Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29531 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29531 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 24409/2022 R.G. proposti da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso (EMAIL)
–
ricorrente – e da
RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE, domiciliat in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (EMAIL)
-ricorrente incidentale- nonché contro
NOME NOME, NOME COGNOME, NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL) che li rappresenta e difende unitamente all ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL)
–
contro
ricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO in Savona INDIRIZZO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso (EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 234/2022 depositata il 02/03/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME conveniva avanti al Tribunale di Alessandria la RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE), esponendo: che nell ‘ agosto 2011 la RAGIONE_SOCIALE aveva avviato, contro la di lei volontà, una serie di scavi e di lavori, poi bloccati dalla p.a., che avevano interessato, variamente danneggiandolo, il proprio fondo sito in Acqui Terme regione San Lazzaro; che in particolare, oltre a scavi e relativi ammassi di materiale di risulta, era stato effettuato un getto di fondazione all ‘ interno dello scavo e successiva armatura in ferro di un muro in elevazione, muro di cui il Comune di Acqui Terme aveva immediatamente ordinato la
demolizione in quanto abusivo; che inoltre, sempre all ‘ interno del proprio fondo, oltre all ‘ abbandono di ponteggi materiali vari impiegati nell ‘ esecuzione delle opere erano stati infissi al suolo cinque pennoni di sostegno per la pubblicità del negozio della società convenuta.
Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni identificati nella non consentita modificazione dello stato dei luoghi, rimediabile mediante la condanna alla eliminazione di quanto illecitamente eseguito, il risarcimento per lucro cessante, identificato nella parte di raccolta andata perduta, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale, qualificabile in termini di danno morale subito dalla persona offesa, posto che l ‘ attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE integrava il reato di danneggiamento ex art. 635 cod. pen., liquidabile in via equitativa.
1.2 Si costituiva resistendo la RAGIONE_SOCIALE, in via preliminare eccependo il difetto della propria legittimazione passiva, indicando in COGNOME NOME il solo ed effettivo esecutore delle opere, e nel merito contestando la fondatezza della domanda attorea.
1.3 A seguito delle difese di COGNOME NOME chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in giudizio i terzi COGNOME NOME, in quanto litisconsorte alternativo con la convenuta RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, per sentir dichiarare nel suo contraddittorio l’appartenenza a sé, in comproprietà con la madre e la sorella, dei mappali oggetto degli illeciti.
1.4 Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva RAGIONE_SOCIALE, aderendo per quanto all ‘ occorrenza alla domanda dell ‘ attrice alla rimessione in pristino dei luoghi con oneri a carico della RAGIONE_SOCIALE e/o di COGNOME NOME.
Si costituiva altresì COGNOME NOME, precisando di essere titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE e di aver agito in tale veste avendo necessità di edificare opere che riparassero la propria attività da nuove esondazioni del fiume
Bormida.
1.5 Intervenivano altresì volontariamente in causa COGNOME NOME e COGNOME NOME, comproprietarie del fondo attoreo, chiedendo, previa dichiarazione dell ‘ appartenenza del fondo alle concludenti in comproprietà con l ‘ attrice per la quota indivisa di 1/3 ciascuna nonché della libertà del fondo stesso da qualsivoglia peso in favore di quello della convenuta, che la RAGIONE_SOCIALE, o in alternativa il terzo chiamato COGNOME NOME, fosse dichiarata tenuta e condannata alla rimessione in pristino.
1.6 All’udienza di precisazione delle conclusioni l’attrice e le terze intervenute davano atto che il muro, dopo l’alluvione del 2016, era stato dapprima ricostruito nel 2017 e poi era stato definitivamente abbattuto dall’attrice COGNOME per ottemperare all’ordine emesso dalla p.a. sul presupposto della ritenuta abusività dell’opera.
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME eccepivano la novità e la tardività delle questioni sollevate, tra cui la richiesta di risarcimento danni in termini di condanna alle spese sostenute per l’abbattimento del manufatto.
1.7 Con sentenza del 17 gennaio 2020 il Tribunale di Alessandria accoglieva le domande di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e, accertato che l ‘ opera costruita sul loro fondo era imputabile a RAGIONE_SOCIALE ed a COGNOME NOME, li condannava in solido al risarcimento sia dei danni costituiti dai costi sostenuti per il ripristino, sia del danno per lucro cessante per il mancato godimento del fondo, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale; accoglieva altresì le domande adesive di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e rigettava le domande di RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME.
Avverso tale sentenza proponevano appello sia la RAGIONE_SOCIALE sia COGNOME NOME.
Si costituivano resistendo le altre parti in causa.
2.1 Con sentenza n. 234/2022, pubblicata in data 2 marzo
2022, la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento dei gravami proposti dalla RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME, riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva pronunciato la loro condanna al risarcimento danni da lucro cessante, ritenendo infondata la relativa domanda.
Avverso tale sentenza propongono ora ricorso per cassazione sia COGNOME NOME, iscrivendolo a ruolo per primo, sia la RAGIONE_SOCIALE.
COGNOME NOME propone ricorso affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso successivo, da qualificare come ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Resistono a ciascuno di detti ricorsi con distinti controricorsi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Resiste altresì a ciascuno di detti ricorsi con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Entrambi i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Il giorno prima ed il giorno stesso dell’adunanza camerale COGNOME NOME inviava due mail da casella privata di posta elettronica alla Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione.
Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È appena il caso di premettere che del tutto irricevibile -ed in quanto tale insuscettibile di essere preso in considerazione -è quanto fatto pervenire a questa Corte dalla parte di persona, che non sia abilitata a stare in giudizio ex art. 86 c.p.c., per l’indispensabilità della difesa tecnica nel giudizio di legittimità.
Con un unico motivo il ricorrente principale COGNOME denunzia <>.
Lamenta che la corte territoriale, decidendo sul primo motivo di appello formulato dall ‘ esponente ed inteso alla declaratoria di ammissibilità delle domande nuove formulate in corso di causa ed accolte in sentenza, lo ha respinto, erroneamente affermando che <>.
Sostiene invece il ricorrente che la domanda di ristoro dei danni per fatti sopravvenuti in corso di causa determina un mutamento della originaria domanda, che non è consentito dalle scansioni processuali ed implica quindi l ‘ inammissibilità della domanda stessa (p. 6 del ricorso).
2.1 Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, non costituisce domanda nuova, tanto da ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non solo come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio (Cass., 10/11/2003, n. 16819; conf., Cass., 18/04/2013 n. 9453); dei quali devono ritenersi ammissibili, oltre alle corrispondenti allegazioni fattuali, anche le relative prove, pur se offerte o prodotte dopo la scadenza dei termini previsti dagli artt. 183 e 184 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , specie nel caso, come quello in esame, in cui tanto il danno, quanto il documento che lo dimostra, sono venuti in essere successivamente alle relative preclusioni. D ‘ altra parte, nel giudizio di risarcimento del danno è consentito all ‘ attore chiedere per la prima volta in appello un
risarcimento degli ulteriori danni, provocati dal medesimo illecito, manifestatisi solo in corso di causa (Cass., 10/11/2003, n. 16819; Cass., 24/01/2019, n. 2038).
2.2 Aggiungasi, inoltre, che il ricorrente non censura la specifica ratio decidendi con cui la corte di merito ha espressamente affermato che il muro ricostruito nell’anno 2017 era il medesimo muro, originariamente crollato nell’alluvione del 2016 (v. p. 12 della sentenza impugnata: <>).
Pertanto, l’impugnata sentenza rimane legittimamente fondata su tale autonoma ragione del decidere, non censurata (sull’inammissibilità da mancata impugnazione di un’autonoma ratio decidendi vedi, tra moltissime, Cass., 13/03/2023, n. 7288; Cass., 14/02/2022, n. 4678; Cass., 06/07/2020, n. 13880).
Con il primo motivo la ricorrente incidentale COGNOME denunzia <>.
3.1 Il motivo è infondato per le medesime ragioni esposte nello scrutinio dell’unico motivo di ricorso principale.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE denunzia <>.
Lamenta che la corte d’appello, sul primo motivo di impugnazione denominato ‘erronea attribuzione di responsabilità solidale’, dopo aver sottolineato che <>, ha erroneamente affermato che <>.
Nell ‘ attribuire alla RAGIONE_SOCIALE un concorso nell ‘ illecito extracontrattuale commesso dal COGNOME la corte territoriale ha ignorato i principi di diritto che regolano la responsabilità extracontrattuale, <> (così p. 16 del ricorso).
4.1 Il motivo è infondato.
In disparte i non marginali aspetti di inammissibilità per violazione dell ‘ art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente incidentale invero censura solo alcuni passaggi della impugnata sentenza, omettendo di considerare che nella motivazione si fa riferimento, sulla scorta delle acquisite risultanze processuali, al fatto che sia <> ed ancora: <>.
Queste autonome ragioni del decidere, non attinte da valida censura nella presente sede, sono tali da sorreggere logicamente e giuridicamente la decisione, p er cui l’impugnata sentenza rimane legittimamente fondata sui suindicati passaggi motivazionali non denunciati.
E tanto senza considerare che il coinvolgimento causale della società è espressamente -e non implausibilmente -ritratto dalla corte territoriale anche dall’avvalimento dell’opera del COGNOME , coniuge dell’amministratrice della società, quale firmatario per conto della medesima RAGIONE_SOCIALE di vari atti, diretti all’amministrazione comunale e riguardanti la vicenda oggetto di causa, e comunque dalla presenza di plurimi atti anche a firma d ell’amministratrice della RAGIONE_SOCIALE nel corso della realizzazione dei manufatti.
In conclusione, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devono essere rigettati.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con la precisazione che, in favore delle controricorrenti NOME e NOME COGNOME e NOME, ciascuna delle liquidazioni va intesa come solidale, per l’evidente loro comunanza di posizione processuale.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore delle controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000.00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000.00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore delle controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000.00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000.00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della società ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione