Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14934 Anno 2025
sul ricorso 7832/2021 proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14934 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
nonché contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti – nonché contro
COGNOME NOME
– intimata – avverso sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 186/2021 depositata il 27/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi seguiti da memoria, ai quali resistono con controricorso e memoria il Fall.to RAGIONE_SOCIALE e gli altri intimati ad eccezione di NOME COGNOME avverso la sopra richiamata sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto dal COGNOME per la riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto tutte le domande da lui avanzate nei confronti degli odierni intimati, confermando in ogni suo capo l’impugnato deliberato di prima istanza.
Nel dettaglio, la Corte territoriale -ripercorsi i fatti di causa e preso atto che le lagnanze declinate dal COGNOME traevano ragione dall’essere egli creditore del legale rappresentante della società NOME COGNOME COGNOME COGNOME e dall’aver, a questo fine, sottoposto a pignoramento l’usufrutto spettante al predetto sul 50% del capitale sociale, di cui era stata nominata custode la stessa società, lagnanze che, nel merito, si appuntavano segnatamente
sulla deliberazione assembleare a mezzo della quale la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto in affitto alla RAGIONE_SOCIALE l’azienda albeghiera di cui era titolare -ha previamente confermato la dichiarata inammissibilità della domanda risarcitoria, giudicandola, già come il primo giudice, nuova in quanto proposta solo con la prima memoria dell’art. 183 cod. proc. civ., benché l’attore, assumendo che la sopradetta operazione societaria violasse l’art. 388 cod. pen., avrebbe potuto già trasfonderla nell’atto di citazione; ha quindi negato che il COGNOME avesse interesse a far valere la nullità dell’impugnata deliberazione, non essendo ravvisabile alcuna ipotesi di nullità tra quelle previste dall’art. 2479ter cod. civ. ed, in particolare, escludendo che in tal senso fosse rilevante l’avvenuta condanna degli interessati per l’anzidetto reato di cui all’art. 388 cod. pen., generando il fatto penale solo una responsabilità civilistica da farsi valere nelle forme della domanda risarcitoria; ed in ultimo ha pure escluso la ravvisabilità dell’azione revocatoria, dal momento che il predetto atto dispositivo era stato posto in essere da un soggetto diverso dal debitore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso -con cui si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163 e 183 cod. proc. civ. per aver la Corte di appello confermato la decisione di primo grado nella parte in cui era stata dichiarata inammissibile e tardiva la domanda di condanna risarcitoria proposta con la memoria di cui all’art. 183, comma 4, n. 1, cod. proc. civ., quantunque già nell’atto di citazione erano riportati, come impone l’art. 163 cod. proc. civ., gli elementi in fatto ed in diritto costituenti le ragioni della domanda accompagnata dalle relative conclusioni -è fondato e va pertanto accolto, con conseguente assorbimento del quarto motivo di ricorso inteso a contestare la decisione di appello che, avendo ritenuto tardiva la
domanda risarcitoria, aveva ritenuto che perciò la domanda articolata direttamente nei confronti delle società convenute fosse rimasta assorbita.
3. A conforto della ritenuta fondatezza del motivo in disamina il collegio, potendo procedere al diretto scrutinio degli atti in considerazione del vizio denunciato, non può che dare atto che, contrariamente a quanto divisato da entrambi i giudici di merito, la domanda risarcitoria dai medesimi reputata inammissibile per essere stata introdotta nel giudizio in violazione delle preclusioni discendenti dal combinato disposto degli artt. 163 e 183 cod. proc. civ., debba invece stimarsi tempestivamente formulata fin dall’atto di citazione, giacché al punto 3 di esso, testualmente si legge: «in ogni caso, condannare per tutte le causali di cui in premessa il sig: a) COGNOME NOME COGNOME in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale della Società RAGIONE_SOCIALE e le sigg. b) NOME COGNOME c) NOME COGNOME in proprio e nella qualità di soci della citata società, nonché il signor d) NOME COGNOME in proprio e in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società “RAGIONE_SOCIALE” nonché e) la s.RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e f) la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al risarcimento in favore di NOME COGNOME della somma di denaro pari al valore del compendio pignorato, oltre tutti i danni subiti e subendi dal medesimo che saranno meglio specificati in termini di legge con gli interessi legali sino al soddisfo e con la rifusione delle spese di lite». Il che, considerato che neppure il decidente aveva dubitato che, come si è visto, le rimostranze attoree traessero ragione dagli antecedenti di causa ed, in particolare, dal rivestire il COGNOME la qualità di creditore pignorante e dall’essere il custode obbligato alla conservazione del bene -tanto che a ciò aveva fatto seguito la denuncia penale per il reato dell’art. 388 cod.
pen. -porta a chiarire, al di là di ogni dissertazione sui limiti di emendabilità della domanda, che la contestata domanda risarcitoria quanto ai fatti costituenti ragione della domanda era patrimonio del processo fin dalla sua introduzione.
Del resto, anche in disparte da ciò, il contrario intendimento fatto valere dal decidente, non si allinea al predicato di diritto discendente da SS.UU. 12310/2015, giacché, ove si volesse concedere che la domanda risarcitoria non fosse stata deciinata per tempo, non si potrebbe però non prendere pure atto che, se l’emendabilità della domanda consente di modificare entrambi gli elementi della causa petendi e del petitum a condizione che la domanda, come frutto dell’emenda, risulti comunque connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, la domanda risarcitoria di che trattasi tragga titolo dai medesimi fatti tempestivamente introdotti in citazione, onde anche in siffatta subordinata ipotesi, il diverso assunto del giudice di merito non si giustificherebbe.
Il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2479ter , 1418, 1421 e 1343 cod. civ. per aver la Corte di appello disatteso la proposta impugnativa della delibera di affitto del compendio aziendale sull’errato presupposto che non fosse riconoscibile in capo al ricorrente un interesse all’azione in quanto la delibera non aveva contenuto illecito, quantunque, al contrario, l’impugnativa fosse stata motivata dalla consumata inosservanza degli obblighi di conservazione del bene in custodia, dalla violazione dell’art. 388 cod. pen. e dal perseguimento, in quanto causa concreta, di un fine illecito -è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Inammissibile si rivela in relazione alle prime due allegazioni in quanto esse, incorrendo nel difetto di specificità del motivo, non si confrontano con il complessivo iter motivazionale dispiegato dal
decidente a conforto della decisione. L’affermazione in punto al difetto di interesse si giustifica non in se stessa, ma in quanto correlata al fatto che la delibera non potesse giudicarsi nulla in quanto l’oggetto di essa non era riconducibile a nessuna delle ipotesi di nullità previste dall’art. 2479ter cod. civ.; viceversa dell’argomento relativo alla rilevanza penale dei fatti di causa la Corte territoriale si è data cura di escluderne espressamente la conferenza sul piano della nullità, registrandone del tutto correttamente la rilevanza quale presupposto per l’esercizio della tutela azionabile in sede risarcitoria.
Piuttosto, in questa logica, il ragionamento che fa da sfondo alle considerazioni sviluppate dal decidente consente di spiegare anche perché non si possa dare accesso alla doglianza intesa a valorizzare l’argomento della causa concreta -che è quindi infondato -giacché al fondo di esso alberga l’esatta convinzione che, come delineato dal legislatore societario -tanto più a seguito della novella del 2003 che ha dato largo spazio alla tutela risarcitoria in luogo della tutela demolitoria -, quello delle invalidità assembleare sia un sistema sostanzialmente chiuso e per scelta di principio non permeabile alle comuni categorie delle nullità negoziali.
7. Il terzo motivo di ricorso -con cui si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per aver la Corte di appello contraddittoriamente ritenuto che il gravame in punto di revocatoria fallimentare non potesse trovare ingresso nel processo per il difetto di legittimazione dell’istante, così confermando la declaratoria di inammissibilità del primo giudice (cfr. motivazione pag. 13), ma affermando tuttavia in prosieguo, malgrado fosse vero il contrario, che la medesima domanda incorreva nella medesima preclusione «a fronte dell’avvenuto accoglimento della domanda principale di impugnativa sopra esaminata (cfr. motivazione pag. 16)
-è infondato non costituendo un vizio della decisione che ne giustifichi la sanzione cassatoria trattandosi di errore materiale.
Tenuto, infatti, conto delle ragioni della decisione e del chiaro rigetto da essa enunciato della domanda impugnatoria -come, del resto, anche allo stesso ricorrente é chiaro, tanto che egli impugna, non a caso, con il secondo motivo di ricorso il corrispondente capo della decisione di appello -si tratta di un mero errore materiale che non vizia l’ iter logico-giuridico della sentenza impugnata e la coerenza delle determinazioni conclusivamente adottate.
Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti, infondati o inammissibili risultando i restanti.
La sentenza va perciò cassata nei limiti del motivo accolto e la causa va rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Aaccoglie il primo motivo di ricorso e dichiara infondato il secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo motivo di ricorso ed assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Firenze che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 23 aprile 2025
Il Presidente Dott. NOME COGNOME