Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25173 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 28813 – 2020 R.G. proposto da:
BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA RAGIONE_SOCIALEp.a. -c.f. 00884060526 -in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale per AVV_NOTAIO COGNOME del 12.5.2014, elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Milano, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Siena, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende -a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore -in virtù di procura speciale su foglio allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 7.2.2022.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto del Tribunale di Siena n. 8409 dei 8/14.10.2020, udita la relazione nella camera di consiglio del l’11 settembre 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Nel luglio del 2007 la ‘RAGIONE_SOCIALE (‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, detentrice esclusiva RAGIONE_SOCIALE quote della ‘RAGIONE_SOCIALE, prometteva di vendere alla ‘RAGIONE_SOCIALE, ovvero a persona da questa da nominare , le anzidette quote di partecipazione a fronte dell’impegno della ‘RAGIONE_SOCIALE (‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, controllata indirettamente dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, di trasferire alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, entro la data di stipula del contratto definitivo di cessione RAGIONE_SOCIALE quote, la proprietà di un terreno in RAGIONE_SOCIALE, alla località RAGIONE_SOCIALE.
In data 23.5.2008 il ‘Monte dei Paschi di Siena’ sRAGIONE_SOCIALE ed ‘Intesa SanPaoloRAGIONE_SOCIALE accordavano alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ un’apertura di credito di e uro 80.000.000,00, garantita da pegno sulle azioni della ‘RAGIONE_SOCIALE.FIRAGIONE_SOCIALEMRAGIONE_SOCIALE‘ e sulle quote della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
Nel dicembre 2009 la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ trasferiva alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ il terreno alla località RAGIONE_SOCIALE per il prezzo di euro 110.000.000,00, da corrispondersi per euro 30.000.000,00 in denaro e per euro 80.000.000,00 con accollo del debito derivante dal finanziamento accordato alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e da ‘Intesa SanPaolo’ .
In data 31.3.2010 la ‘RAGIONE_SOCIALE.’ faceva luogo alla vendita RAGIONE_SOCIALE quote della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in favore della ‘RAGIONE_SOCIALE, terza nominata dalla ‘COGNOME‘ .
Del pari in data 31.3.2010 il ‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.’ ed ‘Intesa SanPaolo’ accordavano un mutuo alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con garanzia ipotecaria sul terreno alla mutuataria ceduto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Con la provvista proveniente da tale finanziamento la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ provvedeva al pagamento di parte del prezzo del trasferimento del terreno ed alla estinzione del finanziamento che il ‘M.P.S.’ ed ‘Intesa SanPaolo’ avevano accordato alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, finanziamento che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si era accollato.
La ‘RAGIONE_SOCIALE si rendeva inadempiente agli obblighi restitutori assunti con il mutuo in data 31.3.2010 e di seguito veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Siena con sentenza del 12.4.2017.
Con ricorso ex art. 93 l.fall. il ‘ M.P.S. ‘ domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ per la somma di euro 43.453.825,75 con prelazione ipotecaria e per le somme di euro 3.820.019,73 e di euro 1.336.696,99 in chirografo (cfr. ricorso, pag. 4) .
Il giudice delegato denegava l’ammissione al passivo.
Reputava , peraltro, che l’ipoteca era stata accordata a l ‘RAGIONE_SOCIALE‘ oltre che ad ‘Intesa SanPaolo’ – a garanzia di un finanziamento utilizzato per estinguere la pregressa e meno garantita esposizione debitoria di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti del medesimo istituto di credito, con pregiudizio per gli altri creditori della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Reputava dunque che l ‘operazione aveva avuto una valenza ‘ anormalmente solutoria ‘ , sicché era revocabile ai sensi degli artt. 2901 cod. civ. e 66 l.fall.
Il ‘RAGIONE_SOCIALE.’ proponeva opposizione.
Re sisteva il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE.
Con decreto n. NUMERO_DOCUMENTO dei 8/14.10.2020 il Tribunale di Siena rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.
Evidenziava il tribunale -in ordine all’estremo dell’ ‘ eventus damni ‘ -che indubbiament e l’assunzione degli obblighi restitutori correlati alla stipula, in data 31.3.2010, del mutuo con garanzia ipotecaria era atta a cagionare un potenziale pregiudizio alle ragioni degli altri creditori, siccome la pregressa esposizione debitoria chirografaria, deriva nte dall’accollo del debito già gravante sulla ‘RAGIONE_SOCIALEFIRAGIONE_SOCIALEM.IMRAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti -altresì – del ‘RAGIONE_SOCIALE.P.S.’ , era stata sostituita nei confronti del medesimo istituto bancario da una nuova esposizione debitoria, assistita viceversa da prelazione ipotecaria (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Evidenziava inoltre -il tribunale -che, pur ad ammettere che la rinuncia dei soci ai rispettivi crediti fosse valsa ad escludere la sussistenza di creditori anteriori potenzialmente pregiudicati dalla stipulazione del mutuo ipotecario, nondimeno doveva reputarsi indiscutibile ‘l’esistenza di creditori posteriori certamente pre giudicati dall’operazione’ (così decreto impugnato, pag. 5) .
Evidenziava ancora -in ordine alla ‘ scientia damni ‘, la cui dimostrazione si prospetta allorché l’atto dispositivo sia stato compiuto successivamente al sorgere del credito che la RAGIONE_SOCIALE poi fallita era senz’altro consapevole degli effetti dannosi che il mutuo ipotecario siglato in data 31.3.2010 avrebbe arrecato agli altri suoi creditori, giacché il prezzo complessivo dell’operazione era di gran lunga superiore a quello effettivo (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Evidenziava infine che il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva di certo avuto contezza del pregiudizio che il mutuo datato 31.3.2010 avrebbe arrecato alle ragioni degli ulteriori creditori della mutuataria; che invero il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva preso parte ab origine all’opera zione e la sua qualità di operatore professionale l’aveva senza dubbio reso edotto della diminuzione, a seguito della crisi immobiliare del 2008, de l valore dell’area poi oggetto della garanzia reale (cfr. decreto impugnato, pag. 9) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘ Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione.
Il curatore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
Il ‘RAGIONE_SOCIALE.P.S.’ ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ. e 66 l.fall.
Deduce che nella specie non si ha riscontro dell’ammissione al passivo del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di crediti antecedenti al mutuo ipotecario del 31.3.2010 (cfr. ricorso, pag. 7) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che il tribunale non ha considerato che tutti i crediti per finanziamento soci anteriori al 31.3.2010, dì della stipulazione del mutuo ipotecario, sono stati rinunciati prima della dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pag. 9) .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2901 cod. civ. e 66 l.fall.
Deduce che il tribunale ha disapplicato le disposizioni in rubrica, allorché ha ritenuto sufficiente il requisito della ‘ scientia damni ‘ in presenza unicamente di creditori posteriori al compimento dell’atto dispositivo (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce infatti che, qualora i creditori ammessi al passivo asseritamente pregiudicati dall’atto dispositivo siano posteriori al compimento dello stesso atto, non è bastevole il riscontro in capo al debitore e al suo avente causa dell’estremo della ‘ scientia damni ‘, bensì è necessario il riscontro del ‘ consilium fraudis ‘, ossia del requisito della ‘ dolosa preordinazione ‘ (cfr. ricorso, pag. 13) .
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che il tribunale non ha considerato che il credito preesistente della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha provveduto ad accollarsi, asseritamente estinto attraverso l’operazione ‘anormalmente solutoria’ , ossia attraverso la stipulazione del mutuo ipotecario del 31.3.2010, non era chirografario bensì privilegiato (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deduce quindi che siffatta circostanza induce ad escludere che il finanziamento i potecario fosse destinato a rimediare ad un ‘rischio di credito male apprezzato’ (cfr. ricorso, pag. 16) .
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della decisione, la violazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ.
Deduce che il tribunale ha omesso di pronunciarsi in ordine alla formulata domanda subordinata, volta a conseguire l’ammissione al passivo quanto meno in chirografo del credito rinveniente dalla stipulazione del mutuo in data 31.3.2010 (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce altresì che è da escludere che l’impugnato dictum non sia incorso nel vizio di omessa pronuncia ‘per il solo fatto di aver laconicamente dichiarato (…): ‘ (così ricorso, pag. 17) .
Deduce invero che il rigetto della domanda principale di ammissione in via ipotecaria non era atto a comportare alcun assorbimento né proprio né improprio della domanda subordinata di ammissione in via chirografaria (cfr. ricorso, pagg. 17 -18) .
Con il sesto motivo il ricorrente -subordinatamente al mancato accoglimento del quinto motivo – denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della decisione per violazione dell’art. 132, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.
Deduce che in ogni caso – qualora si ritenesse che non si configuri il vizio di omessa pronuncia -il tribunale, in ordine alla domanda subordinata volta a conseguire l’ammissione al passivo quanto meno in chirografo , ha omesso qualsivoglia motivazione né ad integrare la motivazione può soccorrere l’a ffermato asso rbimento RAGIONE_SOCIALE ‘ulteriori questioni’ (cfr. ricorso, pag. 19) .
Con il settimo motivo il ricorrente – subordinatamente al mancato accoglimento del quinto e del sesto motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1345, 1414, 2901 cod. civ. e 66 l.fall.
Deduce – qualora si ritenesse che la domanda subordinata sia stata implicitamente respinta – che il credito rinveniente dal mutuo in data 31.3.2010, nonostante la revocatoria dell’ipoteca, sarebbe stato comunque da ammettere al passivo in chirografo (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce difatti che, al di là RAGIONE_SOCIALE ipotesi di novazione e simulazione, insussistenti nella specie, permane impregiudicato il credito del mutuante alla restituzione seppur in moneta fallimentare RAGIONE_SOCIALE somme effettivamente erogate (cfr. ricorso, pag. 20) .
Preliminare è l ‘esame del quarto motivo di ricorso , afferente all’ ‘ eventus damni ‘, quanto meno giacché nella scansione motivazionale dell’impugnato dictum la disamina in ordine al requisito oggettivo ha preceduto ogni altra valutazione.
Ebbene, il quarto motivo di ricorso va respinto.
Due premesse si impongono.
La prima, di ordine sistematico, secondo cui il principio della non sottoponibilità all ‘ azione revocatoria dell ‘ adempimento di un debito scaduto, fissato dall ‘ art. 2901, 3° co., civ. cod., trova applicazione solo con riguardo all ‘ adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto, per il quale l ‘ estinzione dell ‘ obbligazione è l ‘ effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (cfr. Cass. 10.12.2008, n. 28981) .
La seconda , con precipuo riferimento all’ ‘ eventus damni ‘, secondo cui, in ordine all’ azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 15.2.2007, n. 3470) .
Su tale scorta si rimarca quanto segue.
Il tribunale non ha omesso ‘di considerare che il pregresso credito era privilegiato’ (così ricorso, pag. 14) .
Invero, il tribunale ha dato atto che il pregresso credito della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, di cui la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si è accollat a l’onere, era ‘garantito da pegno sulle azioni INFIMIM e sulle quote RAGIONE_SOCIALE‘ (così decreto impugnato, pag. 3) .
Piuttosto, il tribunale lo ha correttamente considerato chirografario nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. decreto impugnato, pag. 4) , poiché e l’una e l’altra garanzia pignoratizia -pur quella avente ad oggetto le quote di partecipazione al capitale della stessa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ erano soggettivamente riferibili – quali garanti – a persone, i titolari RAGIONE_SOCIALE azioni e RAGIONE_SOCIALE quote, rispettivamente, della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, diverse dalla RAGIONE_SOCIALE poi fallita (di certo, la RAGIONE_SOCIALE. fallita non è titolare del ‘suo’ c apitale. Si vedano gli analoghi rilievi di cui a pag. 16 del controricorso) .
Il primo motivo di ricorso del pari va respinto.
Va dapprima rimarcato , ‘quanto alla dedotta inesistenza di crediti anteriori all’atto dispositivo’ (così decreto impugnato, pag. 4) , che è stato dal tribunale formulato senz’altro ad abundantiam il passaggio motivazionale del seguente tenore: ‘ anche a prescindere dal rilievo della Curatela che nel bilancio della fallita al 31.12.2010 non fossero riportate almeno 5 posizioni debitorie che avrebbero dovuto essere incluse con conseguente esistenza di crediti anteriori’ (così decreto impugnato, pag. 4) .
In tal guisa il ricorrente non ha interesse a censurare il passaggio summenzionato ovvero ad addurre che il tribunale ha fatto riferimento a crediti anteriori alla stipulazione del mutuo ipotecario in data 31.3.2010 ‘diversi da quelli ammessi al passivo, quali quelli che, a detta dei Giudici di merito,
avrebbero dovuto essere indicati nel bilancio 2010 della soc. RAGIONE_SOCIALE (così ricorso, pag. 8) .
Propriamente, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ‘ad abundantiam’ e perciò non costituente ‘ ratio decidendi ‘ dell a medesima (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635) .
21. Va dipoi rimarcato -in ordine alla dedotta insussistenza di crediti anteriori alla stipula del mutuo ipotecario -che il tribunale ha affermato che, ‘per stessa ammissione della odierna ricorrente, anteriormente al 31.3.2010 (data dell’atto dispositivo), erano già sussistenti dei debiti di RAGIONE_SOCIALE per finanziamenti soci ammessi al passivo del Fallimento con posterga zione’ (così decreto impugnato, pag. 4) .
Ebbene, siffatta puntuale affermazione -ove è riferimento, si badi, all’ammissione al passivo di crediti anteriori al 31.3.2010 – non è stata censurata in maniera altrettanto puntuale e specifica dal ricorrente, il quale, genericamente ed in violazione de l canone dell’ ‘autosufficienza’ , ha addotto con il primo mezzo che ‘nel caso di specie non risultava alcun credito ammesso al passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE anteriore al mutuo ipotecario 31 marzo 2010′ (così ricorso, pag. 7. Si vedano gli analoghi rilievi di cui a pag. 7 del controricorso) .
Ovviamente, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata in modo specific o ed ‘autosufficiente’ la ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989) .
In ogni caso, le assunte risultanze dello stato passivo riprodotte -mercé il riferimento al NUMERO_DOCUMENTO allegato all’opposizione ex art. 98 l.fall. – nel
corpo -in verità – del secondo motivo danno conto dell’assenza di crediti dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE antecedenti al 2010 in termini ipotetici, siccome si assume tout court (assunto, per giunta, rilevante sul piano dei riscontri ‘in fatto’) che il bilancio della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di cui evidentemente si postula in forma apodittica la veridicità -‘relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 non evidenzia debiti tributari, ma solo crediti d’imposta’ (cfr. ricorso, pagg. 9 -10) .
Il secondo motivo di ricorso parimenti va respinto.
Si premette che il tribunale ha, in fondo, reputato che solo ‘parte dei crediti anteriori rappresentati dai finanziamenti soci siano stati in parte rinunciati’ (così decreto impugnato, pag. 5) .
Evidentemente, alla stregua di siffatta puntuale affermazione, il tribunale non ha, a rigore, omesso di considerare ‘che tutti i finanziamenti soci anteriori erano stati rinunciati p rima della dichiarazione di fallimento’ (così ricorso, pag. 9) .
In pari tempo, il ricorrente adduce in maniera generica e non ‘autosufficiente’ che i crediti anteriori fossero stati rinunciati. D’altronde, il controricorrente ha addotto, a sua volta, che ‘le rinunce di cui ai docc. H ) e I) prodotte con il ricorso non contengono una rinuncia integrale ai crediti di COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE sorti an teriormente al 31.3.2010′ (così controricorso, pag. 12) .
Nel corpo del secondo motivo di ricorso, inoltre, è riferimento unicamente alla pretesa rinunzia ai finanziamenti operata dal socio della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘RAGIONE_SOCIALE (‘con particolare riferimento, poi, al finanziamento del socio RAGIONE_SOCIALE, (…)’: così ricorso, pag. 10) . E tuttavia non si fornisce riscontro specifico ed ‘autosufficiente’ della compagine societaria della
‘RAGIONE_SOCIALE‘, onde escludere senz’altro l ‘es istenza di altri soci ammessi -per finanziamenti erogati – al passivo.
In ogni caso, allorché assume che il giudice a quo non ha tenuto conto dell’intervenuta rinuncia a tutti i crediti per finanziament o soci anteriori al 31 marzo 2010 (cfr. ricorso, pag. 12. ‘ Da quel documento (riprodotto nel presente giudizio sub H) emerge che, alla data della delibera del CdA di RAGIONE_SOCIALE del 23.11.2011, le somme precedente erogate per finanziamento soci ad RAGIONE_SOCIALE) erano proprio di € (…)’: così memoria della ric orrente, pag. 6) , il ricorrente indubitabilmente sollecita sic et simpliciter questa Corte al riesame di aspetti afferenti al giudizio ‘di fatto’ cui il tribunale ha atteso.
In tal guisa soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cu i con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
Il terzo motivo di ricorso analogamente va respinto.
Senza dubbio i rilievi motivazionali – del giudice a quo – ancorati al riscontro della certa sussistenza di creditori posteriori, sostanziano un’autonoma ‘ ratio decidendi ‘, ulteriore rispetto a quella precedente sussistenza di crediti anteriori ammessi al passivo solo in parte rinunciati -vanamente attinta dal primo e dal secondo mezzo di impugnazione.
Cosicché si ammetta pure che il tribunale sia incorso in ‘ error in iudicando’ , sub specie di ‘falsa applicazione’, allorquando ha reputato, con la seconda ‘ ratio ‘, sufficiente, in relazione ed in dipendenza dell’esclusiva presenza di
creditori posteriori al mutuo ipotecario, la ‘ scientia damni ‘ (in luogo del ‘consilium fraudis’) .
Nondimeno, so vviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse ad una RAGIONE_SOCIALE ‘ rationes decidendi ‘ rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493) .
28. Il sesto motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito comporta, per un verso, il rigetto del quinto motivo e, per altro verso, l’ assorbimento del settimo motivo (d’altronde, il settimo motivo è stato esplicitamente esperito in subordine, in ipotesi di mancato accoglimento del quinto e del sesto motivo) .
29. Vanno premessi i seguenti riscontri.
Il tribunale ha dato espressamente atto che la ricorrente ‘in subordine ha chiesto, in ogni caso, l’ammissione al passivo in via chirografaria’ (così decreto impugnato, pag. 3. Altresì, la ricorrente ha testualmente riferito di aver domandato in subordine l’ammissione in via chirografaria pur relativamente alla ragione di credito per la quale aveva invocato l’ammissione con la prelazione ipotecaria: cfr. ricorso, pag. 17) .
I l tribunale si è limitato a statuire, a conclusione dell’ iter motivazionale, ‘assorbite le ulteriori questioni’ (cfr. decreto impugnato, pag. 9) .
30. Sovviene l’elaborazione secondo cui l a figura dell ‘ assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; ne consegue che l ‘ assorbimento non comporta un ‘ omissione di pronuncia (se non in senso formale) , in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell ‘ assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l ‘ unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (cfr. Cass. (ord.) 12.11.2018, n. 28995; Cass. 27.12.2013, n. 28663) .
31. Su tale scorta, nella specie, devesi reputare quanto segue.
L a statuizione ‘assorbite le ulteriori questioni’ comporta che una pronuncia, quanto meno formale, vi è, sicché deve s enz’altro escludersi il vizio di ‘omessa pronuncia’.
In pari tempo, deve senz’altro disconoscersi la correttezza della valutazione di assorbimento.
A tal ultimo riguardo, infatti, vanno appieno condivisi gli assunti della ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 17 -18) .
Ossia il rigetto della domanda principale non era atto a far venir meno l’interesse dalla ricorrente ad una pronuncia sulla domanda subordinata.
Ossia la motivazione addotta a sostegno del rigetto della domanda principale non era atta a comportare il rigetto implicito della domanda subordinata.
Del resto, questa Corte spiega che, in sede di opposizione allo stato passivo, va accolta la domanda subordinata di ammissione al passivo della somma realmente erogata con il finanziamento, atteso che all ‘ inefficacia del contratto conseguirebbe, pur sempre, la necessità della restituzione in moneta fallimentare (cfr. Cass. 27.11.2013, n. 26504) .
Sussiste quindi il difetto di motivazione denunciato con il sesto mezzo.
32. I n accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del sesto motivo di ricorso il decreto n. 8409/2020 del Tribunale di Siena va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
33. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il sesto motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del sesto motivo il decreto n. 8409/2020 del Tribunale di Siena e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
rigetta il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso;
dichiara assorbito il settimo motivo di ricorso.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte