Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17778 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 17778 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32624/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente principale-
contro
COGNOME NOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente principale- ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI SALERNO n. 454/2018, depositata il 23/07/2018, R.G.N. 721/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE ed esponeva di aver lavorato come responsabile di magazzino inquadrato nel quarto livello dal 1 novembre 1997 al 30 Aprile 2000 e, quindi, con inquadramento nel terzo livello fino al 31 gennaio 2006. Deduceva di non aver percepito quanto a
lui spettante per la prestazione resa e chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 121.670,46 a titolo di differenze stipendiali, indennità di cassa, straordinario, ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi, preavviso e TFR ed accessori dovuti per legge. Inoltre domandava la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti per effetto del mancato versamento dei contributi e del danno, morale ed esistenziale, sofferto per effetto dell’ illegittimo comportamento del datore di lavoro. La società RAGIONE_SOCIALE resisteva il ricorso e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del lavoratore al pagamento della somma di € 864.049,24 di cui € 301.013,74 per pezzi di ricambio scomparsi , € 60.202,75 per iva , € 200.000,00 per mancato guadagno , € 300.000,00 per il risarcimento dei danni all’immagine della società ed € 1.832,75 a titolo di preavviso.
Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale e condannava la società al pagamento a favore del lavoratore della somma di € 43.189,26 a titolo di differenze retributive.
La Corte d’appello di Salerno, investita del ricorso principale della società e di quello incidentale del lavoratore, li ha rigettati entrambi confermando la sentenza di primo grado.
3.1. La Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse coperta dal giudicato nella parte in cui aveva accertato la durata del rapporto, il contratto collettivo applicabile, le mansioni e l’inquadramento del lavoratore, le ferie, le festività, il pagamento della retribuzione di gennaio 2006, il TFR, l’inesistenza di vizi della volontà nelle dimissioni del lavoratore e, conseguente mente, l’insussistenza dei presupposti per il chiesto risarcimento del danno.
3.2. Il giudice di appello ha poi verificato che nella relazione peritale si era tenuto conto delle somme riportate nelle buste paga e del l’avvenuto calcolo al lordo degli importi per tutto il periodo dal 1° aprile 1998 al 31 dicembre 2004.
3.3. Esaminando poi le censure dell’appello principale e di quello incidentale vertenti sullo straordinario, sull’indennità di cassa e sull’indennità di preavviso la Corte di merito ha accertato che l’istruttoria svolta aveva confermato un orario giornaliero di 8 ore con 5 ore di
straordinario per due sabati al mese. Conseguentemente ha ritenuto corrette le somme riconosciute dal Tribunale e sul punto i due gravami sono stati respinti.
3.4. Con riguardo all’indennità di cassa la Corte territoriale ha poi ritenuto che dall’istruttoria fosse emerso che il lavoratore aveva la responsabilità degli incassi e dunque correttamente in primo grado erano stati riconosciuti i compensi per tale titolo.
3.5. Ha ritenuto poi che nulla fosse dovuto per l’indennità di preavviso in quanto se il lavoratore si era dimesso senza rispetto del termine dal canto suo il datore di lavoro non aveva contestato la violazione del termine del preavviso né aveva richiesto al lavoratore la prestazione.
3.6. Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno per omessa contribuzione il giudice di appello ha evidenziato che non era stato accertato che il rapporto di lavoro forse iniziato prima del 31 Marzo 1998. Ha ritenuto nuova, e perciò inammissibile, la domanda di condanna per l’omissione contributiva per l’anno 2009 formulata solo con l’appello incidentale. Ha osservato infatti che nel ricorso di primo grado era stata chiesta genericamente la condanna al risarcimento per mancata regolarizzazione contributiva in relazione al rapporto di lavoro e che il Tribunale, conseguentemente, l’ aveva interpretata ritenendo che essa si riferisse al periodo antecedente il 31 Marzo 1998. Peraltro, nel rilevare che non era stato convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE contraddittore necessario con riguardo a tale domanda, la Corte ha sottolineato che la domanda era generica e che le deduzioni contenute nell’appello incidentale oltre che nuove erano del pari lacunose e generiche.
3.7. Ugualmente la Corte di merito ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla società ritenendo che questa era stata modificata in appello dove, per la prima volta, era stata eccepita la compensazione del credito di € 126.929,44 per i pezzi di ricambio non rinvenuti con le somme eventualmente dovute al lavoratore. Nelle conclusioni dell’appello, infatti, era stata chiesta la condanna del lavoratore al pagamento appunto della somma di € 126.929,44 per i pezzi di ricambio non rinvenuti oltre che d ell’ importo di € 2.832, 75 per indennità di preavviso e di € 100.000 per danno da mancato guadagno sull’intero ammontare dei
pezzi di ricambio non rinvenuti. Nel ricordare che il Tribunale aveva rigettato la domanda di riconvenzionale sia per insufficienza di prova che per evitare la duplicazione dei titoli ha sottolineato che, per tale ultimo aspetto, era emerso che la società aveva ottenuto dal lavoratore, per effetto della confessione firmata il 16 dicembre 2005 l’emissione di 17 cambiali per l’importo complessivo di € 174.084,30 e che con tale somma si era inteso coprire gli ammanchi constatati in conseguenza della condotta illecita tenuta dal dipendente durante il rapporto di lavoro. Per tale ragione il giudice di appello ha sostenuto che una condanna avrebbe comportato una indebita duplicazione di titoli in mano al creditore che era già in possesso di tutti gli strumenti per soddisfare il credito anche in sede esecutiva. Inoltre, ha sottolineato che la società aveva modificato la domanda variando gli importi richiesti e sovrapponendo gli elementi di valutazione sul piano qualitativo e quantitativo. In definitiva, ritenuto che nulla spettava a titolo di indennità di preavviso e che la somma di € 126.929,44 richiesta per i pezzi di ricambio non rinvenuti era già coperta dalle cambiali, ha poi accertato che il danno da mancato guadagno sull’intero ammontare dei pezzi di ricambio non rinvenuti, quantificato in € 100.000,00, era stato invocato in modo non chiaro e modificando la prospettazione della pretesa nel secondo grado di giudizio e che la domanda di compensazione delle somme con i crediti retributivi del lavoratore era inammissibile perché non era stata mai formulata in primo grado e comunque non era contenuta nelle specifiche conclusioni dell’appello. Infine, ha osservato che la questione, già sollevata in altro giudizio per le stesse cambiali, era stata respinta dal Tribunale di Salerno con la sentenza n. 4900 del 2008 in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per il pagamento del TFR già maturato ed ha ritenuto che sul punto si fosse formato il giudicato.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE affidato a 5 motivi. NOME COGNOME ha resistito con tempestivo controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. ‘ assenza della motivazione per irriducibile contrasto o
inconciliabilità tra affermazioni ovvero motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione all’articolo 132 c.p.c. ‘ e si deduce che la Corte territoriale, nel ritenere che il ctu aveva tenuto conto di quanto concretamente risultante dalle buste paga, aveva poi concluso per la conferma della sentenza di primo grado che comunque aveva riconosciuto come dovute delle somme per differenze stipendiali, senza tuttavia dar conto delle ragioni.
Il motivo è inammissibile.
6.1. La ricorrente trascura infatti di riportare la censura mossa alla sentenza di primo grado ed il contenuto della consulenza in quella sede disposta evidenziando specificatamente e dettagliatamente le ragioni per le quali, assecondando le conclusioni del consulente, la Corte sarebbe dovuta pervenire all’accoglimento dell’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE tenuto conto del fatto che la Corte territoriale, nella sua motivazione, ha espressamente affermato che il consulente in primo grado aveva valutato le obiezioni della società, ed ha quindi riconosciuto che spettassero per differenze retributive proprio le somme calcolate dall’ausiliare .
6.2. A fronte di una motivazione tutt’altro che incomprensibile, allora, la censura si palesa generica tenuto conto del fatto che anche là dove si denunci un error in procedendo ex art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. la censura deve specificatamente dar conto seppure per sintesi del contenuto degli atti che si richiamano e dunque, nello specifico, della consulenza disposta in primo grado e della censura formulata in appello.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 primo comma numero 5 c.p.c., è inammissibile per essere la censura preclusa a norma dell’art. 348 ter c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie. La ricorrente ha trascurato di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. per tutte Cass. 22/12/2016 n. 26774).
Anche il terzo motivo di ricorso, che denuncia l’omesso in esame di un fatto decisivo (ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.), l’assenza di
motivazione per irriducibile contrasto o inconciliabilità tra affermazioni ovvero per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (ex art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.), deve essere dichiarato inammissibile.
8.1. Quanto al denunciato vizio di motivazione, al pari del secondo motivo, la censura si scontra con la preclusione introdotta con l’art. 348 ter c.p.c. e per le ragioni sopra indicate il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
8.2. Sotto altro profilo poi la censura è ancora inammissibile in quanto, pur denunciando una motivazione sostanzialmente inesistente, perché irrimediabilmente contraddittoria o comunque perplessa ed incomprensibile, in realtà si risolve in una diversa ricostruzione del materiale probatorio secondo un percorso valutativo diverso e più favorevole alla ricorrente.
8.3. Va qui ribadito che sebbene in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, non sia più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, tuttavia i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (cfr. tra le altre Cass. 03/03/2022 n. 7090 e n. 22598 del 2018) purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
8.4. Nel caso in esame tale vizio non traspare dalla sentenza che al contrario con un percorso logico, corretto in diritto e aderente alle risultanze istruttorie ha ben chiarito le ragioni per le quale erano state ritenute dovute le differenze retributive già riconosciute in primo grado.
Con il quarto motivo di ricorso è denunciata, con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla società e rigettata dal
Tribunale, la nullità della sentenza di appello la cui motivazione sul punto sarebbe, ad avviso della ricorrente, apparente e perciò violerebbe l’articolo 132 n. 4 c.p.c. configurandosi ancora una volta un error in procedendo ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c..
9.1. Ad avviso della ricorrente la Corte di merito avrebbe confuso la domanda riconvenzionale proposta e l’eccezione di compensazione formulata. Osserva che le due questioni avrebbero dovuto essere separatamente esaminate muovendo in primo luogo proprio dalla domanda riconvenzionale di condanna avanzata con la memoria di costituzione di primo grado il cui contenuto era stato in corso di giudizio ridimensionato (sottraendo dalla somma originari amente chiesta di € 301.013,74 l’importo di € 174.084,30 oggetto dei vaglia cambiari sottoscritti dal lavoratore, così pervenendosi alla minor somma chiesta di € 126.929,44) senza che perciò si potesse ritenere modificata la domanda. Osserva che invece la sentenza della Corte territoriale mostra di non aver compreso la questione proposta con l’appello ed in particolare di non avere chiaro quale fosse l’esatto ammontare dei vaglia cambiari. Aggiunge inoltre che la somma di € 100.000 chiesta per mancato guadagno in relazione alla sottrazione di beni da parte del lavoratore sarebbe ancora una volta ammissibile in quanto si tratterebbe di un importo minore rispetto a quello chiesto in primo grado.
Le doglianze formulate con il motivo non possono essere accolte.
10.1. Va rilevato che il giudice di merito, seppur sinteticamente, ha indicato gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ed ha proceduto ad una disamina logico-giuridica degli elementi di fatto acquisiti al processo che consente di comprendere il percorso argomentativo seguito nel confermare il rigetto delle domande avanzate in via riconvenzionale e già respinte dal Tribunale
10.2. Per tutte le voci azionate ha dato conto delle ragioni del rigetto sottolineando che la somma chiesta a titolo di preavviso non poteva essere accolta essendo stato escluso che tale preavviso avrebbe dovuto essere prestato. Quanto alle somme chieste per il ristoro del danno conseguente al mancato rinvenimento di un consistente numero di pezzi di ricambio la Corte ha chiarito che l’importo era coperto dai titoli cambiari emessi dal lavoratore e consegnati alla società. Con riguardo al danno da mancato
guadagno sempre riferito ai pezzi di ricambio spariti, infine, la Corte ha posto in evidenza la scarsa chiarezza della domanda avanzata, comunque modificata nel corso del giudizio.
10.3. Si verte complessivamente nell’ambito di una decisione che reca una motivazione tutt’altro che apparente e che contiene un apprezzamento di fatti che invece si pretende che siano diversamente interpretati. Ma tale richiesta è inammissibile davanti a questa Corte.
Con il quinto motivo è denunciata la violazione falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’articolo 112 c.p.c. La ricorrente deduce che nel giudizio definito con sentenza dal Tribunale di Salerno – un’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso per la somma di € 10.875,41 chiesta a titolo di t.f.r. – era stato opposto in compensazione il credito di € 174.084,30 vantato dalla società nei confronti del lavoratore e che il Tribunale ne aveva esclusa la compensazione sul rilievo che quello oggetto del decreto era un credito non pignorabile rispetto al quale non era possibile la compensazione. Deduce che invece nel presente giudizio la compensazione sarebbe possibile trattandosi da un canto di una somma chiesta a titolo risarcitorio (quella chiesta al signor COGNOME in via riconvenzionale) dall’altro di somme chieste e riconosciute a titolo di differenze retributive (quelle riconosciute nel presente giudizio).
Il motivo è infondato.
12.1. Quanto alla denunciata omessa pronuncia va rilevato che la Corte territoriale ha espressamente preso in esame l’eccezione di compensazione ed ha ritenuto che tale questione, afferente a crediti in parte coincidenti con quelli qui azionati, fosse stata già respinta. Pertanto, non è ravvisabile l’omessa pronuncia denunciata .
12.2. Per il resto la censura è generica e non consente alla Corte di comprendere in che termini la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Salerno che ha deciso sull’opposizione al decreto ingiuntiv o escludendo la compensazione non sia opponibile nel presente giudizio.
12.3. La ricorrente infatti avrebbe dovuto riprodurre non solo i passi salienti di quella sentenza, che per vero è riassunta e risulta allegata al fascicolo
di cassazione, ma soprattutto riportare gli atti presupposti almeno nei loro passi salienti per consentire alla Corte di verificare ex actis che le questioni poste nei due giudizi -come dedotto – non fossero effettivamente sovrapponibili.
Il ricorso incidentale, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato in relazione alla domanda riconvenzionale, in violazione dell’articolo 360 primo comma numero 4 c.p.c. e con violazione dell’articolo 112 c.p.c., è inammissibile in quanto l ‘interesse a ricorrere per Cassazione al fine di ottenere la modifica di determinate affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo sia favorevole alla parte ricorrente, sussiste solo quando dette affermazioni siano pregiudizievoli e suscettibili di passare in giudicato, costituendo un necessario presupposto logicogiuridico della pronuncia, il che nello specifico non risulta posto che, peraltro, il ricorso principale che investiva proprio il rigetto delle pretese azionate con la riconvenzionale è stato qui rigettato.
14. Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica to pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica to pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023