Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12671 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12671 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21333/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 295/2017 depositata il 07/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Melfi il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per chiedere la condanna al pagamento della somma di € 235.851,02, a titolo di sorte capitale per le prestazioni professionali eseguite in favore dell’ente, oltre al maggior danno con riferimento al periodo successivo alla pronuncia del lodo.
Si costituì il RAGIONE_SOCIALE ed eccepì l’incompetenza del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta al collegio arbitrale, ai sensi dell’art.13 della convenzione del 14.4.1987.
Nel corso del giudizio, il RAGIONE_SOCIALE versò all’attore la somma capitale.
Il Tribunale di Melfi accolse la domanda e condannò il RAGIONE_SOCIALE:
-al pagamento degli interessi al tasso legale per il periodo intercorrente tra la data di esecutività del lodo (18.12.1997) e la data di notifica della citazione;
-al maggior danno dal 9.8.2002 al soddisfo nella misura pari al valore degli interessi resi dai buoni postali fruttiferi.
La Corte d’appello di Potenza, decidendo sull’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE e sull’appello incidentale proposto da NOME COGNOME, confermò la decisione di primo grado.
Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito dichiarò inammissibile il motivo d’appello con cui era stata censurata la statuizione della competenza del giudice ordinario perché non coglieva la ratio decidendi, limitandosi l’appellante ad affermare, in modo generico, la tesi contraria rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure, che era supportata da riferimenti giurisprudenziali. In ogni caso, decidendo nel merito, la Corte d’appello ritenne competente il giudice ordinario perché la domanda non verteva sulla validità o l’esecuzione del contratto, ma aveva ad oggetto
l’inadempimento dell’obbligo di pagamento previsto dal lodo espletato. (verificare)
La Corte riconobbe la debenza sia degli interessi legali, ai sensi dell’ art.143 della legge n.143 del 1949, sia il maggior danno ex art.1224 c.c.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi ed ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.806 c.c. ed 808 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nell’affermare la competenza del giudice ordinario, sostenendo che la questione fosse devoluta al collegio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria prevista dall’art. 13 della Convenzione, con cui era stato conferito all’ingCOGNOME COGNOME l’incarico professionale. Secondo il ricorrente, le domande articolate nell’atto introduttivo derivavano dal rapporto originario, regolato dalla convenzione, sicchè la competenza degli arbitri si estenderebbe a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferiva.
Il motivo è inammissibile.
La Corte distrettuale ha ritenuto inammissibile l’appello pur pronunciandosi nel meritoin quanto il motivo d’appello non coglieva la ratio decidendi poiché l’appellante si era limitato ad affermare la tesi contraria rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure, supportata da riferimenti giurisprudenziali, senza specificare in modo puntuale le censure alla sentenza di primo grado.
Sul punto, va condiviso l’orientamento di questa Corte secondo cui, ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l’infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l’onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell’interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata ( ex multis Cass. Civ., Sez. II, 20.8.2019, n. 21514).
Il ricorrente aveva, pertanto, l’onere, al fine di impedire il passaggio in giudicato della sentenza nella parte relativa all’inammissibilità dell’appello, di denunziare l’errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d’appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell’art. 342 c.p.c..( Cass. Civ. , Sez. III, 4.7.2023, n.18776).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha censurato la dichiarazione di inammissibilità del motivo d’appello.
In ogni caso la censura sulla competenza è infondata, giacchè la clausola arbitrale era afferente alla eventuale contesa sul rapporto professionale, mentre la contesa attuale concerne l’adempimento di quanto dovuto in esito al lodo, una volta concluso il rapporto e determinato il compenso: si è quindi fuori dall’ambito della convenzione arbitrale.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art.112 c.p.c., per avere la Corte di merito condannato il
RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli interessi legali ex art.9 L.143/49 mentre l’attore avrebbe chiesto solo la rivalutazione monetaria ed il maggior danno.
Il motivo è fondato.
Dall’esame degli atti, consentito in ragione del vizio dedotto, avente carattere processuale, risulta che l’attore aveva chiesto la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento del solo maggior danno derivante dall’inadempimento dell’ente alle statuizioni contenute nel lodo arbitrale.
Nessuna domanda era stata formulata in relazione agli interessi sicchè la Corte d’appello, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli interessi legali ex art.9 L.143/49, è incorsa nel vizio di ultrapetizione per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Non ha pregio la tesi del ricorrente secondo cui, trattandosi di obbligazione pecuniaria, la domanda accessoria relativa agli interessi legali sul capitale deve intendersi contenuta nella domanda della sorte capitale.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi -contrariamente a quanto avviene nell’ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessariahanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt.99 c.p.c. e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (Cassazione civile sez. VI, 25/11/2021, n.36659; Cassazione civile sez. II, 19/09/2016, n.18292)
Va dichiarato assorbito il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt.1224 c.c. e 1282 c.c., in
relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che una volta estinta l’obbligazione di pagamento delle somme liquidate con il lodo arbitrale, non sarebbe ipotizzabile il riconoscimento degli interessi corrispettivi e del maggior danno.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione in data 7 settembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME