Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31663 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31663 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 13550-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, società che ha incorporato RAGIONE_SOCIALE con atto di fusione del 30/10/2019, in persona di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in forza di procura del 27/11/2018 agli atti, a sua volta in persona del procuratore speciale NOME COGNOME per procura del 10/7/2019, agli atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI PATTI depositato il 16/4/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Patti, con decreto del 16/4/2020, ha respinto l’opposizione proposta, a norma dell’art. 98 l.fall., da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto con il quale il giudice delegato al Fallimento della RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la sua domanda di rivendica di un immobile sito in Montagnareale, da essa acquistato con atto del 24/7/2009 e contestualmente concesso in locazione finanziaria alla società poi fallita, intervenuta nell’atto d’acquisto .
1.2. Il tribunale ha in primo luogo rilevato che RAGIONE_SOCIALE, pur avendo espressamente denominato la domanda come ‘ azione di rivendicazione ‘, non ave va fornito la c.d. probatio diabolica , e cioè la prova dell’acquisto dell’immobile a titolo originario.
1.3. Ha aggiunto che, pur a voler qualificare la domanda come ‘ di restituzione ‘ , il decreto impugnato era esente da vizi poiché l’opponente non aveva allegato a suo sostegno alcun titolo opponibile alla massa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., su cui fondare l’obbligazione restitutoria del curatore: il contratto di leasing , la fattura d’acquisto del bene e il verbale di consegna erano infatti privi di data certa , la quale non poteva, d’altro canto, essere desunta dall’atto pubblico di compravendita dell’immobile .
1.4. Ha infine affermato che al momento della domanda il contratto di leasing era ancora sospeso, a norma degli artt. 72 e 72 quater l.fall., poiché l’opponente non aveva dato prova né di aver messo in mora il curatore al fine di sollecitarne la risoluzione, né che quest’ultimo vi era subentrato in luogo della società fallita, sicché difettava il presupposto logico-giuridico della restituzione.
1.5. RAGIONE_SOCIALE, quale società che ha incorporato RAGIONE_SOCIALE con atto di fusione del 30/10/2019, con ricorso notificato il 15/5/2020, illustrato da memoria, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.6. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 948 c.c., in combinato disposto con l’art. 113 ( recte : 112) c.p.c., censura il capo del decreto impugnato che ha rigettato la domanda di rivendica. Deduce che il suo diritto di proprietà sull’immobile non era in contestazione, in quanto il giudice delegato aveva respinto la domanda per la pendenza del contratto di leasing , ai sensi degli artt. 72 e 72 quater l.fall., e che pertanto, nell’emettere la statuizione impugnata , il tribunale sarebbe incorso in un vizio di ultrapetizione, oltretutto omettendo di esaminare la documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE e di considerare che la richiesta di riconoscimento del diritto era volta ad ottenere la condanna del curatore alla restituzione del bene.
2.2. Con il secondo motivo, che denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in combinato disposto con l’art. 113 c.p.c., la ricorrente, nel contestare che il contratto di leasing fosse privo di data certa, lamenta il rigetto della domanda restitutoria.
2.3. Il ricorso è inammissibile.
2.4. L’opposizione è stata infatti respinta anche sul rilievo, rimasto incensurato, che al momento della proposizione della domanda difettava il presupposto logico-giuridico della restituzione, perché il contratto di leasing doveva ritenersi sospeso a norma degli artt. 72 e 72 quater l.fall., non avendo
l’opponente dato prova di aver messo in mora il curatore onde ottenerne la manifestazione di volontà di scioglimento o di subentro nel contratto medesimo.
2.5. Tale ratio decidendi (pur ponendosi in palese contraddizione col precedente assunto del tribunale, secondo il quale il contratto di leasing era privo di data certa opponibile al Fallimento ) è di per sé stessa idonea a fondare la statuizione di rigetto della domanda restitutoria indubitabilmente azionata dall’allora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e respinta per la medesima ragione anche dal G.D.): a norma degli artt. 72 e 72 quater l.fall., il contratto di leasing , per effetto della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore , rimane infatti sospeso in attesa che il curatore decida di subentrarvi (per esercitare il diritto di opzione, con il conseguente acquisto, in capo al fallito, della proprietà del bene, pagandone in prededuzione i relativi oneri) ovvero di sciogliersi dallo stesso, con la conseguenza che solo in quest’ultimo caso (e a partire dal momento dello scioglimento del contratto: ‘ in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene … ‘: art. 72 quater , comma 2°, l.fall.) la concedente ha il diritto di chiedere la restituzione del bene oggetto della locazione finanziaria.
2.6. Trova dunque applicazione nella specie il principio, costante e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quando la decisione si fonda su una pluralità di rationes , ciascuna sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, la mancata impugnazione di una di esse comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, atteso che l’eventuale fondatezza dei motivi fatti valere non potrebbe comportare la cassazione della pronuncia, che continuerebbe a fondarsi sulla ratio non impugnata (fra molte, da ultimo, Cass. nn. 4678/022, 17182/020, 13880/020).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
4. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 4.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima