Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34870 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34870 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12661-2023 r.g. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv.t a NOME COGNOME per procura speciale in calce al ricorso
–
ricorrente –
contro
FALLIMENTO ‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore Dott. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ avv.to NOME COGNOME per procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Nola del 27.04.2023, pubblicato in data 02.05.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME letta la requisitoria scritta dell’Ufficio della Procura Generale che, nella persona del Sostituto Procuratore dott.ssa NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso;
RILEVATO CHE
1. Il Tribunale di Nola, con decreto depositato il 2.5.2023, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento del G.D. al Fallimento RAGIONE_SOCIALE che aveva dichiarato inammissibile, perché presentata il 12/11/2020, ben oltre l’anno dalla data di esecutività dello stato passivo, la sua domanda di rivendica di un appartamento trasferitole in proprietà dal Tribunale di Perugia con ordinanza ex art. 702 bis cpc del 9/5/2013, emessa all’esito del giudizio ex art. 2932 c.c. da lei originariamente promosso contro la cooperativa in bonis e proseguito nei confronti del fallimento. 2 Il tribunale, a sostegno della decisione, ha rilevato: i) che un creditore della cooperativa aveva trascritto un pignoramento sull’immobile rivendicato sin dal giugno 2008, oltre due anni prima che COGNOME trascrivesse, il 23.9.2010, la propria domanda ex art. 2932 c.c.; ii) che il curatore del Fallimento, che era stato dichiarato il 7 giugno 2011, aveva correttamente ritenuto, alla luce del disposto dell’art. 107 c.p.c., che il Fallimento fosse subentrato di diritto e automaticamente nella posizione del creditore pignorante e che pertanto la domanda di rivendica successivamente trascritta, nonché la sentenza di suo accoglimento, non gli fossero opponibili, e aveva pure ottenuto l’autorizzazione dal giudice delegato a disporre la vendita dell’immobile, acquisito all’attivo della procedura in seguito alla rituale trascrizione presso i registri immobiliari della sentenza dichiarativa; iii) che l’opponente aveva presentato istanza di revoca/sospensione della vendita, respinta dal G.D. con decreto del 25.6.2020 da lei impugnato per cassazione con ricorso dichiarato inammissibile dal giudice di
legittimità; iv) che risultava dunque evidente la tardività della domanda di rivendica, proposta in sede concorsuale solo il 12.11.2020, ovverosia dopo 9 anni dall ‘apertura della procedura e dopo ben 7 anni dall’ordinanza traslativa , nonostante l ‘opponente fosse ben consapevole dell’intervenuta dichiarazione di fallimento , dato che il curatore si era costituito sin dal 2012 nel giudizio ex art. 702 c.p.c., al fine di esercitare il diritto di scioglimento dal contratto preliminare; v) che il ritardo nella presentazione nella domanda non poteva ritenersi incolpevole in ragione del fatto che COGNOME aveva fatto affidamento sull’intangibilità del trasferimento operato in suo favore con l’ordinanza del Tribunale di Perugia, in quanto il giudicato, come osservato incidentalmente anche dalla Corte di cassazione, era inopponibile al Fallimento, che si era giovato del pignoramento anteriormente trascritto sull’immobile, destinato a prevalere, ai sensi dell’art. 2913 c.c., sulla trascrizione della domanda di emissione della sentenza sostitutiva del trasferimento, fatto salvo il caso che la sua nullità fosse stata dichiarata anteriormente a detta trascrizione.
2. Il decreto è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo COGNOME lamenta violazione e/o errata applicazione dell’art. 101, 4° comma, l. fall., per aver il tribunale erroneamente ritenuto che ella non avesse fornito prova dell ‘ inimputabilità del ritardo nella presentazione della domanda di rivendica.
La ricorrente deduce che, poiché l’ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., emessa il 9.5.2013 e coperta da giudicato, era stata pronunciata nei diretti confronti del Fallimento (il cui curatore si era costituito in giudizio solo per dichiarare di volersi sciogliere dal
contratto preliminare) ella non aveva alcuna ragione giuridica per presentare domanda di rivendica dell’immobile e si era decisa a depositarla solo quando -dopo aver ricevuto il 19.3.2019 l’avviso di vendita dell’abitazione e aver visto rigettare le sue istanze di revoca dell’ordinanza in ragione della mai in precedenza eccepita prevalenza di un pignoramento anteriore alla trascrizione della domanda accolta aveva ‘ realizzato ‘ che il giudice fallimentare non avrebbe riconosciuto validità ed efficacia al titolo giudiziario, ancorché facente stato nei confronti del Fallimento.
Il secondo mezzo denuncia la violazione e/o errata applicazione degli artt. 93-101 l.Fall., per aver il tribunale erroneamente affermato che la domanda di rivendica, quand’anche tempestiva, non avrebbe potuto trovare accoglimento, non essendo esso competente ad accertare l’eventuale nullità del pignoramento trascritto sull’immobile anteriormente alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., che avrebbe dovuto essere fatta valere dinanzi al G.E. mediante opposizione all’ esecuzione.
Il terzo motivo deduce la v iolazione e/o errata applicazione dell’art. 101, 4° comma, l. fall., in relazione agli artt.619-620 c.p.c., per aver il tribunale erroneamente ritenuto preclusa la domanda di invalidazione del pignoramento in quanto non proposta prima della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c
Il quarto motivo denuncia la v iolazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 555, 145, 156 2° comma e 160 c.p.c., per avere il tribunale omesso l’esame dei vizi incidenti sulla validità ed efficacia del pignoramento ‘prenotativo’ .
Il primo motivo è infondato, anche se la motivazione in base alla quale il tribunale ha ritenuto tardiva la domanda di rivendica va parzialmente corretta.
5.1. Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di ammissione di crediti al passivo fallimentare,
che il disposto dell’ultimo comma dell’art. 101 l. fall., relativo alle domande cd. ‘ultratardive’, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l’inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell’atto, dovendo escludersi che, venuto meno l’impedimento, la richiesta di ammissione possa comunque essere presentata entro lo stesso termine, di dodici mesi, del quale sia stata allegata l’impossibilità di osservanza, essendo invece necessaria l’attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. nn. 23975/2015, 11000/2022, 12498/2022, 18760/2024).
5.2. Nella specie è la stessa COGNOME a riconoscere di aver ricevuto il 19.3.2019 la notifica dell ‘avviso di vendita dell’abitazione che le era stata trasferita in proprietà, sin dal 2013, dal Tribunale di Perugia.
5.3. Orbene – pur dovendosi concordare con la ricorrente, là dove sostiene che, poiché l’ordinanza ex art. 702 c.p.c. era stata emessa nei diretti confronti del Fallimento, non ricorreva in precedenza alcuna ragione per presentare la domanda di rivendica- pare evidente che, una volta ricevuta la notifica in questione, ella non poteva più ignorare che, nonostante il titolo giudiziale da lei ottenuto, il G.D. aveva reputato l’immobile come acquisito di diritto all’attivo del la procedura. decorreva dunque il termine ‘ragionevole e contenuto’ domanda (ritenuta a quel punto necessaria) di rivendica restituzione dell’immobile, che invece COGNOME ha depositato distanza di oltre un anno non solo dalla data di notificazione dell’avviso
5.4. Dal 19.3.2019, alla luce della giurisprudenza sopra citata, per avanzare la e/o a , ma anche da quella di rigetto, il 25.6.2019, del reclamo proposto contro il decreto del G.D. che aveva a sua volta respinto la sua istanza
di revoca dell’ordinanza di vendita, senza fornire alcuna prova che il ritardo non le fosse imputabile.
5.5 Altra questione, che però esula da ll’ambito del presente giudizio, è se la ricorrente (che, da quanto sembra potersi desumere dagli atti, era anche nella materiale detenzione dell’ appartamento trasferitole in proprietà), una volta appreso che il bene era stato acquisito all’attivo della procedura, fosse effettivamente tenuta a rivendicarlo in sede di formazione dello stato passivo, o non dovesse, piuttosto, convenire il Fallimento in sede ordinaria onde far accertare l’eventuale nullità del pignoramento ‘prenotativo’ nonché, in via contestuale o alternativa, l’eventuale illegittimità della condotta del G.D. e del curatore, per aver ignorato la decisione del giudice perugino benché facente stato nei diretti confronti della procedura.
6. Vanno infine dichiarati inammissibili, per difetto di interesse della ricorrente, i motivi successivi al primo, che censurano argomentazioni del tribunale prive di valenza decisoria, in quanto il giudice -dopo aver accertato la tardività della domanda e la sua conseguente inammissibilità -ha inutilmente affrontato le questioni di diritto concernenti il merito della controversia (cfr., fra molte e per tutte, Cass. SS.UU. n. 2078/90).
7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, l’ 11 aprile 2024