Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22966 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22966 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 17366-2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DI VIBO VALENTIA (C.F. P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. NOME COGNOME, corrente in Vibo Valentia alla contrada Bitonto, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce, al ricorso dall’Avv. NOME COGNOME .
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con sede in Zungri (VV), locINDIRIZZOMesiano INDIRIZZO Tropea, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona dei curatori fallimentari Avv. NOME COGNOME e Dr. NOME COGNOME rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al controricorso dall’Avv. NOME COGNOME .
-controricorrente –
avverso il decreto emesso dal Tribunale di Vibo Valentia del 31/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Vibo Valentia, decidendo sull’opposizione allo stato passivo proposta dall’amministrazione provinciale di Vibo Valentia nel Fallimento della Vincenzo RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha rigettato la proposta impugnazione, confermando il provvedimento emesso dal g.d. dichiarativo della tardività della domanda di ammissione al passivo.
Con domanda spiegata ai sensi dell’art. 98 l. fall., la ricorrente RAGIONE_SOCIALE VIBO VALENTIA aveva più in particolare contestato l’erroneità del provvedimento con cui il giudice delegato aveva dichiarato, infatti, l’inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo cd. supertardiva, avanzata in data 16 novembre 2020, in quanto proposta oltre i termini di cui all’art. 101 l. fall.
Il Tribunale, per quanto qui ancora di interesse, ha rilevato ed osservato che: (i) la domanda di ammissione al passivo era da qualificarsi come ‘ ultratardiva ‘ inammissibile, attesa l’infondatezza delle ragioni poste a fondamento del ricorso da parte opponente, e ciò in ragione del fatto che quest’ultimo aveva presentato domanda di ammissione al passivo solo in data 16.11.2020, quando il termine normativamente previsto era oramai definitivamente spirato, e non avendo dimostrando la non imputabilità del ritardo; (ii) nel precedente giudizio ordinario l’Amministrazione Provinciale era stata infatti convenuta innanzi al Tribunale di Vibo Valentia dalla società Vincenzo RAGIONE_SOCIALE onde ottenere la risoluzione, per asserito inadempimento, del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 10 novembre 2005, con le conseguenti pretese risarcitorie; (iii) l ‘odierna opponente si era costituita nel predetto giudizio ordinario, agendo in via riconvenzionale per l’accertamento della risoluzione del medesimo contratto e per le relative domande risarcitorie; (iv) nelle more della celebrazione del
giudizio, la società attrice era stata tuttavia dichiarata fallita e, in sede di prosecuzione del procedimento a seguito della riassunzione da parte della curatela, l’odierna opponente aveva insistito dinanzi al giudice ordinario per l’accoglimento della riconvenzionale di risoluzione, nonché delle conseguenti pretese risarcitorie e restitutorie, e non aveva presentato però tempestiva domanda di insinuazione al passivo; (v) a sostegno della non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda, l’a mministrazione provinciale aveva rilevato che il credito vantato in giudizio fosse ancora sub iudice , incerto nell’ an e nel quantum e che, pertanto, in difetto di una sentenza intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, non potesse essere lo stesso qualificato come credito condizionale né tantomeno ammissibile con riserva, ma dovesse intendersi quale credito successivo alla formazione del passivo, sottratto agli stringenti termini di ammissione di cui all’art. 101 l. fall.; (v) tuttavia molteplici erano gli indici normativi, avallati da pacifici orientamenti giurisprudenziali, che inducevano a ritenere non contestata in materia la competenza del tribunale fallimentare, posto che, in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall’art. 24 l. fall., ‘opera non solo con riferimento alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concor suale in quanto l’accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa’ (Cass. 15982/2018; Cass. n. 2990/2020); (vi) con la conseguenza che sono azioni derivanti dal fallimento ai sensi del richiamato art. 24, tutte quelle che incidono, perché già oggetto di giudicato o perché ancora sub iudice , sul patrimonio del fallito, compresi anche gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa , come disposto altresì anche dall’art. 52 l. fall.; (vi) p arimenti, deve ritenersi che l’art. 72 , comma quinto, l. fall. non possa integrare una disposizione di legge tale da sottrarre la domanda di risoluzione alla competenza del giudice fallimentare, in quanto dal disposto letterale della norma si ricava che ‘se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo
V’ ; (vii) il contraente che ha proposto domanda di risoluzione del contratto prima del fallimento non può pertanto coltivare la domanda in sede ordinaria ma deve necessariamente proporla in sede fallimentare, e ciò ogniqualvolta che la domanda in questione sia funzionale a far valere i consequenziali effetti restitutori e risarcitori nei confronti della massa dei creditori; (viii) è scusabile solo il ritardo derivante da fattori causali esterni alla posizione creditoria vantata, in quanto dovuto a forza maggiore, caso fortuito o errore incolpevole, ma non il ritardo derivante da negligenza della parte, (ix) nel caso di specie la ricorrente aveva avuto contezza della dichiarazione di fallimento della società controparte, tanto poteva ritenersi sufficiente per ritenere imputabile all’ente il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo; (x) ben avrebbe potuto infatti insinuarsi tempestivamente, traslando le proprie pretese risarcitorie e restitutorie dinanzi al tribunale competente per il fallimento, posto che anche i crediti di cui si chiedeva l’ammissione al passivo – originavano da domanda di risoluzione proposte in un giudizio ordinario, ove peraltro l’Amministrazione aveva appreso del fallimento in occasione della comparizione delle parti, in seguito alla riassunzione del giudizio interrotto per intervenuta dichiarazione di fallimento.
2. Il decreto, pubblicato il 31/05/2022, è stato impugnato dalla PROVINCIA DI VIBO VALENTIA con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia ‘F alsa applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 101 L.F in relazione alla natura eventuale e/o sopravvenuta del credito. Violazione artt. 3, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU; violazione art. 72 l.f. in relazione al rinvio al capo V della medesima legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) ‘ . Sostiene la ricorrente che il Tribunale di Vibo Valentia avrebbe falsamente applicato l’art.101 l. fall. in relazione ad un credito non ancora accertato. Tale opzione ermeneutica si porrebbe in contrasto con gli
ultimi indirizzi della suprema Corte e con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma che contemperi le ragioni della celerità della procedura con quelle del diritto all’azione ed alla parità di trattamento sanciti dagli artt. 3, 24 cost., 6 CEDU. Non sarebbe neanche condivisibile la tesi per la quale l’applicazione dell’art.101 l. fall. alla fattispecie deriverebbe, in assenza di una previsione specifica, dal richiamo al capo V operato dall’art. 72 l. fall.
Con il secondo mezzo si denuncia invece ‘Violazione dell’art. 101 l.f. secondo una interpretazione costituzionalmente orientata disposizione (art. 360 n.3 c.p.c. )’.
Con il terzo motivo di deduce ‘ Omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti (art. 360 co. 1 n. 5) ai fini della valutazione della non imputabilità di cui all’art. 101 u.c. legge fallimentare — Violazione art. 43 l.f. – Violazione art. 43 l.f. quarto comma violazione art. 111 Cost. mancanza assoluta di motivazione –motivazione apparente (art. 360 c.1 n. 4) ‘.
Il quarto mezzo articola vizio di ‘ Violazione e falsa applicazione della art. 99 e 101 della l. fall. in relazione all’articolo 360 cpc n. 3.’.
Ritiene il Collegio necessario rinviare a nuovo ruolo la causa qui in discussione, posto che, con diverse ordinanze interlocutorie (nn. 1702/2025; 1703/2025; 1679/2025 e 2931/2025), la Prima Sezione di questa Corte ha rimesso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite le questioni che vengono dibattute anche nei motivi di ricorso qui in esame.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 25.6.2025