Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30128 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30128 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 6816/2023 R.G. proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. e anche rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE nel suo studio in INDIRIZZO,
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, c.f. 03253470987, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL, controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio di merito rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, indirizzo pec EMAIL,
OGGETTO: contratto d’opera professionale
R.G. 6816/2023
C.C. 7-9-2023
avverso l’ordinanza del Tribunale di Frosinone R.G. 886/2020 depositata il 21-3-2023 R.G. rep. 661/2023
lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-92023 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. L’AVV_NOTAIO propose il 20-3-2020 ricorso avanti il Tribunale di Frosinone, deducendo che RAGIONE_SOCIALE gli aveva conferito, in RAGIONE_SOCIALE nel suo studio professionale, incarico di redigere e depositare atto di citazione avanti il Tribunale di Frosinone, al fine di sentire dichiarare la nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari in contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato per importo di Euro 980.000,00; dichiarò che la domanda era stata rigettata con sentenza n.69/2020 e chiese la condanna della convenuta al pagamento dei compensi maturati per l’attivit à professionale prestata pari a Euro 41.309,00.
Si costituì RAGIONE_SOCIALE deducendo che il rapporto con l’avvocato si era costituito esclusivamente a seguito della stipula di contratto tra la società e RAGIONE_SOCIALE, che aveva previsto l’affidamento di incarico a RAGIONE_SOCIALE per la redazione di perizia per la valutazione dell’esistenza di vizi nel contratto bancario e, a seguito della redazione della perizia, l’impegno di RAGIONE_SOCIALE di rivolgersi a professionista scelto da RAGIONE_SOCIALE per l’intr oduzione del giudizio di merito, applicando a vantaggio del cliente ‘onorari di particolarissimo favore’; dichiarò che in esecuzione di tale contratto si era rivolta all’AVV_NOTAIO, al quale aveva già pagato Euro
3.817,58 a seguito di invio di regolare parcella. Chiese perciò in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa ai fini della manleva RAGIONE_SOCIALE, nel merito di rigettare la domanda in quanto al professionista erano state interamente pagate le spettanze e di condannare il professionista al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.; in via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta, chiese di dichiarare non dovute le somme richieste.
Il Tribunale autorizzò la chiamata in garanzia chiesta dalla società convenuta, per cui si costituì anche RAGIONE_SOCIALE negando l’esistenza di qualsiasi obbligo di manleva a suo carico, in quanto a seguito del conferimento dell’incarico da parte di RAGIONE_SOCIALE al professionista era insorto un rapporto solo tra tali soggetti; la terza chiamata propose domanda nei confronti dell’AVV_NOTAIO chiedendo che lo stesso fosse condannato al pagamento di penale di Euro 15.000,00, in quanto lo stesso, con la pretesa avanzata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, aveva violato l’art. 3 lett. c) dell’accordo da lui concluso con RAGIONE_SOCIALE, secondo il quale l’avvocato non avrebbe potuto richiedere ‘dall’assistito, cui egli viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito’, con la previsione all’art. 3 lett. m) di penale di Euro 15.000,00 per tale violazione.
Con ordinanza depositata il 21-3-2023 il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale ha rigettato la domanda proposta dall’AVV_NOTAIO, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da RAGIONE_SOCIALE e ha condannato l’AVV_NOTAIO a pagare a questa società Euro 15.000,00; ha condannato l’AVV_NOTAIO alla rifusione delle spese di lite a favore sia di RAGIONE_SOCIALE sia di RAGIONE_SOCIALE e ha altresì condannato l’AVV_NOTAIO a pagare a
RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 5.000,00 ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ..
