Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2933 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 2933  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26595/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,  rappresentati  e  difesi  dall’avvocato  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale:
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-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  di  PARMA  n.  12760/2017 depositata il 10/10/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  17/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
-Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Parma ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. propost a dai signori COGNOME NOME, NOME NOME NOME contro il provvedimento con cui il RAGIONE_SOCIALE delegato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è dichiarato incompetente a decidere sulla loro domanda principale proposta in via tardiva ex art. 101 l.fall. -in quanto costituente la pedissequa riproposizione della domanda proposta e trascritta prima del fallimento nel giudizio civile ordinario (poi dichiarato interrotto ex art. 43 l.fall. per il fallimento della società convenuta, ed ivi riassunto) di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di area edificabile e del connesso preliminare di compravendita d ell’ ivi edificanda unità immobiliare, stipulati tra le parti -ed ha rigettato sia la domanda subordinata di sospensione del giudizio fallimentare ex art. 295 c.p.c. (in attesa della definizione del giudizio civile), sia le domande subordinate di ammissione con riserva ex art. 96, comma 2, l.fall. della rivendica, ovvero del credito di euro 180.760,00 (pari al prezzo dell’area edificabile, che sarebbe stato pagato in natura dalla società poi fallita con la vendita dell’immobile da costruire) oltre interessi e rivalutazione , sul rilievo che ‘nessun diritto è sorto ad oggi in capo ai ricorrenti’.
1.1. -Il giudice a quo ha ritenuto inammissibile deliberare sulla stessa domanda pendente in sede ordinaria (all’epoca rigettata, dopo la riassunzione del giudizio, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Bologna ma impugnata in sede di legittimità) ed anche sospendere il giudizio di accertamento del passivo, ex art. 295 c.p.c., in attesa del giudizio di cassazione (poi conclusosi con ordinanza di cassazione con rinvio n. 28324/2023) e ha confermato il rigetto della domanda subordinata di ammissione al passivo, alla luce della documentazione prodotta dai ricorrenti.
-Avverso  detta  decisione  i  signori  COGNOME  NOME, NOME  e  NOME  hanno  proposto  ricorso  per  cassazione  in  quattro motivi,  cui  il  RAGIONE_SOCIALE  ha resistito  con  controricorso.  Entrambe  le  parti  hanno  depositato memoria.
Considerato che
-I motivi di ricorso possono essere così riepilogati:
3.1. -Violazione  e/o  falsa  applicazione  degli  artt.  72  e  93 l.fall. , in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.;
3.2. -Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e ss., 1366, 1369 c.c. e degli artt. 1230, 1231 ss. c.c. (in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché vizio di motivazione sotto il profilo della irriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità ed incoerenza, oltre che illogicità manifesta (in relazione all’ art. 360 n. 5  c.p.c.),  con  riguardo  al  rigetto  della  domanda  subordinata  di ammissione al passivo del credito risarcitorio;
3.3. -Violazione  e  falsa  applicazione  dell’art.  295  c.p.c.,  in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.;
3.4. -Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e ss., 1366, 1369 c.c. e degli artt. 1230, 1231 ss. c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché vizio di motivazione sotto il profilo della irriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità ed incoerenza, oltre che illogicità manifesta (in relazione all’ art. 360 n. 5 c.p.c.), con riguardo al collegamento negoziale tra il contratto di compravendita del terreno ed il preliminare di vendita dell’immobile da costruirvi.
-I profili di diritto implicati dai motivi interferiscono con le questioni che il Collegio, esaminando altri ricorsi appositamente trattati nella medesima udienza in cui è stato trattato il ricorso in esame (lì pubblica, qui camerale), ha ritenuto, con contestuali ordinanze interlocutorie, di rimettere all’esame delle S ezioni unite di questa Corte, in ragione del contrasto nomofilattico emerso sulla interpretazione del disposto del l’art. 72, comma 5, l.fall. (v., in particolare, Cass. n. 3953 del 2016, Cass. n. 2990 del 2020 e Cass. n. 5368 del 2022) e, più in generale, sulle interferenze tra i giudizi promossi in sede civile e fallimentare aventi ad oggetto domande di risoluzione del contratto per inadempimento accompagnate da pretese risarcitorie o restitutorie, specie se di beni immobili.
-La causa va quindi rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sulle questioni suddette.
P.Q.M.
La  Corte  rinvia  la  causa  a  nuovo  ruolo  in  attesa  della  decisione delle sezioni unite sulla questione evidenziata in parte motiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/05/2024 e poi,