Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30846 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30846 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9077/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente e controricorrente- contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME CONCETTA ADDOLORATA, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso DECRETO di TRIBUNALE FOGGIA n. 7/2020 depositato il 28/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ricorre per due mezzi, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME
NOME contro il decreto del 28 gennaio 2020 con cui il Tribunale di Foggia, provvedendo in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo da essi spiegata, ha dichiarato « il diritto di proprietà superficiaria un capo agli opponenti su opificio industriale sito in territorio di San Paolo di Civitate … costituito da due capannoni, più uffici pertinenziali … », ordinando il rilascio dell’immobile in loro favore e regolando le spese di lite.
– I COGNOME resistono con controricorso e spiegano ricorso incidentale per due mezzi.
– Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
– Il primo mezzo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 92, 93 e 101 della legge fallimentare.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 934, 936 e 952 c.c. per omesso apprezzamento di documenti rilevanti ai fini la decisione e per errata applicazione delle norme di diritto in tema di costituzione di diritti reali.
– Il ricorso incidentale denuncia da un lato violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere il Tribunale omesso di pronunciare sulla domanda degli opponenti di restituzione dei canoni di affitto, e, per altro verso, violazione delle regole sulla liquidazione delle spese di lite.
RITENUTO CHE
– Il ricorso principale va accolto.
6.1. – È fondato il primo mezzo nei termini che seguono.
6.1.1. – Per la necessaria intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare che i COGNOME COGNOME hanno acquistato un fondo agricolo nel 1995 e successivamente lo hanno concesso in comodato alla società poi fallita, della quale il COGNOME NOME era amministratore unico, in vista dell’edificazione, da parte della società, edificazione poi effettivamente realizzata, di un capannone
industriale destinato allo svolgimento dell’attività sociale; in seguito i COGNOME COGNOME hanno alienato il fondo alla medesima società, a mezzo di un atto nel quale era « esclusa dalla vendita la costruzione che, come indicato in premessa, è stata realizzata a cura e spese della stessa parte acquirente »; dichiarato il fallimento, i COGNOME COGNOME hanno proposto il 22/4/2018 domanda ultratardiva di rivendica della proprietà superficiaria del capannone industriale, e formulato ulteriori domande subordinate, adducendo a giustificazione del ritardo nel l’insinuazione di essere venuti casualmente a conoscenza del fallimento della RAGIONE_SOCIALE « a seguito di una diligente verifica realizzata dal AVV_NOTAIO il 12/01/2018 »; disattesa la domanda dal giudice delegato, i COGNOME hanno proposto opposizione che il Tribunale ha accolto, osservando, per quanto rileva, in punto di ammissibilità della domanda -contestata dalla Curatela, la quale aveva sostenuto che i rivendicanti erano da tempo a conoscenza del dichiarato fallimento – essere « evidente, in caso di domanda di rivendica che solo la conoscenza di fatto dell’apprensione di un bene proprio da parte della curatela, o in alternativa la comunicazione di cui all’art. 92, possono far decorrere il termine per la presentazione della domanda di restituzione; nel caso di specie gli opponenti hanno avuto conoscenza effettiva dell’apprensione al fallimento solo nel mese di gennaio 2018 mediante ispezione ipotecaria, tant’è che in data 5.03.2018, dopo due mesi, hanno presentato domanda di rivendica ».
6.1.2. – Col primo mezzo il Fallimento, pur sotto una rubrica nella quale si lamenta la « omessa considerazione della trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento sull’opificio oggetto di causa », svolge in realtà una censura a ben più largo spettro, estesa alla considerazione che la verifica dei presupposti dell’insinuazione ultratardiva non è condizionata dalla natura delle pretese dei terzi, reale o creditoria, ed in particolare che il curatore non è tenuto a
dimostrare, nel primo caso, che il terzo era consapevole « dell’apprensione di un bene proprio da parte della curatela », mentre quest’ultima aveva dimostrato con apposita produzione documentale che i COGNOME erano stati notiziati dell’intervenuto fallimento.
6.1.3. – Orbene, se è pur vero che, in caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 101 della legge fallimentare, la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 10 settembre 2013, n. 20686), occorre nondimeno constatare che l’affermazione che regge il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha escluso che potesse imputarsi agli allora opponenti il ritardo nella presentazione della domanda di rivendica, in quanto sarebbe rilevante a tal fine « solo la conoscenza dell’apprensione di un bene proprio da parte della curatela » , in alternativa alla comunicazione di cui all’articolo 92 della legge fallimentare, è errata in diritto.
Difatti, l’ultimo comma dell’articolo 101 della legge fallimentare stabilisce che: « Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile », formulazione, quest’ultima, che si riferisce indistintamente a tutte le « domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili » di cui al primo comma dell’articolo 93 della stessa legge.
In proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che, « ai fini dell’ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 legge fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore
del fallimento, previsto dall’art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto » (Cass. 19 marzo 2012, n. 4310; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21316; Cass. 13 novembre 2015, n. 23302).
Ciò che è dirimente, dunque, ai fini della verifica dell’imputabilità del ritardo, è che colui che si insinua al passivo oltre il termine di cui al primo comma dell’art. 101 l. fall. abbia avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella, legale, che gli sarebbe stata garantita da ll’invio della comunicazione di cui all’art. 92 l. fall. (Cass. 8 luglio 2022, n. 21760); e detta conoscenza assume rilievo non solo ai fini della domanda di ammissione di un credito, ma anche in ipotesi di domanda di rivendica, evidente essendo che la dichiarazione di fallimento comporta di default l’acquisizione del bene alla massa fallimentare ad opera del Curatore, in applicazione dell’articolo 42 della legge fallimentare, Curatore che può rinunciare all’acquisizione dei beni, previa autorizzazione, che pervengono al fallito « durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi ».
D’altro canto, per l’accoglimento della domanda restitutoria, in esito alla rivendica, occorre che l’istante dimostri l’affidamento del bene al fallito ed il proprio titolo, tale da giustificare, con prevalenza rispetto alle ragioni della procedura, la restituzione in suo favore (Cass. 4 novembre 2022, n. 32565).
Ciò detto, è agevole constatare che nel caso di specie il Fallimento ha prodotto, nella fase di merito, la copia di un precetto di pagamento notificato ai COGNOME COGNOME il 9 giugno 2016 nel quale si fa espressa menzione dell’avvenuto fallimento di RAGIONE_SOCIALE del
RAGIONE_SOCIALE, con l’indicazione dei dati del suo Curatore: e del resto lo stesso decreto impugnato, a pagina 3, dà per scontato che « gli opponenti sapessero che fosse stato dichiarato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE ».
5.1.4. – Va da sé che debba provvedersi per la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, perché la causa non poteva essere iniziata, ai sensi dell’ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 382 c.p.c.
5.2. – Il secondo mezzo è assorbito.
– Così pure il ricorso incidentale dei COGNOME.
– Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale; cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME in via fra loro solidale al rimborso, in favore del Fallimento, delle spese dell’intero giudizio, liquidate, quanto alla fase di opposizione, in € 6.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, e, quanto a questo giudizio di legittimità, in complessivi € 7200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023.