Per quanto ancora interessa, l’ordinanza ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dalla società terza chiamata, in quanto l’art. 15 della convenzione sottoscritta dall’AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE che individuava quale foro competente esclusivo il Tribunale di Brescia trovava applicazione solo tra le parti che avevano concluso quel contratto, mentre il giudizio era stato introdotto ex art. 14 d.lgs. 150/2011 dall’avvocato nei confronti del cliente RAGIONE_SOCIALE che non aveva sottoscritto quell’accordo ; ha dichiarato che la competenza sulla domanda di garanzia rimaneva radicata avanti il giudice adito, in quanto la terza chiamata non ne aveva eccepito l’incompetenza in base a tutti i criteri di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.. Ha rigettato l’eccezione sollevata dal ricorrente di inammissibilità della chiamata in causa del terzo e nel merito ha ritenuto dimostrato che le parti avevano concordato per iscritto l’ammontare del compenso spettante all’avvocato nella misura di Euro 3.817,00, che era già stato pagato. Ha altresì dichiarato che l’avvocato, chiedendo il pagamento di maggiori importi, aveva violato l’art. 3 lett. c) del contratto concluso con RAGIONE_SOCIALE e perciò era obbligato a corrispondere la penale di cui all’art. 3 lett. m).
2. Con atto denominato ‘istanza di regolamento di competenza’ notificato il 27-32023 l’AVV_NOTAIO ha proposto tempestivo ricorso avverso l’ordinanza affidato a dieci motivi non limitati alle questioni di competenza.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, dichiarandosi ‘già RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE‘ e non si è costituita RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla quale il ricorrente non ha depositato la ricevuta di consegna della notificazione eseguita a mezzo
pec, ma solo la ricevuta di accettazione della notificazione inviata all’indirizzo pec EMAIL.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in data 14-6-2023 ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
I n prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative e nella sua memoria il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della costituzione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE con p.i./c.f. P_IVA e sede in RAGIONE_SOCIALE, in quanto la stessa non era parte in causa, essendo soggetto distinto da RAGIONE_SOCIALE con p.i./c.f. P_IVA e sede in Mazzano.
3.1. Con il primo motivo ‘ incompetenza territoriale del Tribunale di Frosinone per essere competente il Tribunale di Brescia’ il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per avere ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Frosinone nonostante l’operatività del foro convenzionale. Rileva che il contratto prodotto dalla società resistente al fine di giustificare la richie sta chiamata in causa conteneva all’art. 15 la clausola che individuava nel Tribunale di Brescia il foro deputato in via esclusiva alla risoluzione delle co ntroversie relative all’esecuzione del contratto.
3.2 .Con il secondo motivo ‘ incompetenza funzionale del Tribunale di Frosinone a decidere in composizione collegiale le domande riconvenzionali di responsabilità professionale e di chiamata del terzo e di risarcimento danni nei confronti del ricorrente. Eliminazione del grado di appe llo con violazione dell’art. 24 Cost.’ il ricorrente sostiene che le domande riconvenzionali fossero improponibili, spettando alla competenza del Tribunale in composizione monocratica.
3.3 .Con il terzo motivo ‘ incompetenza del Tribunale di Frosinone per essere competente il Tribunale di Civitavecchia in ragione del foro del consumatore. Violazione di legge: art. 33 comma 2 lett. u) del d.lgs. n. 206 del 2005’ il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale non abbia considerato che la società resistente aveva sede a Fiumicino e nella causa dell’avvocato contro il cliente per il pagamento dei compensi professionali prevale il foro del consumatore, con conseguente competenza del Tribunale di Civitavecchia, avendo la società resistente sede a Fiumicino.
3.4 .Con il quarto motivo ‘ nullità assoluta per incompetenza funzionale del Giudice monocratico di prime cure dinanzi al quale si è svolta l’intera attività di udienza. Violazione di legge: art. 702bis c.p.c.. Violazione di legge: art. 24 Cost.’ il ricorrente sostiene che la causa era stata incardinata davanti al giudice monocratico, dinanzi al quale erano state svolte tutte le udienze, per cui l’ordinanza era stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale con un mutamento della composizione del giudicante avvenuta dopo la riserva assunta dal giudice monocratico.
3.5 .Con il quinto motivo ‘ violazione di legge: art. 702bis c.p.c.. Violazione di legge: art. 14 d.lgs. n. 150/2011. Violazione di legge: art. 28 legge 794/1942. Nullità assoluta per modifica del ricorso introduttivo’ il ricorrente sostiene che erroneamente l’ordinanza abbia dichiarato che il procedimento era stato incardinato sulla base del rito ex artt. 28 legge 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011, perché il ricorso era stato proposto ex art. 702-bis cod. proc. civ. e perciò illegittimamente il Tribunale aveva trasformato il giudizio di cognizione sommaria ex art. 702-bis cod. proc. civ..
3.6 .Con il sesto motivo ‘ violazione di legge: art. 14 d.lgs. N. 150/2011. Violazione di legge: art. 702 bis ss. c.p.c.’ il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di primo grado non abbia
considerato che lo speciale procedimento di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 non trovi applicazione allorché, anche a seguito delle eccezioni del cliente convenuto in giudizio, si verifichi ampliamento del thema decidendum.
3.7 .Con il settimo motivo ‘ violazione di legge: art. 14 d.lgs. N. 150/2011’ il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice non abbia considerato che, allorché il convenuto proponga domanda riconvenzionale esorbitante dal rito di cui all’art. 14, si impone di disporre la separazione delle domande, per procedere alla trattazione della domanda riconvenzionale con il rito per la stessa previsto.
3.8 .Con l’ottavo motivo ‘ violazione di legge: art.702ter c.p.c.’ il ricorrente lamenta che il giudice non abbia applicato l’art. 702 -ter cod. proc. civ., laddove prevede che, se il giudice rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’art. 702 -bis cod. proc. civ., la dichiara inammissibile.
3.9 .Con il nono motivo ‘ violazione di legge: art. 702ter comma 4 c.p.c.’ il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice non abbia considerato che le domande proposte sia dal convenuto che dal terzo chiamato non potevano essere legittimamente trattate con il rito sommario, in quanto richiedevano attività istruttoria non sommaria.
3.10.Con il decimo motivo ‘violazione di legge: art. 14 dlgs. N. 150/2011’ il ricorrente sostiene che erroneamente l’ordinanza impugnata non abbia dichiarato l’inammissibilità e comunque l’incompetenza a decidere sulle domande riconvenzionali della convenuta e della terza chiamata.
RITENUTO CHE:
1.Manca la prova del perfezionamento della notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata a RAGIONE_SOCIALE al difensore domiciliatario AVV_NOTAIO, perché non è stata prodotta dal ricorrente la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio
nella casella del destinatario, ma solo la ricevuta di accettazione. E’ pacifico che al fine del perfezionamento della notifica sono necessarie sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di consegna del messaggio nella casella del destinatario, in quanto è la ricevuta di avvenuta consegna a costituire il documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. Sez. L. 21-2-2020 n. 4624 Rv. 656932-01, Cass. Sez. 2 28-5-2021 n. 15001 Rv. 661294-01).
Pertanto deve essere ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a RAGIONE_SOCIALE.
2.Manca allo stato l’evidenza del fatto che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE siano lo stesso soggetto, per le ragioni evidenziate dal ricorrente, e perciò si pone la questione della legittimazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
3.Il quarto motivo di ricorso, con quale il ricorrente lamenta che la trattazione della causa sia stata svolta dal giudice monocratico, richiede la disamina diretta del fascicolo d’ufficio da parte della Corte, per cui si dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio da parte della Cancelleria.
4.I motivi di ricorso secondo, settimo, ottavo, nono e decimo hanno a oggetto l ‘ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta e dalla terza chiamata nel procedimento speciale di RAGIONE_SOCIALE di onorari di avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. 150/2011. Tali motivi impongono l ‘esame anche della questione del regime di impugnabilità dell’ordinanza , emessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che abbia statuito anche su domanda riconvenzionale e della possibilità della contemporanea proposizione del ricorso per cassazione avverso il capo dell’ordinanza che ha deciso la domanda dell’avvocato
e dell’appello avverso il capo dell’ordinanza che ha deciso la domanda riconvenzionale.
Pertanto, al fine di fare interloquire le parti su tale questione di particolare rilevanza, si dispone la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte
-dispone il rinvio a nuovo ruolo, dando al ricorrente termine perentorio per la rinnovazione della notificazione a RAGIONE_SOCIALE entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza,
-dispone a cura della Cancelleria l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito;
-dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della seconda sezione