96, c.p.c., con conseguente condanna del solo ricorrente NOME COGNOME al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a
€ 5.000; cfr. Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023).
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara parzialmente estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso da parte di NOME COGNOME rigetta il ricorso di NOME COGNOME condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 5200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché il solo NOME COGNOME al pagamento di € 2500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda