Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28573 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 28573 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24423/2023 R.G. proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale eletto: EMAIL
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, quale LIQUIDATORE della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 8/2022 DI NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale:
EMAIL
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE BOLOGNA in R.G. n. 8/2022 depositato il 13/11/2023;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore del controricorrente, avvocato NOME COGNOME in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
-In data 8.2.2023, la Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE.p.a. (di seguito Banca) proponeva istanza di ammissione tardiva alla Liquidazione controllata n. 8/2022 di NOME COGNOME (di seguito Liquidazione controllata), chiedendo di essere ammessa al passivo per euro 62.206,70 in via privilegiata ipotecaria, oltre interessi, quale residuo debito di mutuo ipotecario fondiario.
Con successiva « precisazione alla domanda di partecipazione alla liquidazione già depositata in data 08.02.2023» , a mezzo pec del 17.2.2023, la Banca chiariva che « la domanda è stata depositata oltre il termine indicato nell’avviso ai creditori poiché entrambi i mutui erano in regolare ammortamento. Il primo inadempimento si è registrato con il mancato pagamento della rata con scadenza 31.12.2022 e successivamente della rata con scadenza 31.01.2023, per entrambi i rapporti. Il ritardo è pertanto dipeso dalla necessità dell’invio di una preventiva lettera che comunicasse alla debitrice la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente costituzione in mora» .
1.1. -La Liquidatrice inviava ai creditori il progetto di stato passivo , recante l’esclusione del credito della Banca « in quanto la domanda di partecipazione alla liquidazione è stata presentata oltre i termini di cui all’art. 270 CCII ».
1.2. -La Banca, con le osservazioni al progetto di stato passivo presentate il successivo 5.4.2023, contestava l’esclusione del proprio credito, per aver ‘ correttamente presentato l’istanza nel termine di sessanta giorni previsto per le domande tardive, specificando che il ritardo non poteva essere ad essa imputabile ‘.
Difatti -sosteneva -il CCII non prevede una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 55, comma 2, l. fall., a norma del quale, agli effetti del concorso, i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento. Pertanto, trattandosi di credito asseritamente sorto nel momento in cui era stata inviata alla debitrice comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, l’istanza di amm issione al passivo era stata tempestivamente presentata dalla Banca il giorno stesso, e dunque entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa che ne aveva impedito il deposito tempestivo, come previsto dall’art. 273 CCII.
Deduceva inoltre « che l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura non possa essere soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 270 CCII, così come non lo era nel caso di fallimento per crediti sopravvenuti dopo le scadenze di cui all’art. 101 l.f .».
1.3. -A fronte di tali osservazioni, la Liquidatrice rimetteva gli atti al Giudice delegato affinché provvedesse alla definitiva formazione dello stato passivo, rilevando che la Banca aveva trasmesso la domanda di ammissione al passivo il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al l’art. 270 CCII scadente il 7.2.2023 -e che, alla data di apertura della procedura, la stessa era comunque creditrice dell’importo erogato a titolo di mutuo, benché si trattasse di credito non ancora scaduto.
1.4. -Con decreto del 26.6.2023, il Giudice delegato del Tribunale di Bologna confermava l’inammissibilità della domanda di insinuazione della Banca in quanto presentata oltre il termine di legge, in difetto dei presupposti previsti dall’art. 273, comma 7, CCII, ossia senza dimostrazione della non imputabilità del ritardo.
1.5. -Con reclamo del 8.8.2023 la Banca sosteneva che la non imputabilità del ritardo derivasse dal fatto che il credito da restituzione del mutuo non poteva considerarsi automaticamente scaduto alla data di apertura della procedura di liquidazione controllata -nella quale, in assenza di espresso richiamo, non era applicabile l’art. 154 CCII con conseguente necessità di previo invio alla debitrice della comunicazione di decadenza dal termine e passaggio a sofferenza della posizione.
1.6. -Con provvedimento del 17.10.2023, il Tribunale di Bologna ha rigettato il reclamo, per manifesta inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva ai sensi dell’art. 273, comma 7, terzo periodo, CCII -nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal ‘ correttivo ‘ ex d.lgs. n. 136 del 2024 -stante la mancata indicazione e prova delle circostanze da cui era dipeso il ritardo, giustificazione pervenuta solo dopo dieci giorni, con un atto atipico ‘di precisazione’ della domanda medesima.
In primo luogo, il Tribunale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Banca in relazione sia alla insufficienza del termine massimo di sessanta giorni per predisporre e inviare la domanda di partecipazione al concorso nella Liquidazione controllata, sia all’onere per il creditore di giustificare il ritardo, in forza di disposizioni asseritamente lesive del diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.) e irragionevoli (art. 3 Cost.), a fronte della dive rsa e meno stringente disciplina dell’accertamento dei crediti nella Liquidazione giudiziale.
In tal senso ha osservato: « Non si ravvisa alcuna compressione della facoltà di esercizio dei diritti o irragionevolezza delle scelte del legislatore (…) : (i) i termini per le domande di ammissione al passivo sono stati tutti ridotti (nella liquidazione giudiziale le tardive oggi possono essere trasmesse al massimo entro sei mesi e non più un anno dall’esecutività dello stato passivo) per rispondere all’es igenza di celerità delle procedure concorsuali, (ii) 60 giorni è il termine genericamente previsto dal legislatore come congruo dal momento che sia nota al creditore l’esistenza della procedura e possibile presentare la domanda e (iii) nella procedura minore l’insussistenza di una scadenza intermedia più ampia (ad es. semestrale) è giustificata dalla qualit à del debitore e dall’anticipata notizia/effettiva successiva comunicazione della sua sottoposizione a concorso ».
In secondo luogo, nel condividere il giudizio del Giudice delegato di inaccoglibilità delle giustificazioni del ritardo addotte, ha aggiunto che « l’art. 154 CCII collocato nell’ambito della disciplina della liquidazione giudiziale, e in particolare il comma 2, che prevede che ‘I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liqui dazione giudiziale’,
esprime un principio generale connaturato alla regola del concorso di cui all’art. 151 co. 1 CCII (espressamente richiamato dall’art. 270 CCII) che non può non trovare applicazione anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la cui natura concorsuale è oggi indubbia. Sulla scorta di tali considerazioni nel caso di specie con l’apertura della liquidazione controllata in data 29/11/2022 il mutuante poteva insinuare l’intero credito e non vi era alcuna necessità di comunicare previamente alla debitrice la decadenza dal beneficio del termine ».
-Avverso detta decisione la Banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Liquidazione controllata ha resistito con controricorso. Il PM, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni motivate scritte in vista della pubblica udienza del 14.10.2025, concludendo per il rigetto del ricorso.
In atti risulta istanza di visibilità del fascicolo depositata da RAGIONE_SOCIALE, per mezzo della procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE, nella veste di cessionaria della Banca ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce la ‘ nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, I comma, n. 4 c.p.c., per violazione degli art. 124 c.c.i. e 237, VII comma c.c.i.., in relazione all’applicazione di un rito diverso da quello previsto dall’art.124 c.c.i., e comunque per violazione d ell’art. 101 c.p.c. per lesione del contraddittorio ‘, sul rilievo che il tribunale, «pur qualificando la domanda come tardiva e pur richiamando l’art. 124 c.c.i., ha erroneamente applicato il rito previsto per il diverso procedimento di reclamo avverso il decreto di stato passivo delle domande tempestive dall’art. 273, VI comma c.c.i. che ‘ si svolge senza formalità assicurando il rispetto del contraddittorio’ , così violando le disposizione di cui all’art. 124 c.c.i. (…) che prevede la notifica a parte reclamata del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza entro cinque giorni dalla comunicazione dello stesso e la fissazione di un’udienza di comparizione , entro cinque giorni dalla quale il reclamato deve costituirsi».
3.1. -Il motivo è infondato.
3.2. -L’art. 273, comma 7, penultimo periodo, CCII prevede un procedimento particolare, riservato all’ipotesi in cui la domanda tardiva risulti «manifestamente inammissibile» in quanto priva delle indicazioni delle circostanze da cui è dipeso il ritardo, o dell’offerta di mezzi di prova diretti a dimostrarne la non imputabilità. Ricorrendo tali condizioni, il giudice delegato può direttamente dichiarare inammissibile la domanda tardiva, con decreto assunto ‘de plano’ e ‘inaudita altera parte’.
Solo in questo caso l’ultimo periodo contempla il reclamo ex art. 124 CCII come mezzo di impugnazione del decreto.
Viceversa, e di norma, il secondo periodo dell’art. 273, comma 7, CCII prevede che il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolga -come correttamente avvenuto nel caso in esame -«nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6», fermo restando il rispetto dei due presupposti stabiliti nel primo periodo (e cioè la dimostrazione che il ritardo è dipeso da causa non imputabile all’istante , e la presentazione della domanda non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo).
Nessuna violazione v’è stata, dunque, dell’art. 273 CCII, essendo si correttamente svolto il procedimento per come avviato e coltivato dallo stesso creditore.
3.3. -Né risulta alcuna lesione del contraddittorio -e tantomeno del diritto di difesa, in difetto di specifica allegazione del corrispondente pregiudizio -in quanto lo stesso si è regolarmente dipanato a norma di legge, avendo il creditore: i) ricevuto dal Liquidatore, in data 9.12.2022, la notifica ex art. 272 CCII della sentenza di apertura della Liquidazione controllata in data 29.11.2022, con l’espressa assegnazione, ex art. 270 , comma 2, lett. d) CCII, del termine «non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità (…) trasmette re al liquidatore» la domanda «predisposta ai sensi dell’articolo 201» (in tema di Liquidazione giudiziale); ii) presentato in data 8.2.2023 la domanda di ammissione al passivo; iii) inviato in data 17.2.2023 una
‘precisazione della domanda’ contenente la giustificazione della sua tardività; iv) ricevuto in data 22.3.2023 la comunicazione del progetto di stato passivo predisposto dal Liquidatore; v) formulato in data 5.4.2023 le osservazioni ai sensi dell’art. 273, comma 2, CCII; vi) partecipato all’udienza del 1.6.2023 in cui, a fronte delle contestazioni ritenute dal Liquidatore ‘non superabili’; vii) impugnato la decisione del Giudice delegato con reclamo espressamente proposto ai sensi dell’art. 273 comma 6 CCI I; viii) depositato memoria di replica alla costituzione del Liquidatore nel termine appositamente assegnato dal Collegio del reclamo.
3.4. -Giova aggiungere che la trattazione con il rito camerale è pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti sia del principio del contraddittorio ( ex multis , Cass. 4500/2021).
-Il secondo mezzo ( ‘ violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c., per errata/falsa interpretazione dell’art. 273, VII comma Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, I comma, n. 5, in relazione alla omessa valutazione della non imputabilità della causa del ritardo e, comunque, per erronea interpretazione dell’art. 273, VII comma, c.c.i. ‘ ) denuncia che il tribunale avrebbe erroneamente «dichiarato la domanda di ammissione proposta dalla Banca manifestamente inam missibile ai sensi dell’art. 273 comma VII, terzo periodo, c.c.i., per non essere ivi indicate né le circostanze da cui il ritardo era dipeso, né la relativa prova ed avendo, per contro, l’Istituto allegato detti elementi solo in un documento successivo (id est le osservazioni)», quando detta norma «nulla prevede invece in riferimento alla forma della relativa allegazione». Inoltre, il tribunale avrebbe «errato nel ritenere ingiustificato il ritardo sul presupposto della non necessità di invio della raccoma nda stante l’automatica scadenza dei debiti all’apertura della liquidazione prevista dall’art. 154 c.c.i., non avendo correttamente interpretato la norma in relazione alla questione di ‘non imputabilità’, né valutato le argomentazioni sul punto».
4.1. -Il motivo è inammissibile in tutti i suoi profili.
4.2. -Il ricorrente, senza confrontarsi con l’effettivo tenore della decisione e senza contestare tutte le autonome rationes
decidendi espresse, aggredisce in modo generico la valutazione svolta dal tribunale in punto di imputabilità del ritardo -che implica un accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, se, come nella specie, congruamente e logicamente motivato ( ex multis , Cass. 18760/2024, 21661/2018, 19017/2017, 23302/2015) -adducendo altresì un omesso esame delle argomentazioni svolte dalla reclamante che però, come tale, non rientra nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., il quale com’è noto ha riguardo all’omesso esame di fatti storici, e non di tesi difensive.
4.3. -Inoltre, è evidente che il tribunale non ha dichiarato la domanda manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 273, comma 7, terzo periodo, CCII -potere riservato infatti al Giudice delegato -ma ha deciso il reclamo entrando nel merito della questione della asserita ‘non imputabilità’ del ritardo, esclus a in forza dell’applicabilità dell’art. 154, comma 2 CCII, o comunque del principio generale di cui all’art. 1186 c .c.
4.4. -Al riguardo il tribunale ha evocato un precedente di questa Corte (Cass. 17834/2019) reso in tema di procedure di sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012, ove si afferma, a fronte dell’art. 9, comma 3 -quater, l. cit. -corrispondente all’art. 268, comma 5 CCII in tema di sospensione del corso degli interessi -che l’assenza di un esplicito richiamo dell’art. 55, comma 2 l.fall. (corrispondente all’art. 154 comma 2 CCII) non osta a che «la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell’apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità» -come anche la liquidazione controllata -«per quanto rivolta (l’accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile»; con la conseguenza che «anche il debito derivante da un mutuo ipotecario deve considerarsi infine scaduto nel momento dell’apertura del procedimento, così da dover essere soddisfatto per intero senza rilevanza dell’ammortamento originario»; conclusione che «resisterebbe anche se si ipotizzasse l’inestensibilità all’accordo di composizione dell’art. 55, secondo
comma, legge fall., in base all’omesso richiamo di tale norma nella legge speciale», poiché in ogni caso «rileverebbe pur sempre l’art. 1186 cod. civ., secondo cui, anche se il termine di pagamento è stabilito nell’interesse del debitore, esso si considera scaduto ove il debitore sia divenuto insolvente».
4.5. -Nella medesima prospettiva va letto anche l’indirizzo di Cass. 22914/2024 in merito all’interpretazione proprio dell’art. 270, comma 5 CCII, con riguardo all’applicabilità del privilegio fondiario anche nella liquidazione controllata.
Del resto, la natura concorsuale della procedura di liquidazione controllata è fuori dubbio e la sua assimilabilità alla liquidazione giudiziale -quantomeno nei profili fondativi -è patrimonio comune di dottrina e giurisprudenza.
Basti citare la sentenza n. 121 del 2024 con cui la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002 (TUSG) -nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito delle spese anche per la liquidazione controllata, e non solo per la liquidazione giudiziale -ha osservato che tali due procedure concorsuali «sono connotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzione di comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest’ultimo in attuazione della par condicio creditorum », oltre a garantire entrambe «l’accesso a misure di carattere esdebitatorio».
4.6. -A tutto ciò si aggiunga che non è stata impugnata la ratio decidendi di chiusura, relativa alla contraddittorietà, «in ogni caso», della giustificazione fornita, non potendosi il ritardo imputare ad un adempimento -la comunicazione datata 8.2.203, ma presa in carico da RAGIONE_SOCIALE il 20.2.2023 e consegnata alla debitrice il 24.2.2023 -«addirittura posto in essere dopo l’insinuazione», per avere il creditore «da un lato rivendicato a giustificazione del ritardo la necessità di attendere il mancato pagamento di 7 rate come previsto dal TUB per porre il credito ‘a sofferenza’, e, dall’altro lato, proceduto a comunicare la decadenza dal beneficio del termine dopo solo 2 mesi di insoluti», manifestando la consapevolezza che, proprio a causa dell’avvio della procedura di liquidazione controllata ex art.
268 e ss. CCII, la Banca considerava la debitrice «decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. », intimandole addirittura «entro 10 giorni dalla ricezione della presente» il pagamento del credito.
-Con il terzo mezzo (‘ violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 270, II comma, lett. d) c.c.i. e degli artt. 3, 24 Cost. e comunque per violazione e/o falsa interpretazione degli art. 282 e dell’art. 272, II comma c.c.i. -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, I comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame della questione relativa alla previsione contenuta nell’art. 273, VII comma, di giustificazione del ritardo ‘) il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe errato a dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270, comma 2, lett. d) CCII, poiché la mera possibilità di proroga di trenta giorni del termine previsto nella liquidazione controllata non è sufficiente ad equipararlo a quello previsto nella liquidazione giudiziale, senza che il minor termine della prima sia giustificato ai fini della rapida soddisfazione dei creditori e chiusura della procedura, visto che dopo tre anni opera comunque l’esdebitazione a norm a dell’art. 282 CCII, e che a norma dell’art. 272, comma 2 CCII al programma di liquidazione si applica l’art. 213 CCII dettato per la Liquidazione giudiziale.
Il ricorrente lamenta altresì che il tribunale avrebbe omesso di esaminare la questione di legittimità costituzionale dell ‘ art. 273, comma 7, CCII nella parte in cui dispone la necessità di giustificare il ritardo della domanda, così equiparando «il termine per il deposito delle domande tardive previsto nella procedura minore a quello per la presentazione delle domande c.d. ultratardive nella liquidazione giudiziale, piuttosto che a quello per le domande tardive ex art. 207 c.c.i.»
5.1. -Il motivo è manifestamente infondato.
5.2. -Innanzitutto, il tribunale ha espressamente esaminato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270, comma 2, lett. d) CCII -per «insufficienza del termine di massimo 60 giorni per predisporre e inviare la domanda di partecipazione al concorso nella
liquidazione controllata» -e dall’art. 273, comma 7, CCII stante « l’onere per il creditore che voglia presentare una domanda tardiva di giustificare il ritardo» -poiché asseritamente «lesivi del diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.) e irragionevoli (art. 3 Cost.) a fronte della diversa e meno stringente disciplina dell’accertamento dei crediti nella procedure maggiori (segnatamente, liquidazione giudiziale) e, per quanto attiene al creditore ipotecario, nell’esecuzione individuale ».
5.3. -Inoltre, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270, comma 2, lett. d) CCII e dall’art. 273, comma 7, CCII entrambi nella versione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 136/2024 -come sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., è manifestamente infondata.
Che la liquidazione controllata, pur condividendo l’essenza e gli scopi della liquidazione giudiziale, sia comunque una procedura concorsuale diversa e, segnatamente, ‘minore’ rispetto a quest’ultime, è un dato acquisito nella letteratura giuridica; e la l oro comune appartenenza al novero delle procedure concorsuali liquidatorie non ne elide certo i tratti strutturali caratteristici.
Ne è prova anche l’ assestamento dei rispettivi plessi normativi, che registra ora un ‘assimilazione , ora un discostamento.
Ad esempio, per rimanere in tema di accertamento del passivo -ove alla comune regola acceleratoria si affianca, nella liquidazione controllata, il criterio della semplificazione -sono stati introdotti anche nella liquidazione giudiziale (art. 208, comma 3, CCII) il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa «che ha impedito il deposito tempestivo» della domanda cd. ultratardiva, e una procedura semplificata di inammissibilità identica a quella contemplata nella liquidazione controllata dall’art. 273, comma 7, CCII; la quale, frattanto, è stata lì abrogata dal d.lgs. 136/2024, che ha anche aumentato da sessanta a novanta giorni il termine ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII (nuovo termine che, ai sensi del d.l. n. 178/2024, è applicabile anche ai procedimenti pendenti solo se non si renda necessario «il rinnovo, la modifica o l’integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024», e con espressa salvezza dei «provvedimenti adottati»).
Ma la discrezionalità del legislatore nel disciplinare in modo diverso situazioni diverse è evidentemente fuori discussione.
E dunque il legislatore, proprio in considerazione della minore ‘entità’ dell’insolvenza e maggiore ‘snellezza’ della procedura di liquidazione controllata, ha inteso da un lato prevedere un termine fisso di sessanta giorni dalla comunicazione del liquidatore (in luogo del termine mobile fino a trenta giorni prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo -che difatti nella liquidazione controllata non ha luogo -da fissare non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza di liquidazione giudiziale, ex art. 49, comma 3, lett. d), CCII), e dall’altro contemplare la possibilità di presentare domande tardive solo previa dimostrazione della non imputabilità del ritardo ( entro sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento ), senza invece replicare la bipartizione , ribadita dall’art. 208 CCII nella liquidazione giudiziale, tra le domande tardive (da presentare però nel termine ora dimidiato di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo) e quelle cd. ultratardive, appunto assimilate, nel regime, alle domande tardive della liquidazione controllata.
Nulla di apparentemente irragionevole, dunque, tenuto conto anche della diversità della fase di avvio di quest’ultima procedura, contrassegnata dall’assistenza dell’OCC che svolge i controlli e riscontri previsti dall’art. 269, comma 2 , CCII.
E infatti questa Corte ha già avuto modo di affermare, pronunciandosi su analoga questione in tema di liquidazione del sovraindebitato, che il termine che il liquidatore è chiamato a fissare per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo, ai sensi dell’a rt. 14-sexies, lett. b), l. n. 3 del 2012, è perentorio in quanto «termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura», con la conseguenza che «è preclusa al creditore la semplice presentazione di domande di partecipazione alla liquidazione oltre il termine citato, salvo che il creditore tardivo non giustifichi il suo ritardo nell’ottica di un’istanza di rimessione in termini (art. 153 c.p.c.), dimostrando l’esistenza della causa non imputabile che abbia determinato la decadenza» (Cass. 6873/2025).
-Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. U, 20867/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il cons. est.
Il Presidente NOME COGNOME
NOME