Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28111 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28111 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 4908-2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di procuratrice speciale di “RAGIONE_SOCIALE” e RAGIONE_SOCIALE“, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t. rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso.
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Torino, n. cronologico 8/2023 del 17/01/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del l’ 11/4/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
Con domanda tardiva, depositata il 15.6.2020, RAGIONE_SOCIALE (incorporante per fusione RAGIONE_SOCIALE, a sua volta incorporante RAGIONE_SOCIALE) chiese l’ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE del credito di € 67.710,00 , preteso in prededuzione, a titolo di indennità di occupazione di un’area di circa 50 mq , sita all’interno di un autosalone con annessa officina di sua proprietà.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda espose: che l ‘immobile era stato acquistato da RAGIONE_SOCIALE e concesso in leasing a RAGIONE_SOCIALE, la quale nel gennaio 2010 lo aveva locato ad RAGIONE_SOCIALE; questa, a sua volta, ne aveva sub-locato 50 mq circa, occupati da un’antenna -traliccio, dapprima a RAGIONE_SOCIALE e poi ad RAGIONE_SOCIALE; sia RAGIONE_SOCIALE, sia RAGIONE_SOCIALE erano state dichiarate fallite il 13.8.2014.; il G.D. al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto la domanda di rivendica da essa presentata, ma l’immobile le era stato riconsegnato il 15.12.2016 senza che fosse stato risolto il contratto di sub-locazione, dal quale il curatore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si era sciolto solo il 16.5.2018, continuando però a riscuotere le indennità di occupazione, che invece le spettavano, sino al 30.4.2019.
La domanda fu dichiarata inammissibile dal G.D. perché depositata oltre il termine di cui all’art. 101 u. comma l. fall.
3L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contro detto provvedimento è stata respinta dal Tribunale di Torino con decreto del 17.1.2023.
Il tribunale, alla luce dei principi enunciati da Cass. 11000 del 5.4.2022, ha ribadito che la domanda era inammissibile perché presentata a distanza di quasi un anno dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto
essere fatto valere, senza allegazione di ragioni giustificatrici del ritardo; ha comunque osservato che la medesima conclusione sarebbe stata assunta pur applicando la giurisprudenza più favorevole alla creditrice, secondo cui l ‘ammissione dei crediti prededucibili va richiesta entro un anno dal momento di cessazione RAGIONE_SOCIALE causa impeditiva, in quanto nella specie il termine annuale doveva farsi decorrere dal 15.12.2016, data in cui l’opponente, rientrat a nel possesso dell’immobile e presa inevitabile conte zza RAGIONE_SOCIALE perdurante occupazione di una sua parte, avrebbe dovuto rivolgersi non già al RAGIONE_SOCIALE, con cui non aveva mai avuto rapporti contrattuali, ma al RAGIONE_SOCIALE o direttamente al soggetto terzo occupante, per ottenere la liberazione RAGIONE_SOCIALE porzione occupata o il riconoscimento del credito indennitario.
Il decreto, pubblicato il 17.1.2023, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE, nelle qualità di rappresentante e mandataria delle cessionarie del credito, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte in via preliminare dal RAGIONE_SOCIALE devono essere respinte.
1.1. Quella concernente il difetto di prova RAGIONE_SOCIALE titolarità del credito in capo alle società mandanti, rappresentate in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, è smentita dalla documentazione allegata al l’atto , dalla quale emerge non solo che (come riconosciuto dal controricorrente) l’immobile in origine acquistato da RAGIONE_SOCIALE è stato ceduto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPV, ma anche che tutti i diritti di credito sorti in dipendenza RAGIONE_SOCIALE proprietà del bene e del contratto di locazione
finanziaria sono stati trasferiti a RAGIONE_SOCIALE (cfr. all.ti D, E, F e G ricorrente).
1.2. L’eccezione concernente il difetto di rappresentanza processuale di colei che ha rilasciato la procura ad RAGIONE_SOCIALE è invece smentita dall’all. A al ricorso, dal quale risulta espressamente il potere RAGIONE_SOCIALE conferente di ‘ promuovere i giudizi di opposizione allo stato passivo ‘, che tali rimangono anche in sede di legittimità.
2.Con il primo motivo COGNOME, nella qualità, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 101 l. fall., per aver il Tribunale computato il termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda dal 15.12.2016 (data di avvenuta restituzione dell’immobile da parte del RAGIONE_SOCIALE dell’utilizzatore RAGIONE_SOCIALE) , anziché dal 16.7.2019 (data RAGIONE_SOCIALE comunicazione con cui il curatore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva informato RAGIONE_SOCIALE e l’allora RAGIONE_SOCIALE che l’area sublocata era tornata nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE banca), e così ritenuto erroneamente inammissibile l’insinuazione perché presentata con un significativo ritardo, incompatibile rispetto alle esigenze di ragionevole durata del procedimento fallimentare.
2.1 Il motivo è inammissibile perché non investe la prima delle due autonome rationes decidendi sulle quali si fonda il decreto impugnato: il tribunale infatti, proprio aderendo alla prospettazione in fatto invocata dalla ricorrente, ha in primo luogo affermato che la domanda era inammissibile, in quanto ‘ultratardiva’, perché presentata a distanza di quasi anno dalla data del 16.7.2019 (e non già di oltre tre anni dal dicembre 2016), senza che RAGIONE_SOCIALE avesse allegato le ragioni giustificatrici del ritardo.
Il giudice ha, sul punto, fatto proprio l’indirizzo giurisprudenziale di Cass. 11000 del 5.4.2022, secondo cui ‘ i n tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell’ultimo comma dell’art. 101 l. fall., relativo alle domande c.d. “ultratardive”, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa
esterna impeditiva RAGIONE_SOCIALE tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l’inerzia tra il momento RAGIONE_SOCIALE cessazione del fattore impediente e il compimento dell’atto, dovendo escludersi che, venuto meno l’impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l’impossibilità di osservanza, essendo necessaria l’attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio RAGIONE_SOCIALE durata ragionevole del procedimento ‘.
A tale indirizzo RAGIONE_SOCIALE non ha rivolto alcuna critica, limitandosi a osservare incidentalmente che la pronuncia di legittimità richiamata dal tribunale sarebbe isolata, senza però considerare che (a prescindere dal rilievo che in realtà il principio espresso da Cass. 11000/2022 cit. è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte) su detto richiamo si fondava comunque una ragione di rigetto dell’opposizione distinta da quella – secondo cui il dies a quo dal quale decorreva il termine annuale per la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda andava in realtà individuato nel dicembre 2016 -su cui si appuntano le censure illustrate nel motivo.
Ne consegue il difetto di interesse RAGIONE_SOCIALE ricorrente a veder esaminate dette censure (cfr., fra moltissime, Cass. 18641/017).
Resta assorbito il secondo mezzo, che denuncia violazione e/o falsa, erronea applicazione dell ‘ art. 91 c.p.c ., col quale NOME lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALE statuizione di condanna dell’allora opponente al pagamento delle spese del giudizio ex art. 98 l. fall. in ragione dell’altrettanto erronea decisione nel merito RAGIONE_SOCIALE causa .
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, l’ 11.04.2024