Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19106 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 171/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE di COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2125/2020, depositata il 12/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il Comune di Cardito, quale proprietario di un immobile donato nel 1977 dal reverendo COGNOME, ha dedotto la necessità di consolidamento statico e adeguamento antisismico dell’immobile in relazione ai quali era stato approvato un progetto esecutivo e che NOME COGNOME, residente con i propri familiari al primo piano dell’immobile, si rifiutava di lasciare i locali e ha chiesto pertanto di ordinare alla medesima lo sgombero dei medesimi al fine di consentire l’esecuzione dei lavori. NOME COGNOME si è costituita, dichiarando di essere titolare del diritto di usufrutto costituito in suo favore con atto di donazione del 1977, e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso ovvero, in via subordinata, l’imposizione al Comune dell’obbligo di assegnare una o più unità abitative, oltre al pagamento delle relative spese e al risarcimento del danno. Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato a NOME COGNOME e ai suoi familiari conviventi di lasciare libera da persone e cose la porzione del fabbricato da lei detenuta a titolo di usufrutto, subordinando il rilascio alla ricerca da parte del Comune di un immobile o alla corresponsione mensile della somma di euro 2.500. NOME COGNOME ha instaurato il processo di merito ai sensi dell’art. 669octies c.p.c., chiedendo di accertare il proprio diritto all’indennizzo per il rilascio materiale anticipato dell’immobile e per il disagio per la sistemazione delle famiglie in nuove residenze. Il Comune, costituendosi, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità delle domande dell’attrice e in subordine di rigettarle, stante l’inefficacia e/o l’inesistenza della riserva di usufrutto per mancanza
dell’accettazione da parte della riservataria prima della morte del donante, avvenuta nel 1984.
Con la sentenza n. 357/2012 il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande dell’attrice, osservando che esse presuppongono l’esistenza in capo alla medesima di un diritto di usufrutto sulla porzione dell’immobile che nascerebbe dalla donazione del 1977 e che NOME COGNOME per diventare titolare del diritto di usufrutto avrebbe dovuto accettare tramite atto pubblico l’offerta di donazione che le aveva formulato il fratello, cosicché non essendo mai intervenuta l’accettazione COGNOME non ha mai acquisito il diritto di usufrutto.
La sentenza è stata appellata da NOME COGNOME. Con la sentenza n. 2125/2020 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame, ritenendo infondata la contestazione dell’appellante relativa all’interpretazione dell’atto di donazione da parte del Tribunale e la qualificazione del suo diritto in termini di riserva di usufrutto ai sensi dell’art. 796 c.c.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME.
Resiste con controricorso il Comune di Cardito, che anzitutto eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto la procura è stata conferita a due difensori, dei quali uno solo era al momento abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione e il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato dal solo difensore non abilitato, con conseguente inesistenza della notificazione del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in sei motivi.
Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in tema di divieto di mutatio libelli , non applicabile al motivo d’appello con il quale veniva diversamente specificato il riconoscimento del diritto e la pretesa, fermi i diritti costitutivi in riferimento ai diritti autodeterminati: la Corte d’appello
ha erroneamente ritenuto che la pretesa, per cui la costituzione del diritto reale di godimento qualificato come abitazione sia avvenuta senza corrispettivo e senza causa donativa, sia stata prospettata per la prima volta in grado d’appello e sia perciò inammissibile; ugualmente inammissibile è stata ritenuta la richiesta di applicazione dell’art. 770, comma 2, c.c. e la qualificazione del diritto quale modus ai sensi dell’art. 793 c.c.; con l’appello veniva diversamente specificato il riconoscimento del costituito diritto con l’applicazione di diverse norme e istituti giuridici, fermi i fatti costitutivi in riferimento ai diritti autodeterminati dal titolo dedotto.
Il secondo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e delle norme dell’ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 e seguenti c.c., stante l’assenza del preliminare accertamento e dell’esame dell’elemento essenziale dell’ animus donandi : la Corte d’appello ha dato apoditticamente per scontato e sussistente l’animus donandi , senza suo preventivo effettivo accertamento, facendolo deduttivamente discendere dall’usufrutto e dall’errata individuazione della riserva di usufrutto ai sensi dell’art. 796 c.c.
Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e delle norme dell’ermeneutica contrattuale ex art. 1362 c.c. per presunta sussistenza della riserva di usufrutto ai sensi dell’art. 796 c.c.: la Corte d’appello ha dato per scontato che le parti contrattuali nel costituire il diritto per cui è causa abbiano utilizzato nell’atto di donazione la riserva di usufrutto di cui all’art. 796 c.c., escludendo l’essenziale portata della postilla n. 30 ‘nulle le parole usufrutto riservato’, relegando la sua validità solo a fini meramente fiscali; la Corte d’appello è caduta in un palese errore semantico, avendo ritenuto che il diritto di usufrutto possa essere costituito solo ed esclusivamente con la riserva di usufrutto di cui all’art. 796 c.c., avendo anche commesso l’errore di ritenere sufficiente il criterio esegetico letterale, a fronte
dell’utilizzazione nell’atto di donazione di una terminologia giuridica inusuale e di clausole confuse e per nulla tecniche; il mancato utilizzo della formula della riserva di usufrutto ex art. 796 c.c. consente di confutare che la clausola contrattuale per la costituzione del diritto in capo alla ricorrente sia riferibile alla medesima riserva di usufrutto, senza contare che la Corte d’appello non spiega né motiva in alcun modo perché la postilla n. 30 abbia solo un effetto fiscale.
4. Il quarto motivo contesta violazione dell’art. 809 c.c. in combinato disposto con gli artt. 793, 770, 1411 e 1333 c.c. per la presunta utilizzazione della riserva di usufrutto ex art. 796 c.c., falsa applicazione dell’art. 782 c.c., effettiva utilizzazione di uno dei predetti schemi contrattuali per il costituito diritto con liberalità indiretta e acquisto per facta concludentia : la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che in ambito di donazione l’unico modo per costituire il diritto di usufrutto sia l’adozione dell’istituto ex art. 796 c.c., invece di esaminare gli schemi contrattuali delle liberalità indirette di cui all’art. 809 c.c. al fine di poter individuare quale schema è stato positivamente utilizzato dal notaio nel redigere l’atto di donazione; tra tali tipi vi sono la donazione modale, la liberalità d’uso, il contratto a favore di terzo, il contratto con obbligazioni del solo proponente; preso atto della dichiarazione confessoria del reverendo, vista la dichiarazione confessoria di accettazione dell’obbligo imposto, divenuta obbligazione contrattuale del Comune donatario, considerato che tutti gli elementi qualificanti la costituzione del diritto in capo alla ricorrente sono presenti e corrispondenti agli elementi di diritto, sia che si voglia ritenere utilizzato lo schema della donazione modale, sia quello della liberalità d’uso, sia del contratto a favore di terzo, sia del contratto con obbligazioni del solo proponente, il diritto della ricorrente risulta legittimamente costituito, non essendo necessaria alcuna accettazione formale.
Il quinto motivo denuncia violazione delle norme dell’esegesi contrattuale circa il mancato rispetto dell’obbligo di esame di cui all’art. 769 c.c., nonché dell’inesistente utilizzazione dell’istituto della riserva di usufrutto e la mancata valutazione che l’usufrutto gratuito e/o il diritto di uso e abitazione era stato costituito validamente per donazione indiretta con uno degli schemi contrattuali precedentemente indicati.
Il sesto motivo lamenta che la Corte d’appello, sul falso presupposto della riserva di usufrutto e della insussistenza di ogni possibile diritto in capo alla COGNOME, abbia ritenute assorbite le ulteriori richieste di natura risarcitoria.
La ricorrente, con il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, pone la questione relativa alla possibilità di costituire, in occasione della donazione di un bene immobile, l’usufrutto a favore di un terzo mediante uno schema differente da quello di cui all’art. 796 c.p.c. Tale schema -secondo la giurisprudenza di questa Corte risalente al 1954 (Cass. n. 2609/1954) -si sostanzia in una doppia donazione, quella avente ad oggetto la nuda proprietà del bene e quella avente ad oggetto l’usufrutto a favore di un terzo sul medesimo bene, con la necessità per quest’ultima di essere accettata dal beneficiario con le forme prescritte anteriormente al decesso del donante. Il Collegio ritiene che si tratti di questione di diritto di particolare rilevanza e che sia pertanto opportuna la trattazione del ricorso nella pubblica udienza della sezione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.
Così deciso in data 11 giugno 2025 dal medesimo Collegio della